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PARRUCCHIERI ED ESTETISTI: NEL DL PNRR OK AL RESPONSABILE TEMPORANEO

Parrucchieri ed estetisti: nel DL PNRR ok al responsabile temporaneo

Con il DL 19 2026 diventa possibile la nomina temporanea di un responsabile tecnico con requisiti semplificati

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Il Decreto Legge n. 19/2026 introduce misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione

Da segnalare per il settore artigiano le disposizioni contenute nell’articolo 12, commi 3 e 4, che intervengono sulla disciplina del responsabile tecnico nelle attività di estetista e acconciatore, introducendo la nuova figura del responsabile tecnico temporaneo.

La finalità della norma è  di evitare la paralisi dell’attività d’impresa nei casi in cui il responsabile tecnico ordinariamente designato sia temporaneamente assente e non possa garantire la presenza obbligatoria durante lo svolgimento dell’attività.

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1) Responsabile tecnico temporaneo: requisiti

l comma 3 dell’articolo 12 modifica l’articolo 3, comma 01, della legge n. 1/1990, che disciplina l’attività di estetista. Il comma 4 si riferisce invece  alle attività di acconciatura ma le disposizioni operative sono identiche

Si ricorda che la normativa vigente prevede che per ogni sede dell’impresa sia designato almeno un responsabile tecnico, individuato nel titolare, in un socio partecipante al lavoro, in un familiare coadiuvante o in un dipendente, purché in possesso della qualificazione professionale richiesta.

Il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento delle attività ed è iscritto nel REA (Repertorio delle notizie economico-amministrative) contestualmente alla presentazione della SCIA.

Con il Decreto Legge n. 19/2026 viene introdotta la possibilità di nominare un responsabile tecnico temporaneo.

Nello specifico si prevede che l’impresa potrà individuare:

  • un dipendente;
  • un familiare coadiuvante;
  • un collaboratore;

purché in possesso di un’esperienza professionale nel ramo di attività non inferiore a tre anni.

Durata dell’incarico

Va tenuto presente che la nomina ha carattere temporaneo e deve rispettare precisi limiti temporali:

  • durata massima ordinaria: 30 giorni;
  • proroga possibile fino a 90 giorni, esclusivamente per comprovati motivi di salute.

La norma, dunque, delimita chiaramente l’ambito applicativo, evitando utilizzi strutturali della figura temporanea in sostituzione del responsabile tecnico ordinario.

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2) Obblighi di comunicazione

Il periodo di sostituzione  del responsabile ordinario con il responsabile temporaneo deve essere tempestivamente comunicato dal titolare:

  • allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);
  • alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Si tratta di un adempimento essenziale, il cui mancato rispetto potrebbe esporre l’impresa a contestazioni amministrative.


Fonte immagine: Foto di congerdesign da Pixabay
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