L’art. 9 del d.lgs. 4/12/2025, n. 186, ha abrogato il terzo comma dell’art. 19-bis 2 del d.p.r. 26/10/1972, n. 633, a decorrere dal 15/12/2025.
In sostanza, se varia il regime fiscale delle operazioni attive, il contribuente non ha più l’obbligo di rettificare la detrazione dell’IVA già effettuata relativamente a tutti i beni e/o ai servizi che non sono ancora stati ceduti o che non sono ancora stati utilizzati e, per i beni ammortizzabili se non sono trascorsi quattro anni da quello in cui sono entrati in funzione.
Secondo la nuova disciplina, il contribuente deve eseguire la rettifica analitica per ciascun bene o servizio.
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1) La regola in vigore fino al 14/12/2025
Secondo l’art. 9-bis 2, è necessario operare la rettifica della detrazione IVA già operata quando, come nel caso del settore agricolo applica le percentuali forfettarie di detrazione sulle operazioni agricole imponibili ai sensi dell’art. 34 e decide di optare per il regime ordinario di detrazione dell’IVA che è stata assolta sugli acquisti. Lo stesso dicasi, all’opposto, se era in regime ordinario e opta per il regime dell’art. 34, evitando il riconoscimento della doppia detrazione.
La regola della rettifica della detrazione va rispettata nei casi di:
- adozione o abbandono del regime speciale di forfetizzazione della detrazione, tipico per il settore dell’agricoltura;
- modifiche normative per il passaggio dal regime di imponibilità a quello di esenzione;
- opzione per la separazione dell’attività e viceversa;
- ampliamento dell’attività con modifica della detrazione.
2) La regola dal 15/12/2025
Per effetto dell’abrogazione, la rettifica della detrazione va effettuata in maniera analitica soltanto nel cambiamento della destinazione dei singoli beni e servizi mentre per i beni ammortizzabili la rettifica va eseguita in relazione a ciascun anno fino al compimento del periodo di vigilanza di 5 anni, elevati a 10 per i beni ammortizzabili.
Per eseguire la rettifica va considerata la prima utilizzazione per i beni ammortizzabili. Non sono considerati beni ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sui redditi è superiore a 25%.
La rettifica va effettuata nella dichiarazione annuale IVA in cui si verifica l’evento che la determina.
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