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LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO UNICO SOCIETÀ DI PERSONE 2005

Le principali novità del Modello Unico Società di persone 2005

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Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 Febbraio 2005 è stato approvato definitivamente il modello Unico per le Società di persone ed assimilate per il periodo di imposta 2004.

Ad essere obbligati alla compilazione di questo modello sono le società e le associazioni residenti nel territorio dello Stato, rappresentate da:

- società semplici; 
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico (GEIE).

Le società di persone non residenti nel territorio dello Stato non devono compilare questo modello visto che per esse c'è l'obbligo di compilare Unico Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Unico Enti non commerciali ed equiparati.
Ricordiamo che l'obbligo del modello unificato riguarda i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare (anche se di durata inferiore ai 365 giorni ma con chiusura al 31 Dicembre 2004).
La funzione di questa dichiarazione è principalmente quella di determinare la quota di reddito fiscale da imputare (per trasparenza, indipendentemente dall'effettiva percezione del risultato: art. 5 TUIR) a ciascun socio o associato per la conseguente applicazione dell'imposta personale sul reddito.
Se i soci sono persone fisiche, dunque, inseriranno il reddito loro imputato nel quadro RH - Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate per scontare l'Irpef.
Se i soci sono società di capitali (S.p.A. o S.r.l. ad esempio) dovranno inserire la quota di pertinenza nell'Unico SC per scontare l'IRES.

Sono obbligati alla presentazione per via telematica delle dichiarazioni (direttamente oppure tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica), i seguenti soggetti:

1) contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'IVA, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2004 un volume di affari inferiore o uguale a euro 10.000;
2) soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
3) soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Esclusivamente in via telematica devono essere trasmesse le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

I soggetti che invece non sono obbligati alla trasmissione telematica possono presentare le dichiarazioni anche tramite gli uffici postali e le banche convenzionate; per beneficiare del maggior termine previsto per l'invio telematico essi hanno comunque la facoltà di utilizzare il canale informatico diretto o indiretto.

I termini di presentazione della dichiarazione sono contenuti nel DPR n. 322 del 1998 e sono i seguenti:

- entro il 31 Ottobre 2005 se la dichiarazione è presentata in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione;
- 1° Agosto 2005 se la dichiarazione è presentata, per i (pochi) soggetti autorizzati come sopra detto, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRAP, devono essere eseguiti entro il 20 Giugno 2005 ovvero entro il 20 Luglio 2005.

I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2004 e prima rata di acconto per il 2005) nel periodo dal 21 giugno al 20 luglio 2005 devono applicare, sulle somme da versare, la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo d'interesse corrispettivo.
Per la determinazione della misura dell'acconto IRAP per società di persone e similari si deve fare riferimento alle norme valevoli per le persone fisiche.

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1) Le novità che interessano il modello 2005

Innanzitutto vi sono gli effetti della riforma del diritto societario e soprattutto fiscale (con il D.Lgs. n. 344 del 2003). Per non dimenticare le recenti innovazioni apportate dalla Legge Finanziaria per il 2005 (Legge n. 311 del 2004).

In particolare le nuove norme relative all'IRES si applicano anche per la determinazione del reddito di impresa delle società di persone, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 56 del TUIR.

I nuovi istituti che interessano il reddito di impresa sono:

- la previsione dell'esenzione per le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni aventi i requisiti indicati all'art. 87 TUIR.
Come indicato infatti dall'art. 58, secondo comma del TUIR, tali plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.

- gli utili distribuiti da società di capitali ed enti commerciali residenti godono dell'esclusione da tassazione nella misura del 60 per cento del loro ammontare (articoli 47 e 59 TUIR);

- applicazione delle norme che disciplinano la thin capitalization, pro rata patrimoniale e il pro rata di deducibilità degli interessi passivi (artt. 96, 97 e 98);

- disciplina relativa alla deduzione extracontabile dei componenti negativi di reddito (art. 109 TUIR);

- modifiche apportate alla disciplina del credito di imposta per redditi prodotti all'estero (art. 165 TUIR);

- nuove norme che regolamentano, dal punto di vista fiscale, le operazioni straordinarie (artt. 170 e ss. TUIR).

2) Adeguamento agli studi di settore

Con riferimento all'accertamento la Finanziaria 2005 ha innovato le modalità per l'adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

Sarà possibile adeguare i ricavi dichiarati a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore direttamente in dichiarazione, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Questa possibilità riguarda sia il primo periodo di imposta di applicazione dello studio sia i periodi di imposta in cui trovano applicazione le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo.

Sarà possibile adeguarsi senza sanzioni e interessi anche per i periodi di imposta successivi a quello di prima applicazione dello studio ma sarà dovuta una maggiorazione del 3% sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati sulle scritture contabili nella particolare ipotesi in cui la differenza tra i ricavi presunti e quelli contabilizzati sia superiore al 10% (nuovo comma 2 bis del DPR 195 del 1999).

Questa maggiorazione va indicata, quale variazione in aumento al rigo RF 11 colonna 2 e deve essere versata entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta sul reddito (20 Giugno o 20 Luglio).

3) Eliminazione del quadro CP - Concordato preventivo e Quadro EC - Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi

Eliminazione del quadro CP - Concordato preventivo

Per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo (art. 33 del decreto legge n. 269 del 2003 e successive modifiche) è stata prevista nei quadri RE (righi da 24 a 26), RF (righi 55 e 56) e RG (righi 30, 31 e 32) una apposita sezione per l'individuazione degli importi minimi che costituiscono la base di riferimento dei compensi e/o dei ricavi e del reddito da dichiarare in UNICO 2005 in relazione al periodo d'imposta 2004.

Quadro EC - Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi

A partire dal 1° Gennaio 2004 non sarà più applicabile il comma 2° dell'art. 2426 del Codice Civile e pertanto il bilancio di esercizio dovrà essere redatto esclusivamente nel rispetto delle norme civilistiche e dei principi contabili.

Ammortamenti anticipati, accantonamenti e rettifiche che hanno esclusiva valenza fiscale non potranno più essere indicati nel bilancio di esercizio ma potranno, ugualmente, essere dedotti se riportati nell'apposito prospetto contenuto nella dichiarazione dei redditi (il quadro EC di Unico).
L'art. 109 co. 4 del TUIR precisa che la deducibilità dei componenti negativi di reddito rimane subordinata, come regola generale, alla preventiva imputazione degli stessi al Conto Economico dell'esercizio di competenza (o di esercizi precedenti) oppure alla specifica ricorrenza di una norma di legge.

Tuttavia gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili, anche senza la specifica iscrizione nel Conto Economico, sulla base del quadro EC di Unico.

Le società di persone in contabilità ordinaria redigono il bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico: art. 2217 Codice Civile) ma non sono obbligatoriamente tenute a seguire le strutture formali previste per le società di capitali dagli art. 2424 e 2425 C. C., fermo restando che per qualsiasi imprenditore valgono i "criteri di valutazione" elencati all'art. 2426.

Il prospetto EC è suddiviso in quattro sezioni.

Le prime tre sono destinate all'indicazione dei dati riguardanti, separatamente, le categorie di componenti negativi cui è specificamente riferita la disciplina di deduzione exta-contabile.

La prima sezione (righi da EC1 a EC6) riguarda gli ammortamenti dei beni (materiali e immateriali) strumentali ai fini fiscali nonché dell'avviamento se fiscalmente riconosciuto.

La seconda sezione (righi da EC7 a EC11) riguarda le altre rettifiche dei beni diversi da quelli ammortizzabili.

La terza sezione (righi da EC12 a EC17) riguarda gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri la cui deduzione è espressamente ammessa dalla disciplina del reddito d'impresa.

Nella quarta sezione vanno indicati i totali complessivi dei dati delle prime tre sezioni nonché dei dati necessari per la verifica della quota di riserve e di utili portati a nuovo da destinare a copertura dell'ammontare dei componenti negativi dedotti extracontabilmente.

4) Quadro RF - Reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria

Nel quadro sono stati inserite molte delle novità portate dalla riforma fiscale come sopra detto.
Nel rigo RF5 va indicato l'importo dei componenti negativi non imputati al conto economico dell'esercizio e deducibili ai sensi dell'art. 109, comma 4, lettera b), secondo periodo, del Tuir, previa indicazione analitica nell'apposito prospetto riportato nel quadro EC.
Nelle colonne 1, 2 e 3 del presente rigo, si riporta la parte dedotta, rispettivamente, a titolo di ammortamento dei beni materiali e immateriali, di altre rettifiche di valore e di accantonamenti.
Gli importi indicati nel rigo RF5 non devono essere preceduti dal segno meno. Tra le variazioni in diminuzione al rigo RF 42 va indicato il 60 per cento dell'ammontare delle plusvalenze realizzate relative a partecipazioni aventi i requisiti per l'esenzione (di cui all'art. 87 TUIR).
Al rigo RF 43 va indicato il 60 per cento degli utili distribuiti dalle società ed enti commerciali residenti.
Per quanto riguarda i collegamenti di questo quadro con il quadro EC nel rigo RF5 va indicato l'importo dei componenti negativi non imputati al conto economico dell'esercizio e deducibili previa indicazione analitica nel prospetto.

5) Quadro RY - Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione di imposta

La Finanziaria 2005 prevede la possibilità di affrancare in tutto o in parte le riserve ed i fondi in sospensione d'imposta (anche se imputati al capitale sociale od al fondo di dotazione) esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004.

Tale agevolazione prevede il pagamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del dieci per cento. Viene però espressamente esclusa tale possibilità per le riserve per ammortamenti anticipati.
Per i saldi attivi di rivalutazione l'imposta sostitutiva è ridotta al quattro per cento.

Il versamento dell'imposta liquidata deve avvenire entro i termini di versamento del saldo delle imposte sui redditi.
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