Decorrenza della nuova disciplina
Il comma 14 del decreto legge 223 prevede che le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1° maggio 2007.
E' chiaro dunque che non si vanno ad intaccare i termini precedenti tale data: si pensi ai modelli 770 e per i CUD i cui termini vengono sensibilmente anticipati dal provvedimento in commento (si veda più oltre).
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1) Termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP
Il decreto legge n. 223 modifica le scadenze contenute nel DPR n. 322 del 1998, all'articolo 2, stabilendo che:
- Le persone fisiche, le associazioni e società personali presenteranno la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 Giugno se in via cartacea (ad uffici postali o bancari) ed entro il 31 Luglio successivo alla chiusura del periodo di imposta se in via telematica.
- Le società di capitali e gli altri soggetti sottoposti all'IRES presenteranno le dichiarazioni in via telematica entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (nel caso di fallimento, trasformazione, fusione o scissione, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla data in cui ha effetto l'evento straordinario).
Si nota dunque una drastica anticipazione dei tempi per gli invii se si pensa che in base alle regole previgenti la trasmissione telematica di Unico deve avvenire entro l'ultimo giorno di Ottobre.
A ciò si aggiunga la circostanza che saranno molto più numerosi i soggetti obbligati all'invio telematico della propria dichiarazione dei redditi: l'invio telematico diventa obbligatorio anche per le persone fisiche tenute alla dichiarazione IVA con un volume di affari pari o inferiore a 10 mila Euro e per i soggetti con attività sottoposte ai parametri contabili.
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2) Termini per i sostituti di imposta
Il rilascio del CUD e delle altre certificazioni da parte dei sostituti di imposta dovrà seguire il nuovo termine del 28 Febbraio (in precedenza era il 15 Marzo).
Il modello 730 deve essere consegnato al Centro Assistenza Fiscale o all'intermediario abilitato entro il mese di Maggio (ad oggi il termine era il 15 Giugno).
La trasmissione del modello 730 all'Agenzia delle Entrate da parte di chi presta l'assistenza fiscale deve concludersi entro il 31 Luglio.
Per quanto riguarda il modello 770 si segnala che la dichiarazione dei sostituti non può più essere inclusa nel modello Unico; la scadenza per l'invio telematico sarà quella del 31 Marzo.
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3) Termini per i versamenti di Unico
I versamenti a titolo di saldo e primo acconto risultanti dalla dichiarazione unificata e Irap sono anticipati dal 20 al 16 Giugno.
Per le società, persone giuridiche e soggetti IRES i termini per saldi e primi acconti IRES e Irap sono fissati al giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta.
E' confermata la possibilità di versare nei trenta giorni successivi maggiorando le somme dovute con l'interesse dello 0,40%.
Si segnala, a questo proposito, che viene prescritto l'obbligo per tutti i titolari di partita IVA di versare le imposte e i contributi esclusivamente in via telematica a partire dal 1° Ottobre 2006, direttamente o mediante intermediari.
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4) Versamenti ICI
La prima rata dovrà essere versata entro il 16 Giugno mentre la seconda dal 1° al 16 Dicembre.
Viene eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione ai fini dell'imposta per le variazioni intervenute nei possessi immobiliari, a partire dall'anno 2007. La dichiarazione potrebbe essere contenuta all'interno della dichiarazione dei redditi (730 o Unico): un apposito provvedimento delle Entrate dovrà definirne le modalità.
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