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ETS PROROGA IVA E ALIQUOTA 5% PER IMPRESE SOCIALI

ETS proroga IVA e aliquota 5% per imprese sociali

Riepilogo di tutte le novità sugli enti del terzo settore: le regole che cambiano

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Il Decreto correttivo in materia di Terzo settore, scrisi di impresa, sport e IVA – approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 20 ottobre, apporta importanti modifiche in tema di IVA sia per gli ETS che per le imprese sociali. 

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1) Esenzione IVA per gli ETS. Proroga al 2036

Dopo una seria di proroghe protratte negli anni, la norma intende modificare l’articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) per rinviare al 1° gennaio 2036 l’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15- quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2026.

Si ricorda che la disciplina nazionale era stata censurata dall’UE per aver escluso dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell’ente.

In tale contesto, è stato quindi integrato l’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per rendere esenti dall’imposta le operazioni appena citate e precedentemente escluse dal campo di applicazione dell’IVA, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza.

La norma risulta così formulata: 

Art. 6

(Proroga esclusione Iva enti associativi)

1. All’articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2036».


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2) Nuovo regime di esenzione IVA per le Imprese sociali

Il recente Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 22 luglio 2025 e definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 novembre 2025, contiene nell’art. 3 importanti modifiche agli articoli 3 e 10 del D.p.r. n. 633/1972 che riguardano gli enti del terzo settore e anche le Imprese sociali.

Di seguito il testo integrale della norma: 

ART. 3 (Modifiche all’articolo 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 

1. L’articolo 89, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è

soppresso. 

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all’articolo 3, terzo comma, primo periodo, nel testo vigente prima delle modifiche

introdotte dall’articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera a), del decreto legislativo n. 117 del

2017, le parole: «delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle

seguenti: «degli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite in forma di società»;

b) all’articolo 10, primo comma:

1) al numero 12) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti

del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite in forma di società»;

2) al numero 15), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall’articolo 89,

comma 7, secondo periodo, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola:

«ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore»; 

3) ai numeri 19), 20), 27-ter), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte

dall’articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del

2017, la parola: «ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore escluse le

imprese sociali costituite in forma di società».

3. Le disposizioni di cui al comma 12 entrano in vigore a decorrere dal termine previsto

dall’articolo 104, comma 2, del decreto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Ai fini del commento della norma qui riportata, si evidenzia come le modifiche introdotte intendono garantire un coordinamento sistematico e una razionalizzazione dei riferimenti soggettivi previsti dall’articoli 3 e 10, in coerenza con il diritto dell’Unione europea e con l’assetto conseguente alla riforma del Terzo settore.

Con le presenti disposizioni, quindi, si intende mantenere inalterato l’ambito soggettivo di applicazione degli articoli 3 (esclusione dal campo di applicazione dell’IVA delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte, a titolo gratuito, in favore degli enti del Terzo settore) e 10 (esenzione degli enti del Terzo settore per le prestazioni concernenti il trasporto dei malati e dei feriti, le prestazioni di ricovero e cura, le prestazioni educative e le prestazioni socio-sanitarie e di assistenza) del d.P.R. n. 633 del 1972, per le parti oggetto di modifica, tenendo conto della riforma degli enti del Terzo settore ad opera del CTS.

In particolare, 

  1. il comma 1 abroga la disposizione di cui all’articolo 89, comma 7, del decreto legislativo 117/2017, che modificava la definizione di Ente del terzo settore rientrante nell’ambito soggettivo di applicazione degli articoli 3 e 10 del d.P.R. 633/1972.
  2. il comma 2, lettera a) della disposizione modifica l’articolo 3, terzo comma, primo periodo, del d.P.R. n. 633/1972, sostituendo le parole «delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» con «degli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite in forma di società». In vista del 1° gennaio 2026, la modifica allinea l’ambito soggettivo di applicazione della norma con quello attualmente vigente. Coerentemente con quanto avviene tuttora, quindi, dal 1° gennaio 2026, si considereranno escluse dall’IVA le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché degli enti del terzo settore non lucrativi, ovvero dalle vecchie ONLUS;
  3. la lettera b) del comma 2 interviene sull’articolo 10, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972, sostituendo la parola «ONLUS»:
  4. al numero 12) con «enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite in forma di società»;
  5. al numero 15) con «enti del Terzo settore», ricomprendendo dunque anche le IS costituite in forma di società; 
  6. ai numeri 19), 20) e 27-ter), con «enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite in forma di società».

In relazione al perimetro soggettivo di applicazione delle norme sopra descritte, si precisa che il riferimento alle imprese sociali costituite in forma di società va riferito solo alle società disciplinate dal Titolo V, Libro V, del Codice civile (sono ammesse cooperative e consorzi).

Il comma 3, mediante rinvio al termine previsto dall’articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 117/2017, stabilisce che la disposizione entri in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

L’introduzione dei nuovi riferimenti razionalizza il quadro normativo senza comportare un ampliamento dell’ambito soggettivo delle ipotesi di esenzione IVA, ma realizzando semplicemente un corretto coordinamento, sul piano definitorio, con le disposizioni del codice del Terzo settore, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2026.

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3) Aliquota IVA al 5% per le imprese sociali in forma societaria

In riferimento specifico alle imprese sociali, il successivo articolo 4, norma cit., stabilisce l’estensione dell’aliquota Iva al 5% per tali enti. 

Si riporta di seguito il testo della norma: 

ART. 4

(Estensione aliquota IVA del 5 per cento alle imprese sociali)

1. Alla Tabella A, parte II-bis, numero1), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «cooperative sociali e loro consorzi» sono inserite le seguenti:

«e dalle imprese sociali costituite in forma di società».

 La norma interviene dunque interviene nella Tabella A, parte II-bis, n. 1), allegata al d.P.R. n. 633/1972 ed estende l’assoggettabilità all’aliquota agevolata IVA del 5%, per le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare, educative e didattiche in genere rese nei confronti delle persone svantaggiate indicate al numero 27-ter) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633/1972,  da imprese sociali costituite in forma societaria, precedentemente prevista solo per le cooperative sociali e i loro consorzi.

In linea con i vincoli unionali, la disposizione limita l’applicazione dell’aliquota ridotta alle sole imprese sociali che hanno forma societaria in quanto il carattere lucrativo che tali imprese presentano, esclude l’applicazione delle ipotesi di esenzione previste dall’articolo 10, n. 18), 19), 20), 21), 27-ter), del d.P.R. n. 633 del 1972.

3.1 Vantaggi ed oneri amministrativi perle imprese sociali in forma societaria

Per le imprese sociali costituite in forma societaria, l'estensione dell'aliquota agevolata comporta significativi vantaggi competitivi e operativi che meritano un'analisi dettagliata. In primo luogo, la misura rimuove lo svantaggio competitivo strutturale che caratterizzava tali soggetti rispetto alle cooperative sociali, garantendo parità di condizioni nell'offerta di servizi socio-assistenziali.

L'equiparazione del trattamento IVA consente alle imprese sociali di competere con le cooperative sociali nella partecipazione a gare d'appalto e nell'offerta diretta di servizi agli utenti privati. Tale aspetto assume particolare rilevanza considerando che il settore dei servizi socio-assistenziali è caratterizzato da una crescente apertura al mercato e da una progressiva diversificazione delle forme organizzative degli operatori.

Un secondo aspetto di rilievo riguarda la possibilità per le imprese sociali in forma societaria di beneficiare del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti, pur se in misura proporzionale rispetto al volume delle operazioni che danno diritto alla detrazione. A differenza degli enti non commerciali che applicano l'esenzione IVA, le imprese sociali possono infatti recuperare una quota dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi strumentali all'attività.

A titolo esemplificativo, si consideri un'impresa sociale che acquisti attrezzature riabilitative per un valore di euro diecimila più IVA al ventidue per cento, pari ad euro duemiladuecento. Se l'impresa svolge esclusivamente attività soggette ad aliquota del cinque per cento, potrà detrarre una quota dell'IVA sugli acquisti calcolata secondo il metodo del pro-rata previsto dalla normativa vigente. Assumendo una percentuale di detrazione del venti per cento, l'impresa potrà recuperare euro quattrocentoquaranta, riducendo il costo effettivo dell'investimento ad euro novemilaseicentosessanta.

Tale meccanismo di recupero parziale dell'IVA sugli acquisti non è invece disponibile per gli enti che applicano l'esenzione IVA, i quali sostengono integralmente il costo dell'imposta sugli acquisti. In questa prospettiva, le imprese sociali in forma societaria possono beneficiare di una maggiore efficienza economica negli investimenti, potendo destinare alle finalità istituzionali le risorse risparmiate attraverso il recupero dell'IVA.

La gestione amministrativa delle imprese sociali risulta tuttavia più complessa rispetto a quella degli enti esenti, richiedendo l'adempimento degli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA, la tenuta della contabilità separata per le diverse attività e la presentazione della dichiarazione IVA annuale. Tali adempimenti comportano costi amministrativi aggiuntivi che devono essere considerati nella valutazione complessiva dei vantaggi derivanti dall'applicazione dell'aliquota agevolata.

4) Aliquota 5%: checklist requisiti obbligatori ed esclusioni

 Requisiti per l’applicazione 

IS in Forma societaria

Obbligatorio

S.r.l., S.p.A. o altre forme del Titolo V, Libro V del Codice Civile

Qualifica di Impresa Sociale

 

Obbligatorio

Iscrizione nella sezione speciale "Imprese Sociali" del Registro Imprese

Destinatari dei servizi

Obbligatorio

Servizi resi a persone svantaggiate ex art. 10, n. 27-ter DPR 633/72

Tipologia servizi

Obbligatorio

Prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, assistenza domiciliare, educative

Conformità normativa

Obbligatorio

Rispetto dei requisiti del Codice del Terzo Settore

 

Esclusioni dall'Agevolazione e aliquota da applicarsi

❌ Società senza qualifica di Impresa Sociale

Non agevolabile

IVA al 22% (ordinaria)

❌ Servizi non rientranti nelle categorie previste

 

Non agevolabile

 

IVA al 22% (ordinaria)

❌ Servizi resi a persone non svantaggiate

Non agevolabile

IVA al 22% (ordinaria)

 

❌ Imprese sociali non in forma societaria

Non agevolabile (ma possibile esenzione)

 

Valutazione caso per caso

 Effetti Post Riforma- confronto esemplificativo

 

 

Cooperativa Sociale

 

 

IVA 5%

  • Agevolazione consolidata
  • Detrazione IVA parziale
  • Recupero su investimenti

 

  • Vincoli cooperativistici
  • Adempimenti IVA

 

 

Impresa Sociale S.r.l.

✅ NOVITÀ

 

 

IVA 5%

  • Parità con cooperative
  • Detrazione IVA parziale
  • Flessibilità societaria
  • Competitività mercato

 

 

  • Adempimenti IVA
  • Costo leggermente superiore a ETS

S.r.l. Ordinaria

(no qualifica IS)

 

IVA 22%

  • Detrazione IVA piena
  • Massima flessibilità
  • Costi molto elevati per utenti
  • No agevolazioni settore sociale


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