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REGIME AGEVOLATO GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI: NOVITÀ NEI MODELLI REDDITI 2025

Regime agevolato giovani imprenditori agricoli: novità nei modelli redditi 2025

Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura: la novità del quadro RQ dei Modelli Redditi

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L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 131067 del 17 marzo ha approvato il modello “Redditi 2025–SC”, da presentare nell'anno 2025 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.

Con il Modello Redditi SC 2025 sono approvate le relative istruzioni per la compilazione e le istruzioni generali ai modelli “Redditi 2025 delle Società e degli Enti”: Scarica il Modello Redditi SC-2025 con relative istruzioni.

Tra le novità vi è quella del Quadro RQ per l'agricoltura, vediamo i dettegli.

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1) Redditi SC: il rigo RQ 106 per i giovani imprenditori agricoli

Come sinteticamente riportato nelle istruzioni, tra le novità vi è quella del Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura. 

In particolare, al tal proposito, nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agricolo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36).

La sezione va compilata dai soggetti di cui all’art. 2 della legge 15 marzo 2024, n. 36, che intraprendono un’attività d’impresa in agricoltura e che abbiano esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP, determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4, comma 1, della predetta legge n. 36 del 2024). 

Attenzione al fatto che l’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Tale regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’art. 32 del TUIR. 

L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e alle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge n. 36 del 2024. 

La nuova sezione va compilato come segue:

  • la casella denominata “Assenza reddito” va barrata se il reddito d’impresa derivante dall’attività agricola è negativo o pari a zero.
  • in colonna 1, va indicato l’ammontare del reddito d’impresa derivante dall’attività agricola, già ricompreso nel quadro RF; 
  • in colonna 2, va indicato l’ammontare delle perdite computabili in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
  • in colonna 3, va indicato l’ammontare delle perdite computabili in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR); 
  • in colonna 4, va indicata la somma delle perdite di cui alle colonne 2 e 3 e l’importo delle perdite d’impresa maturate nel presente periodo d’imposta; detta somma non può eccedere il reddito di cui alla colonna 1. 
  • in colonna 5, va indicata l’imposta sostitutiva calcolata nella misura del 12,5 per cento della differenza tra l’importo indicato in colonna 1 e quello in colonna 4. 

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2) Redditi PF: il rigo RQ 106 per i giovani imprenditori agricoli

Analogamente, nel Modello Redditi PF 2025, la sezione va compilata dai soggetti di cui all’art. 2 della legge 15 marzo 2024, n. 36, che intraprendono un’attività d’impresa in agricoltura e che abbiano esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4, comma 1, della predetta legge n. 36 del 2024). 

L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Tale regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’art. 32 del TUIR.

L’agevolazione in esame è riconosciuta nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e alle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge n. 36 del 2024.

Nel Rigo RQ106 occorre barrare: 

  • la casella denominata “Assenza reddito” va barrata se il reddito d’impresa derivante dall’attività agricola è negativo o pari a zero.

e indicare:

  • in colonna 1, l’ammontare del reddito d’impresa derivante dall’attività agricola, già ricompreso nel quadro RF (e RG);
  •  in colonna 2, l’ammontare delle perdite computabili in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR) “:
  • in colonna 3, l’ammontare delle perdite computabili in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);;
  • in colonna 4, la somma delle perdite di cui alle colonne 2 e 3 e l’importo delle perdite d’impresa maturate nel presente periodo d’imposta, detta somma non può eccedere il reddito di cui alla colonna 1;
  • in colonna 5,’mposta sostitutiva calcolata nella misura del 12,5 per cento della differenza tra l’importo indicato in colonna 1 e quello in colonna 4.

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