Iva in fattura per gli ex minimi che utilizzano il regime semplificato
Nessuna ritenuta d’acconto sui compensi/ricavi relativi al reddito oggetto del nuovo regime dei minimi, così come modificato dall’art. 27 del D.l. 98/2011.
Impossibilità di usufruire del nuovo regime dei minimi (così come modificato dall’art. 27 del D.l. 98/2011) per chi lo abbandona per scelta o per motivi di esclusione
Fatture dei <b>minimi senza ritenuta</b> e impossibilità di usufruire del regime per chi lo abbandona per scelta o per motivi di esclusione: queste sono solo alcune delle importanti novità contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2011, con cui si forniscono le istruzioni del <b>nuovo regime dei minimi</b>.
Non si ha mera prosecuzione per gli ex dipendenti licenziati per cause a loro non imputabili e per gli ex collaboratori occasionali
Una condizione di accesso in meno per il lavoratore in mobilità o per chi ha svolto la stessa attività come precario (principio di marginalità economica, introdotto dalla circolare 17/e del 30.5.2012)
Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, il legislatore con il cd “Decreto sviluppo” ha sostituito la dichiarazione di inizio attività (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Successivamente con la cd “Manovra di Ferragosto” viene previsto che con la sola SCIA sarà possibile esercitare tutte le attività attualmente soggette al nulla osta della Pubblica Amministrazione seppure con l’eccezione delle attività sanitarie, di commercio e dei generi di monopolio.
Per gli ex minimi che ritornano al regime Iva ordinario, le rimanenze iniziali già pagate non possono essere dedotte come costo dal reddito d’impresa
L’imprenditore agricolo individuale può optare per la determinazione della base imponibile Irap anche applicando le norme di cui all’art. 5-bis del D.lgs. n. 446/97 previste per le società di persone e le imprese individuali