Il regime della collaborazione familiare non è applicabile ai conviventi di fatto . Lo ha ribadito recentemente l'ispettorato del lavoro con la nota 879 2023 riprendendo la posizione dell'INPS illustrata nella circolare 66 2017.
Ricordiamo di seguito brevemente la disciplina della collaborazione di fatto e le novità apportate dalla legge 96 2016 sulle unioni civili
Collaborazione familiare cos'è
la collaborazione familiare è l'attività lavorativa svolta in forma gratuita e occasionale da familiare entro il terzo grado di parentela ed entro il secondo grado di affinità in collaborazione con un titolare di impresa o lavoro autonomo esclusa dall'obbligo di iscrizione all'INPS e INAIL e di versamento dei relativi contributi e premi assicurativi, in quanto si presume svolta per motivazioni morali e affettive
Per essere considerate tali però tali collaborazioni devono rispettare i seguenti limiti
- 720 ore / 90 giorni l'anno ai fini INPS
- 10 giorni ai fini INAIL,
Se il familiare lavora in modo stabile e continuo nell’impresa familiare acquisisce la denominazione di coadiuvante con conseguente obbligo contributivo .
Leggi per approfondire anche Impresa familiare breve guida pratica
Il ministero del lavoro ha dato indicazioni specifiche nelle note nn. 10478/2013 e 14184/2013
Collaborazione familiare a chi si applica
Con la legge sulle unioni civili 76 2016 anche per le tutele della gestione separata e il regime dell'impresa familiare, le parti delle unioni civili godono gli stessi diritti dei coniugi.
Questo non vale invece per le convivenze more uxorio o convivenze di fatto, escluse dalle previsioni precedenti sia in tema di collaborazioni che di impresa familiare
L'art. 1 comma 20 della L. 76/2016 l infatti prevede qualsiasi disposizione normativa, regolamentare o amministrativa, che contenga la parola “coniuge”, deve intendersi riferita anche a ognuna delle parti dell’unione civile.
la L. 76/2016 inoltre estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status. per cui questi
- non gode dell'esclusione dagli obblighi in caso di collaborazioni occasionali e gratuite e
- non può essere inquadrato quale prestatore di lavoro soggetto a obbligo assicurativo in qualità di coadiutore familiare.
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