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COLLABORAZIONI FAMILIARI: SI APPLICANO ANCHE AI CONVIVENTI?

Collaborazioni familiari: si applicano anche ai conviventi?

Cos'è la collaborazione familiare e a chi si applica. Nuova nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul tema.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il regime della collaborazione familiare  non è applicabile ai conviventi di fatto . Lo ha ribadito recentemente l'ispettorato del lavoro  con la nota 879 2023 riprendendo la posizione dell'INPS illustrata nella circolare 66 2017.

Ricordiamo di seguito brevemente la disciplina della collaborazione di fatto e le novità apportate dalla legge  96 2016 sulle unioni civili 

Collaborazione familiare cos'è

la collaborazione familiare  è l'attività lavorativa svolta   in forma gratuita e occasionale da familiare entro il terzo grado di parentela ed entro il secondo grado di affinità   in collaborazione con un titolare di impresa o lavoro autonomo  esclusa dall'obbligo di iscrizione all'INPS e INAIL e di versamento dei  relativi contributi e premi assicurativi, in quanto si presume svolta per motivazioni morali e affettive 

Per essere considerate tali però tali collaborazioni  devono  rispettare i seguenti limiti 

  • 720 ore / 90 giorni l'anno   ai fini INPS 
  • 10 giorni ai fini INAIL,

Se il familiare lavora in modo stabile e continuo nell’impresa familiare acquisisce la denominazione di coadiuvante con conseguente obbligo contributivo .

Leggi   per approfondire anche Impresa familiare  breve guida pratica

Il ministero del lavoro ha dato indicazioni   specifiche  nelle note   nn. 10478/2013 e 14184/2013

Collaborazione familiare a chi si applica 

Con la legge sulle unioni civili  76 2016 anche per le tutele della gestione separata e il regime dell'impresa familiare, le parti delle unioni civili  godono gli stessi diritti dei coniugi.   

Questo non vale invece per le convivenze more uxorio o convivenze di fatto, escluse  dalle previsioni precedenti  sia in tema di collaborazioni che di impresa familiare

L'art. 1 comma 20 della L. 76/2016 l infatti prevede qualsiasi disposizione normativa, regolamentare o amministrativa, che contenga la parola “coniuge”, deve intendersi riferita anche a ognuna delle parti dell’unione civile.

la L. 76/2016 inoltre  estende  al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status. per cui questi  

  • non gode dell'esclusione dagli obblighi in caso di collaborazioni occasionali e gratuite e 
  • non può essere inquadrato quale prestatore di lavoro soggetto a obbligo assicurativo in qualità di coadiutore familiare.

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