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SGRAVIO CONTRIBUTIVO MADRI ANCHE PER I CONTRATTI INTERMITTENTI

Sgravio contributivo madri anche per i contratti intermittenti

Il ministero chiarisce nell'interpello 2 2025 che il lavoro a chiamata non è escluso dall'applicazione dell'esonero previsto dalla legge 213 2023

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Nell' interpello  2 del 5 febbraio 2025 la commissione interpelli del  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad un quesito presentato dall'ANPIT (Associazione Nazionale per Industria e Terziario) . L'oggetto della richiesta è la possibilità di applicare lo sgravio contributivo previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (articolo 1, commi 180-182) anche alle lavoratrici madri con tre o più figli che hanno un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

1) Esonero contributivo madri per il lavoro a chiamata

Dopo aver acquisito i pareri dell’Ufficio legislativo, della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, e dell’INPS, il Ministero chiarisce che la  legge prevede per il triennio 2024-2026 una decontribuzione totale della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri con tre o più figli con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Per il solo 2024, questa misura era estesa in via sperimentale anche alle lavoratrici con due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio minore.

Il beneficio è escluso per i rapporti di lavoro domestico, ma non vi è un’esclusione esplicita per il lavoro intermittente.

La finalità della norma è quella di sostenere il reddito delle lavoratrici madri, contrastando l’abbandono del mercato del lavoro. Poiché la legge in  questo caso  non mira a incentivare la stabilità lavorativa, ma ad aumentare la retribuzione netta delle lavoratrici, il Ministero ritiene che il beneficio possa essere applicato anche al lavoro intermittente a tempo indeterminato.

Questa interpretazione è supportata da un precedente simile: la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 137, legge n. 234/2021) aveva introdotto un esonero contributivo del 50% per le lavoratrici madri del settore privato, applicabile anche ai contratti intermittenti.

In conclusione, il Ministero del Lavoro conferma che il beneficio contributivo della legge di bilancio 2024 può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, poiché non vi sono elementi ostativi a tale interpretazione.

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