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LEGGE SULLE ZONE MONTANE: NUOVE OPPORTUNITÀ PER IL TERZO SETTORE

Legge sulle Zone montane: nuove opportunità per il Terzo settore

Legge sulla montagna: ripopolare le zone montane italiane attraverso la predisposizione di incentivi economici, fiscali e sociali

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La Legge 12 settembre 2025, n. 131 reca innovative misure volte a valorizzare e ripopolare le zone montane italiane attraverso la predisposizione di incentivi economici, fiscali e sociali. 

Nel testo della legge si fa riferimento anche alle cooperative, aprendo la strada a nuove opportunità anche al settore del no-profit.

Sulla montagna leggi anche: Comuni montani 2026: nuovo elenco             

1) La recente normativa: legge n. 131 del 2025

La Legge 12 settembre 2025 n. 131 reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni. Difatti, la crescita economica e sociale di tali zone costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell’identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell’interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici (art. 1).

Attraverso la Strategia per la montagna italiana (SMI, art. 3) si individuano (con cadenza triennale) le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere:

  • la crescita autonoma e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, 
  • la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell’istruzione, anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, nonché alle farmacie, al servizio postale universale, ai servizi bancari, agli ulteriori servizi di interesse economico generale e ai negozi multiservizi, 
  • la gestione associata dei servizi da parte dei comuni montani, 
  • la residenzialità, 
  • le attività commerciali, 
  • le attività turistiche e gli insediamenti produttivi 
  • il ripopolamento dei territori.

Tale legge rappresenta senza dubbio un nuovo paradigma per la montagna italiana: non più territori da assistere, ma laboratori di sostenibilità da valorizzare. 

L’approccio multidimensionale della legge - che intreccia leva fiscale, tutela ambientale e protagonismo sociale - riconosce che la vitalità delle "montagne" dipende dalla densità delle relazioni comunitarie e dalla qualità dei servizi essenziali.

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2) Opportunità e incentivi (anche) per le cooperative sociali ETS

L’articolo 25 contiene un riferimento esplicito alle "cooperative" senza però utilizzare l’aggettivazione "sociali". 

Tuttavia, le cooperative sociali rientrano di diritto nella categoria di riferimento; il testo della norma cita: "[...] alle società e alle cooperative i cui soci i cui soci siano per più del 50 per cento persone fisiche che alla data di avvio dell’attività non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età".

Poiché le cooperative sociali (ex L. 381/1991) sono a tutti gli effetti società cooperative, esse possono accedere al credito d’imposta per le nuove attività montane, purché rispettino i requisiti anagrafici e dimensionali.

Nel dettaglio, tali società devono aver intrapreso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una nuova attività nei comuni montani (come definiti dall’art. 2, comma 2); di conseguenza, per il periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d’imposta successivi, è concesso, a condizione che l’attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell’anno solare di riferimento, un contributo, sotto forma di credito d’imposta

Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, in misura pari alla differenza tra:

  • l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro
  • e l’imposta calcolata applicando al medesimo reddito l’aliquota del 15 per cento. 

Ai sensi del comma 2, nei casi in cui nei territori dei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge n. 482 del 1999, e i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti, il credito d’imposta sopra indicato è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 150.000 euro, e l’imposta calcolata applicando al medesimo reddito l’aliquota del 15%.

La formulazione della norma è abbastanza complessa ma di seguito si riporta un esempio pratico (basico).

Occorre in pratica effettuare una differenza tra la tassazione ordinaria, applicando le aliquote Irpef o Ires in base al reddito e la tassazione agevolata, ossia applicando al medesimo reddito un’aliquota fissa del 15%.

Esempio pratico: reddito di una cooperativa di tipo A che fornisce servizi per l’infanzia in un comune montano pari a 50.000 €:

  • Tassazione ordinaria (IRES al 24%): 38.000 €
  • Tasse agevolata al 15%: 7.500 €
  • Il tuo credito (bonus): 23.000 € (ovvero 38.000 - 7.500)

Per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d’imposta, anche con riferimento all’accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché per le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, si rinvia a un successivo decreto interministeriale (Ministro delle imprese e del made in Italy da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per lo sport e i giovani, sentiti il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro del turismo).

L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione de gli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

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3) Altre ipotesi

Sebbene il tuo testo della Legge non riporti la dicitura "cooperativa sociale" in altri articoli, la stessa è sistematicamente orientata a includere gli enti del Terzo Settore.

In particolare, le cooperative di “tipo A” (servizi alla persona) risultano destinatarie naturali delle misure di cui all’art. 8 (servizi per l’infanzia) e delle agevolazioni per il personale operante in contesti montani, stante la loro funzione di presidio dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP).

Analogamente, le cooperative di “tipo B” (inserimento lavorativo), qualora operino nei settori della manutenzione del territorio, della gestione forestale o agricola, sono ammesse a beneficiare dei crediti d’imposta previsti dall’art. 19, in quanto inquadrate dal legislatore come strumenti di sviluppo economico e coesione sociale.

Infine, non va trascurata la ratio legis, ancorata ai principi costituzionali di solidarietà (art. 2) e sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4), che impone di considerare la cooperazione sociale non solo come beneficiaria di incentivi fiscali, ma come partner qualificato della Pubblica Amministrazione per l’affidamento diretto dei lavori di cura del territorio (art. 19, comma 7) e per la gestione delle infrastrutture civiche, come i rifugi di montagna di proprietà pubblica che ai sensi dell’art. 21, comma 3 possono essere “concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro”.

La Legge 131/2025 configura il Terzo Settore quale partner sistemico della Pubblica Amministrazione, promuovendo la transizione da modelli meramente erogativi a processi di co-progettazione volti alla gestione integrata di servizi essenziali e beni demaniali, quali i rifugi alpini e le terre silenti. 

Tale cornice normativa valorizza la funzione sociale degli enti non profit nel contrasto allo spopolamento montano, legittimandone il ruolo di presidio territoriale attivo attraverso l'accesso agevolato alle risorse del FOSMIT e la partecipazione diretta alla definizione delle politiche di sviluppo locale.

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