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ETS E RESPONSABILITÀ SOCIALE: DEFINITI I CONTENUTI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Ets e responsabilità sociale: definiti i contenuti di controllo e vigilanza

ETS: responsabilità degli Enti del Terzo Settore per gli impatti sociali derivanti dalle attività di interesse generale

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È stato pubblicato in GU (del 15 settembre 2025) il Decreto n. 125 del 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, MLPS, che dà attuazione alla disposizione dell’art. 96, D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore, CTS), sul controllo degli Enti del Terzo Settore, ETS. 

Il provvedimento si inserisce nel più ampio ambito della rilevante tematica della responsabilità degli Enti del Terzo Settore per gli impatti sociali derivanti dalle attività di interesse generale e stabilisce:

  •  le finalità e il tipo di controllo, ordinario o straordinario;
  • i soggetti responsabili;
  •  termini, modalità e contenuti del controllo, vigilanza e monitoraggio

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1) ETS controllo e vigilanza: perimetro soggettivo

Il Decreto MLPS 125/2025 aggiunge un tassello fondamentale alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, che dà attuazione delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall’art. 96, CTS. 

La disposizione trova fondamento sulla rilevanza sociale dell’ETS in quanto soggetto preposto allo svolgimento di attività solidaristica non lucrativa.

Gli Ets sottoposti al controllo sono

  • gli enti iscritti al RUNTS:

Sezione

Tipo

a)

Organizzazioni di Volontariato (ODV)

Associazioni che operano con il contributo prevalente dei volontari

b)

Associazioni di Promozione Sociale (APS)

Enti che promuovono attività di interesse generale per associati e terzi

c)

Enti Filantropici

Fondazioni o associazioni che erogano beni, servizi o denaro per finalità solidaristiche

e)

Reti Associative

Organismi che coordinano e supportano ETS affiliati, anche con funzioni di controllo

g)

Altri Enti del Terzo Settore

Categoria residuale che include ETS non rientranti nelle altre sezioni

  •  gli Enti in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti a gestione commissariale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del Codice civile, e alle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Sono esclusi dal controllo gli enti già soggetti a regimi di vigilanza specifici disciplinati da altri decreti legislativi:

  • le imprese sociali (sezione d)) e
  • le Società di Mutuo soccorso (sezione f))

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2) ETS controllo e vigilanza: finalità e tipo di controllo

L’art. 3 del Decreto definisce le finalità e il tipo di controllo: ordinario o straordinario.

I controlli sono finalizzati ad accertare:

  • a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari dell’ETS per mantenere l'iscrizione nel RUNTS; 
  • b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; 
  • c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS. 

Sono ordinari i controlli programmati di cui all’articolo 51, CTS, e all'articolo 21 del decreto MLPS del 15settembre 2020, n. 106, condotti a scadenza triennale.

Sono straordinari i controlli disposti dal competente Ufficio del RUNTS, sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari, nonche' ogni qualvolta ed in qualsiasi momento lo ritenga opportuno in ragione di atti o fatti rilevanti legati alle finalità del controllo, o quando ne sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.

Esempi

Tipo di controllo (art. 3) 

Chi lo effettua 

(art. 4) 

Finalità 

(art. 3)

Esempio pratico

Ordinario

Soggetto autorizzato (es. Rete Associativa o CSV)

a) Requisiti RUNTS


 b) Finalità civiche/sociali


 c) Obblighi RUNTS

Un’ APS aderente a una rete viene controllata per verificare se ha ancora il numero minimo di soci richiesto e se ha depositato il bilancio nel RUNTS

Ordinario

Ufficio RUNTS (se l’ente non aderisce a soggetti autorizzati)

Un ente filantropico non affiliato a nessuna rete viene controllato per verificare se svolge ancora attività di utilità sociale e se ha aggiornato i dati statutari

Straordinario

Ufficio RUNTS (sempre competente)

A seguito di una segnalazione, il RUNTS avvia un controllo su una ODV per verificare se ha perso i requisiti di democraticità interna o se ha utilizzato fondi in modo non conforme

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3) ETS controllo e vigilanza: soggetti responsabili del controllo

L’art.  4 del Decreto chiarisce con precisione chi sono i soggetti responsabili del controllo sugli ETS,

  • Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
    • è il soggetto centrale e titolare delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio.
    • coordina le attività e definisce le linee guida operative.
  • Gli Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
    • svolgono controlli amministrativi e documentali sugli ETS iscritti.
    • verificano la regolarità delle iscrizioni e delle comunicazioni obbligatorie.
  • Reti Associative Nazionali (RAN) – se autorizzate:
    • possono esercitare funzioni di controllo interno sugli ETS affiliati.
    • devono rispettare i criteri e requisiti stabiliti dal decreto per ottenere l’autorizzazione.
  • Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), se accreditati (soggetti autorizzati):
    • possono svolgere attività di supporto e verifica sugli ETS che si avvalgono dei loro servizi.
    • devono essere autorizzati dal Ministero.

Tabella dei soggetti responsabili e modalità di controllo sugli ETS, art. 4, Decreto MLPS  125/2025 

Tipo di controllo

Chi lo effettua

Su quali ETS

Ordinario – a)

Soggetti autorizzati

ETS aderenti direttamente a quel soggetto

Ordinario – b)

Soggetti autorizzati con convenzione con altre reti o CSV

ETS aderenti a reti o CSV convenzionati

Ordinario – c)

Soggetti autorizzati con convenzione con Uffici RUNTS

ETS non aderenti a nessuna rete o CSV

Ordinario – d)

Uffici del RUNTS

ETS non aderenti e non coperti da convenzioni (b e c)

Straordinario 

Uffici del RUNTS

Tutti gli ETS, sia aderenti che non aderenti

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4) ETS controllo e vigilanza: verbali e Modelli

Le risultanze delle attività di controllo ordinario o straordinario devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale approvato con il decreto direttoriale.

I Modelli saranno disponibili trascorsi 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto MLPS 125/2025.

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Fonte immagine: Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay
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