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QUALI ADEMPIMENTI SI DEVONO PORRE IN ESSERE NEL CASO DI MANCATO RICEVIMENTO DI UNA FATTURA DI ACQUISTO?

Quali adempimenti si devono porre in essere nel caso di mancato ricevimento di una fattura di acquisto?

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Nel caso in cui l'acquirente non abbia ricevuto la fattura entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione dovrà regolarizzare l'operazione stessa presentando all'ufficio delle Entrate competente  entro trenta giorni dalla scadenza dei 4 mesi, una autofattura in duplice esemplare allegando copia del versamento dell'IVA relativa (Mod. F24 – Cod. 9399). L'ufficio rilascerà una copia con annotato l'avvenuto pagamento dell'imposta. L'acquirente registrerà la fattura sui registri Iva e potrà detrarre l'imposta secondo le regole previste per la detrazione.

Se si tratta di un acquisto intracomunitario i termini sono piu' ristretti.

Entro il mese successivo a quello del mancato ricevimento della fattura dovrà procedersi all'emissione dell'autofattura  e al versamento dell’imposta relativa alla fattura non ricevuta. 

L' autofattura da emettersi in unico  esemplare dovra contenere , le generalità del fornitore , la data, importo in valuta, la
descrizione della fornitura, il codice identificativo IVA del fornitore.
Andrà registrata sul  sul registro delle fatture emesse e sul registro acquisti.

Andra presentata all'Unità Operativa Fisco entro il  prescritto termine.




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