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SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE: UTILIZZO PER COPERTURA PERDITE

Saldo attivo di rivalutazione: utilizzo per copertura perdite

La copertura delle perdite utilizzando il saldo attivo di rivalutazione alla luce della risposta 219 del 2025

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L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 219 del 21 agosto 2025, ha chiarito che l’utilizzo del saldo attivo di rivalutazione in sospensione d’imposta per la copertura delle perdite non comporta alcuna tassazione, né per la società né per i soci. 

L’operazione è neutrale purché rimanga circoscritta a finalità interne e non determini attribuzioni, anche indirette, ai partecipanti e la delibera straordinaria che riduce la riserva elimina definitivamente, per l’ammontare corrispondente utilizzato, il vincolo di sospensione senza obbligo di ricostituzione. 

Il chiarimento si pone in continuità con la circolare n. 6 del 1° marzo 2022, che aveva già affermato la rilevanza fiscale solo per utilizzi con effetti distributivi, e ne rafforza la portata applicandola espressamente al caso della copertura delle perdite. 

Il saldo attivo di rivalutazione si conferma così uno strumento di stabilizzazione patrimoniale sicuro ed efficace.

1) Saldo attivo di rivalutazione: utilizzo per copertura perdite

Con la risposta a interpello n. 219 del 21 agosto 2025 l’Agenzia delle entrate ha fornito un chiarimento importante in materia di utilizzo del saldo attivo di rivalutazione in sospensione d’imposta per la copertura delle perdite di bilancio. 

L’Amministrazione finanziaria ha confermato che tale operazione non comporta alcun effetto impositivo né per la società né per i soci, a condizione che l’utilizzo abbia finalità esclusivamente interne e non determini, neppure indirettamente, un’attribuzione patrimoniale ai partecipanti. 

Inoltre, qualora la riduzione della riserva sia deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci, il vincolo civilistico e fiscale di sospensione d’imposta si estingue definitivamente nella misura corrispondente senza obbligo di ricostituzione.

Il quadro normativo di riferimento è quello delineato dall’articolo 13 della legge 342 del 2000, richiamato da tutte le successive leggi di rivalutazione, tra cui l’articolo 15 del decreto legge 185 del 2008. 

La disciplina stabilisce che il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni vada imputato a capitale o accantonato in una speciale riserva non liberamente distribuibile, la cui tassazione si verifica soltanto in caso di attribuzione ai soci o di devoluzione all’esterno dell’impresa, come previsto dall’articolo 13 della legge 342 del 2000 e dai relativi decreti attuativi (DM 162 del 13 aprile 2001 e DM 86 del 19 aprile 2002). 

La riduzione della riserva è di regola soggetta alle formalità previste dall’articolo 2445 del codice civile in materia di riduzione del capitale esuberante, con l’eccezione della copertura di perdite, che non richiede tali adempimenti. 

In quest’ultimo caso permane, come già chiarito dalla circolare 207/E del 16 novembre 2000, il divieto di distribuire utili fino a quando la riserva non sia stata interamente reintegrata oppure ridotta mediante delibera straordinaria.

Nel caso sottoposto all’Agenzia la società, a seguito di operazioni straordinarie di fusione e scissione, si era trovata a dover gestire perdite cumulate anche connesse all’adozione del metodo del patrimonio netto e intendeva procedere alla loro copertura utilizzando, dopo aver esaurito altre riserve, anche il saldo attivo di rivalutazione generato ai sensi del decreto legge 185 del 2008. 

L’Amministrazione ha condiviso la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, riconoscendo la neutralità fiscale dell’operazione e la possibilità di estinguere definitivamente il vincolo di sospensione attraverso la deliberazione dell’assemblea straordinaria. 

È bene tuttavia sottolineare che la risposta non entra nel merito della corretta qualificazione civilistica della riserva negativa derivante dall’applicazione dell’OIC 29, assimilata a perdita riportata a nuovo, né affronta profili di carattere antiabuso, rimessi ai poteri di controllo dell’Amministrazione stessa.

Il chiarimento si colloca in continuità con la circolare n. 6 del 1° marzo 2022, che aveva precisato come soltanto gli utilizzi della riserva in sospensione idonei a determinare un trasferimento, anche indiretto, a favore dei soci facciano venir meno il regime di sospensione, e supera le incertezze che in passato erano emerse con la risposta n. 316 del 2019 relativa al disavanzo da fusione. 

Secondo l’orientamento consolidato della Cassazione (tra le altre, sentenze nn. 8221/2007 e 14210/2022), nell’utilizzo delle riserve a copertura delle perdite occorre rispettare un ordine di priorità fondato sulla diversa funzione di garanzia che le varie poste del patrimonio netto svolgono nei confronti dei creditori sociali. In questa prospettiva, le riserve in sospensione d’imposta sono generalmente collocate tra le ultime da impiegare, in considerazione della loro analoga funzione di tutela rispetto al capitale sociale. 

Nel caso esaminato dalla risposta n. 219/2025 tale questione non si è posta, poiché la società aveva già dichiarato di voler destinare il saldo attivo alla copertura delle perdite solo dopo aver esaurito le altre riserve disponibili.

Dal punto di vista operativo risulta quindi confermato che l’utilizzo del saldo attivo di rivalutazione per coprire perdite di esercizio o cumulate è un’operazione fiscalmente neutra, ma occorre mantenere massima attenzione nel documentare la natura e l’origine delle riserve, nell’illustrare le scelte in nota integrativa e nei verbali assembleari e nel garantire che non si producano effetti distributivi verso i soci. Solo la distribuzione, diretta o indiretta, rende la riserva imponibile. 

La delibera straordinaria di riduzione rappresenta lo strumento per estinguere definitivamente il vincolo di sospensione e liberare la società da futuri obblighi di ricostituzione.

In definitiva, la risposta 219 del 2025 segna un punto fermo che restituisce certezza applicativa e consente di considerare il saldo attivo da rivalutazione come uno strumento efficace di stabilizzazione del patrimonio netto, utile a preservare l’equilibrio finanziario delle imprese senza innescare rischi fiscali inattesi.

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