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REGIME TRANSITORIO LOGISTICA: CHIARIMENTI ADE

Regime transitorio logistica: chiarimenti ADE

Le Entrate pubblicano le regole per il regime transitorio opzionale per le imprese della logistica: vediamo i contenuti del documento di prassi

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Con la Circolare n 14/2025 le Entrate chiariscono come gestire il regime opzionale della logistica e in particolare le regole di fatturazione.

Essa ricorda intanto che l’articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto alcune misure in materia di imposta sul valore aggiunto al fine di contrastare fenomeni di evasione fiscale nei settori del trasporto, della movimentazione di merci e dei servizi di logistica.
Il comma 571 ha sostituito la lettera a-quinquies) del sesto comma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

La norma, nella sua prima versione, circoscriveva l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”) ai servizi diversi da quelli di cui alle lettere da a) ad a-quater) del sesto comma del medesimo articolo – caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma – resi esclusivamente nei confronti delle imprese che svolgevano attività nei già citati settori del trasporto della movimentazione di merci e dei servizi di logistica.
In seguito, l’articolo 92 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, ha ampliato l’ambito applicativo, apportando alcune modifiche al citato articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto IVA, come riformulato dal richiamato comma 57.

In particolare, sono stati eliminati i vincoli legati alla prevalenza di manodopera e all’impiego dei beni di proprietà del committente, previsti nella
previgente versione della norma.

Il novellato articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto IVA dispone che il meccanismo del reverse charge di cui al precedente quinto comma
si applica anche alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. 

La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all’articolo 17-ter del presente decreto».
L’efficacia di tale disposizione, come stabilito dall’articolo 1, comma 58, della legge di bilancio 20255, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006
In attesa della piena operatività delle disposizioni l’articolo 1, commi da 59 a 62, della legge di bilancio 2025 prevede – per le prestazioni di servizi individuate dall’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto IVA – un regime transitorio opzionale in forza del quale il versamento dell’IVA è «effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta».
Con la circolare si analizza il citato regime transitorio opzionale e si forniscono istruzioni operative agli Uffici al fine di garantirne l’uniformità di azione.

1) Regime transitorio logistica: i beneficiari

Possono congiuntamente applicare il nuovo e temporaneo regime opzionale   

  •  le imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica individuate in base alla classificazione ATECO 2025, sezione H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (è espressamente escluso il trasporto di persone)                 
  •  i soggetti che, alle medesime imprese, rendono servizi tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.

Per effetto dell’opzione, prestatore e committente concordano che l’Iva sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di entrambi. L’opzione può essere esercitata a qualunque livello della catena di subappalto, a prescindere dall’opzione (esercitata o meno) a monte.

2) Regime transitorio logistica: regole per le fatture

L’Agenzia precisa anche che:

  • la fattura è emessa dal prestatore (o dal subappaltatore) ai sensi dell’articolo 21 del decreto Iva, con l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024” (in analogia alla scissione dei pagamenti)
  • l’imposta è versata dal committente con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura.

La circolare evidenzia anche il caso in cui l’imposta risulti non dovuta chiarendo quanto disposto dall’articolo 1, comma 62, della legge di bilancio 2025, il quale ha previsto che può essere recuperata dal committente in base al comma 2 dell’articolo 30-ter del decreto Iva. 

Resta ferma l’applicazione del successivo comma 3 del medesimo articolo 30-ter, ai sensi del quale la restituzione «dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».

In proposito l’Agenzia ha specificato che, in forza dell’articolo 30-ter, comma 2, del Dpr n. 633 del 1972:

  • il committente, in qualità di soggetto tenuto al versamento dell’imposta in nome e per conto del prestatore, chiede all’Erario la restituzione della maggior imposta detratta disconosciuta e versata in seguito all’accertamento divenuto definitivo; il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta
  • la restituzione della maggiore imposta è richiesta dal committente entro il termine di due anni dal momento in cui l’accertamento è divenuto definitivo per avvenuto pagamento.

Nel caso in cui il prestatore emetta una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto Iva, il committente deve rettificare l’Iva e in capo allo stesso si origina un credito che può essere recuperato mediante un’istanza di rimborso di cui all’articolo 30-ter, comma 1, del decreto Iva.

Infine, l’Agenzia ha chiarito che l’opzione per il regime transitorio non implica il venir meno del regime degli autotrasportatori di cui all’articolo 74, quarto comma, del decreto Iva, ben potendo i due regimi coesistere in capo allo stesso soggetto.

Fonte immagine: Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay
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