La Circolare delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 fornisce importanti chiarimenti sul regime fiscale degli ETS e IS entrato in vigore il 1° gennaio 2026 per effetto della L. 30 luglio 2025, n. 108.
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1) La corretta qualificazione di ETS non commerciale o commerciale
La circolare n. 1/E/2026 fornisce importanti chiarimenti sul regime fiscale applicabile agli ETS, in particolare sulla corretta qualificazione fiscale degli stessi che – come noto – ha fondamentali conseguenze sull’imposizione diretta.
Le norme fiscali del CTS (Titolo X) sono state da tempo sottoposte a studi e interpretazioni, ma formalmente non sono mai entrate in vigore: si attendeva infatti l’Autorizzazione europea sulla legittimità delle agevolazioni fiscali, che non dovevano porsi in contrasto con il divieto di "aiuti di Stato", falsando la concorrenza con le imprese commerciali.
A seguito della Confort letter inviata dalla DG Competition della Commissione UE al Ministero del Lavoro (MLPS), il legislatore nazionale ha potuto stabilire la piena entrata in vigore del Titolo X CTS (ad eccezione dell’art. 77) al 1° gennaio 2026.
Le Entrate, con la Circolare qui in esame, forniscono puntuali e precisi chiarimenti in tema di corretta classificazione della qualifica fiscale per gli ETS regolarmente iscritti al RUNTS.
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2) ETS non commerciale: i parametri dell’art. 79, comma 5
Sul tema occorre in primis evidenziare come con l’introduzione nel sistema fiscale della categoria degli ETS, non venga meno la tradizionale distinzione tra enti commerciali ed enti non commerciali cosi come stabilita ai fini della soggettività passiva IRES dal TUIR.
Il Codice del Terzo settore reca tuttavia specifiche previsioni che innovano radicalmente i criteri di qualificazione agli effetti fiscali degli ETS.
Si prevedono, infatti, specifici parametri quantitativi (e diversi da quelli previsti dal TUIR) per:
- l’acquisizione,
- il mantenimento,
- la perdita,
della qualifica di ente non commerciale.
Al riguardo, si stabilisce che:
- si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale (AIG) in conformità ai criteri di non commercialità indicati dallo stesso CTS per le attività di interesse generale, ossia a quanto stabilito dall’art. 79, comma 2 e comma 2 bis.
- indipendentemente dalle previsioni statutarie gli ETS assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attivita di interesse generale, svolte in forma d’impresa non in conformità ai criteri di non commercialità previsti dallo stesso Codice per le attività di interesse generale, nonche i proventi delle attivita “diverse”, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri normativamente stabiliti (D.m. n. 107/2021) superano, nel medesimo periodo d’imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.
Tipologia di Entrate | Natura dell’Attività | Impatto sulla Qualifica |
Attività di Interesse Generale (AIG) | Non Commerciale se i ricavi ≤ costi effettivi (tolleranza +6%). | Mantiene la qualifica di Ente Non Commerciale. |
Attività di Interesse Generale (AIG) | Commerciale se svolta con modalità d’impresa o ricavi > costi (oltre il 6%). | Se prevalente, l’ente diventa Ente Commerciale. |
Attività "Diverse" (Art. 6 CTS) | Sempre considerate commerciali (es. vendita di beni non istituzionali). | Concorrono al calcolo della prevalenza commerciale. |
Sponsorizzazioni (D.M. 107/2021) | Considerate non commerciali se rispettano i limiti e i criteri ministeriali. | Non pesano nel calcolo della commercialità. |
In sostanza – chiarisce la Circolare n. 1/E al paragrafo 2.3 - si considerano non commerciali gli ETS, diversi dalle imprese sociali, che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale in conformità ai criteri di non commercialità ai fini IRES previsti dall’art. 79, commi 2, 2-bis e 3, del CTS per le AIG.
Tale principio viene declinato nell’ambito di un criterio matematico-comparativo che prevede il raffronto tra proventi derivanti da attività (di interesse generale e diverse) commerciali svolte in modalità d’impresa ed entrate derivanti da attività non commerciali.
3) Deroghe ai parametri generali sulla corretta qualificazione di ente non commerciale
La Circolare 1/E/2026 espressamente prevede che non rientrano nel conteggio dei ricavi da attività commerciali i proventi derivanti da eventuali attività diverse commerciali svolte occasionalmente, in quanto ai fini della qualificazione dell’ETS come commerciale sono rilevanti solo i ricavi derivanti da attività esercitate in forma di impresa e, quindi, svolte per professione abituale.
Inoltre, i proventi delle sponsorizzazioni, per espressa previsione normativa, non devono essere considerati ai fini dell’applicazione del criterio per la determinazione della qualifica come commerciale o non commerciale dell’ente del Terzo settore; tuttavia, non si esclude la rilevanza commerciale delle sponsorizzazioni, che sono da considerarsi componenti positivi di reddito e fiscalmente imponibili.
In aggiunta e in coerenza con la disciplina sulle imposte sui redditi, sono da ricomprendere nell’ambito di tali attività anche i proventi derivanti dai contratti di pubblicità che, pertanto, devono ritenersi esclusi dal computo delle attività commerciali nel raffronto con quelle non commerciali per la determinazione della qualifica come commerciale o non commerciale dell’ente del Terzo settore.
Infine, anche i proventi derivanti da attività di raccolta fondi, di cui all’articolo 7 del CTS, svolte con carattere di continuità e qualificabili come entrate commerciali in quanto ottenuti nell’ambito di rapporti aventi natura corrispettiva (cessione di beni e prestazioni di servizi), non sono menzionati né dal comma 5 nè dal comma 5‑bis dell’articolo 79 del medesimo Codice. Da ciò si desume che tali attività, pur qualificabili come commerciali, non assumono rilievo nel confronto tra attività commerciali e non commerciali previsto dal citato art. 79, comma 5.
4) La “neutralità” fiscale delle sponsorizzazioni e della raccolta fondi
In un’ottica di sistema, l’architettura normativa delineata dal Codice del Terzo Settore rivela la precisa volontà del legislatore di salvaguardare l’autonomia finanziaria degli enti, preservando l’efficacia dei loro strumenti di autofinanziamento.
Tale orientamento si traduce nella necessità di evitare che il compimento di iniziative volte esclusivamente al reperimento delle risorse indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali possa ripercuotersi negativamente sulla qualificazione fiscale complessiva dell’ente, pregiudicando così il mantenimento del regime di favore.
Questa impostazione logico-giuridica trova una chiara espressione nella disciplina riservata alle attività di sponsorizzazione le quali, pur configurandosi come attività "diverse" di natura intrinsecamente commerciale, sono espressamente sottratte al computo necessario per la determinazione della commercialità o non commercialità dell’ente.
Ne deriva che, in sede di applicazione del criterio di prevalenza di cui all’articolo 79, comma 5, del Codice del Terzo Settore, tanto la raccolta fondi continuativa svolta in forma corrispettiva quanto le sponsorizzazioni godono di una specifica neutralità qualificatoria.
In conclusione, anche se tali fattispecie rimangono soggette a imposizione fiscale in quanto componenti positive del reddito d’impresa dell’ente, esse risultano del tutto irrilevanti ai fini del cosiddetto "test di commercialità".
La deroga permette dunque all’ETS di incrementare la propria sostenibilità economica attraverso operazioni di mercato senza che ciò comporti automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale e l’esclusione dai relativi regimi agevolati.