Il prossimo 30 novembre scade il termine per versare il secondo (o unico) acconto delle imposte IRPEF, IRES, IRAP e CONTRIBUTO INPS 10% (o 15% o 18,2%) per i professionisti dovuti per l'anno 2006. Inoltre scade la II° rata dei contributi a percentuale per artigiani e commercianti.
In particolare si ricorda che le societa' di capitali saranno tenute, ai fini Ires-Irap (quindi rimangono escluse le societa' di persone e le persone fisiche), a riliquidare la base storica di calcolo degli acconti (cioe' le imposte dovute per il 2005) in quanto la manovra d'estate Visco-Bersani ha previsto (D.L. 223/06 art. 36 c. 4) che l'imposta del periodo precedente, da prendere a base per il calcolo delle percentuali di acconto, sia quella che si sarebbe determinata applicando al 2005 già le nuove disposizioni introdotte dal citato Decreto n. 223/2006.
In pratica la nuova normativa prevede per le societa' di capitali una riliquidazione (aumento) dell'acconto di novembre 2006 per effetto di queste nuove norme:
per le persone fisiche e le società di persone
(Snc, Sas, Studi associati, Società semplici): |
ACCONTO IRPEF E IRAP
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AL 99 %
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per le società di capitali (Srl, Spa, Sapa, Coop)
e gli Enti (Consorzi, Fondazioni, Associazioni): |
ACCONTO IRES
Rigo RN16 UNICO 2006 SC Rigo RN28 UNICO 2006 ENC |
AL 100 %
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ACCONTO IRAP
rigo IQ98 per Società di capitali e Enti Commerciali rigo IQ90 per gli Enti non Commerciali |
AL 100 %
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L'importo dovuto è inferiore ad Euro 257,52 |
Unica soluzione entro Giovedì 30 Novembre 2006 |
L'importo dovuto è uguale o superiore ad Euro 257,52 |
Due rate di acconto:
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Al contribuente è tuttavia sempre consentito di determinare gli acconti da versare in funzione del minor reddito che presume di conseguire nel corso del periodo di imposta 2006: con il calcolo "previsionale" potrà , ad esempio, tener conto di particolari oneri sostenuti nel 2006 che diano diritto a deduzioni o detrazioni di imposta oppure del fatto di aver conseguito minori redditi imponibili rispetto al periodo 2005. Si consiglia però di limitare l'adozione del metodo previsionale ai casi di assoluta certezza perché, nel caso di versamento inferiore a quello che risulterà dovuto sulla base di Unico 2007 a consuntivo, saranno applicate le sanzioni per "carente" versamento di imposta.
Si ricorda che, se l'acconto complessivamente versato (prima e seconda rata) in base al metodo previsionale non risulta almeno pari al 99% del rigo "Differenza" del mod. UNICO 2007, il versamento dell'acconto è considerato insufficiente con applicazione della sanzione pari al 30% più gli interessi.
II° ACCONTO IRAP (codice tributo 3813 - anno 2006)
Professionisti e ditte individuali devono versare il secondo acconto dell'Irap la cui base imponibile è già stata indicata nel quadro IQ del Modello Unico 2006.
L'importo da versare è costituito dal 99% del Rigo IQ90.
Dall'importo cosi' ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2006, a valere per l'anno 2006, e l'eventuale credito 2005 non chiesto a rimborso di cui al rigo RX5 ultima colonna.
Anche in questo caso l'acconto non è dovuto se il rigo IQ90 non supera euro 51,65.
Addizionali comunali e regionali: non si deve versare alcun acconto.
II° ACCONTO CONTRIBUTO INPS 10/15/18,2% PROFESSIONISTI (Mod. F24 - Sezione Inps)
I professionisti non iscritti ad Albi Professionali ed in possesso di Partita Iva (ad es. i programmatori ed i consulenti aziendali) devono versare il secondo acconto del contributo previdenziale Inps Gestione separata 10% (se iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensioni di reversibilita'), 15% (se titolari di pensione diretta) o 18,2% (se non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria: in tal caso l'aliquota sale al 19,2% sul supero di 39.297 euro e fino al massimale di 85.478 euro). La base imponibile su cui calcolare l'acconto è costituita dal reddito professionale del 2005: si calcola il 10/15/18,2% del reddito (rigo RE 21 del Mod. Unico 2006) e si versa il secondo acconto pari al 40%, uguale a quello versato a giugno-luglio.
Non è prevista la possibilità di versare un contributo minore nel caso si preveda di conseguire un reddito 2006 inferiore a quello del 2005. Si utilizza il solito modello F24: codice Inps Bologna 1300, causale P10 (nel caso del 10%) o causale PXX (nel caso del 15/18,2%), periodo 1/2006 - 12/2006.
Oltre euro 85.478,00 di imponibile il contributo Inps non è più dovuto.
2. SOCIETÀ DI PERSONE (S.n.c., S.a.s., S.d.f. e Studi associati)
Le società di persone devono versare esclusivamente il secondo acconto dell'IRAP (codice 3813 - anno 2006) pari al 99% dell'importo di rigo IQ 90 del Mod. Unico 2006 Società di persone. Dall'importo cosi' ottenuto si detraggono l'eventuale primo acconto del 40% pagato a giugno-luglio 2006, a valere per l'anno 2006, e l'eventuale credito 2005 non chiesto a rimborso di cui al rigo RX2 ultima colonna.
L'acconto non è dovuto se il rigo IQ90 non supera euro 51,65.
L'importo dovuto è inferiore ad Euro 257,52 |
Unica soluzione entro Giovedì 30 Novembre 2006 |
L'importo dovuto è uguale o superiore ad Euro 257,52 |
Due rate di acconto:
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COMPENSAZIONI
Tutti i contribuenti, titolari e non di partita Iva, possono effettuare compensazioni anche tra crediti e debiti di imposte diverse, con il limite massimo, per l'anno 2006, di euro 516.456,90. Attenzione a non utilizzarli due volte: alcuni crediti potrebbero già essere stati utilizzati per il primo acconto 2006, per le liquidazioni periodiche dell'Iva, per compensare ritenute o altre imposte e contributi dovuti nel corso dell'anno.
N.B. Se per effetto delle compensazioni effettuate nessun versamento si rende dovuto, è comunque necessario presentare il Mod. F24 con saldo zero al fine di rendere palese ai vari Enti quali compensazioni si sono fatte.
VERSAMENTI
A seguito della nuova normativa sugli F24, le società di capitali devono effettuarli con modalità telematiche (home banking, Entratel o Fiscoonline), le società di persone e le persone fisiche fino al 31.12.2006 possono ancora portare in Banca l'F24 cartaceo.
AVVERTENZE
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