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QUADRO RS: LA COMPILAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO

Quadro RS: la compilazione degli Aiuti di Stato

Obbligo dichiarativo per il Quadro RS sugli aiuti di stato: avvertenze e codice residuale

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Nel quadro RS della dichiarazione dei redditi devono essere indicati gli “aiuti di Stato”, nel rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31.5.2017, n. 115, è stato adottato il regolamento che disciplina il funzionamento del RNA e la sua interoperabilità con le informazioni relative agli aiuti che sono concessi nei settori agricolo e forestale, compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e dell’acquacoltura che sono contenute nei registri SIAN e SIPA, i quali sono di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” i quali si intendono concessi e sono registrati nei Registri nell’esercizio successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono stati indicati dal beneficiario.

Per l’anno 2024 vanno indicati gli “aiuti di Stato” e gli aiuti “de minimis” nonché quelli che sono subordinati all’emanazione dei provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione fiscale.

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1) Quadro RS: avvertenza procedurale

L’obbligo dichiarativo per i contributi a fondo perduto focalizza l’attenzione sulla data di erogazione. 

Ma se l’interessato ne ha chiesto l’utilizzazione come credito d’imposta, rileva la data di riconoscimento del credito.

I righi 401 e 402 del quadro RS vanno compilati con riferimento agli aiuti che sono indicati nella “Tabella codici aiuti di Stato” che sono già indicati nei relativi quadri (ad. es., nel quadro RF) del modello REDDITI, compreso anche il “quadro RU (con esclusione dei contributi a fondo perduto erogati all’Agenzia delle entrate nonché dall’aiuto identificato dal codice 42 che vanno dichiarati nel presente prospetto anche se non hanno trovato evidenziazione negli altri quadri della dichiarazione)”.

L’indicazione degli aiuti è necessaria e indispensabile per la loro legittima fruizione.

Va prestata attenzione sul fatto che il prospetto va compilato anche se gli aiuti sono maturati nel 2024 ma non sono stati ancora fruiti.

Per l’aiuto “de minimis” di cui all’art. 188-bis, commi 1 e 2, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, relativi ai redditi prodotti in franchi svizzeri a Campione d’Italia, va indicato il codice 19 nella colonna 1 anche se è compilato il rigo RP 90, che, invece, va compilato ai sensi del successivo comma 5 per i redditi prodotti in euro.

Per ogni aiuto va compilato un distinto rigo RS 401, utilizzando un modello per ogni rigo.

Se l’aiuto complessivo si riferisce a progetti di investimento realizzati in strutture produttive diverse e/o ha per oggetto diverse tipologie di costi, per ciascuna struttura e per ciascuna tipologia va compilato un apposito rigo, ma per quelli successivi al primo non vanno compilate le colonne 12, 13 e 17 cioè “forma giuridica”, “dimensione impresa” e “importo totale aiuto spettante”.

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2) Quadro RS: il codice residuale "999"

Il codice residuale “999” va utilizzato solo per indicare aiuti di Stato o aiuti de minimis che non sono indicati nella “tabella aiuti di Stato”. Deve trattarsi di aiuti “fiscali automatici o semi – automatici, esposti nella presente dichiarazione e i cui presupposti si sono realizzati nel periodo d’imposta di riferimento della presente dichiarazione”. 

A titolo esempio, il codice “999” non va utilizzato per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis :

  • presenti nella tabella “codici aiuti di Stato”;
  • fruibili ai fini delle imposte diverse da quelle sui redditi;
  • fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
  • fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla presentazione di apposita istanza ai sensi dell’art. 8 del citato regolamento, ad amministrazioni diverse dall’Agenzia delle entrate (ad esempio, l’agevolazione ZFU);
  • le agevolazioni esposte nei quadri del modello REDDITI che non sono qualificabili come  aiuti di Stato o aiuti de minimis poiché pur essendo di natura tributaria e automatica, non presentano profili di selettività ma hanno una portata applicativa generale per cui non costituiscono aiuti di Stato;
  •  gli importi che sono stati utilizzati nel 2024 relativi ad aiuti i cui presupposti si sono realizzati nei periodi di imposta antecedenti il 2024.

Se è indicato il codice “999” vanno compilate le colonne da 3 a 11 per cui:

  • nella colonna 3 va esposto il quadro del modello REDDITI in cui è indicato l’aiuto;
  • nelle colonne da 4 a 11 va indicata la norma che disciplina l’aiuto di Stato.

Nella colonna 2 va indicato il codice della regione o provincia autonoma che ha previsto l’aiuto, desumibile dall’apposita tabella.

Se la disciplina è prevista da più articoli e/o più commi e/o più lettere, va indicato soltanto il primo articolo e/o il primo comma e/o la prima lettera ma con l’avvertenza che l’articolo e/o il comma contengono anche altre disposizioni di natura diversa  non rilevante.

Nella colonna 11A va indicato il codice CAR che identifica la misura agevolativa ma solo se è indicato il codice 999, con esonero dal compilare le colonne da 4 a 11.

Attenzione, nella colonna 26 va indicata la tipologia del costo sostenuto che deve essere compatibile con quello esposto nelle istruzioni.

Se la spesa non è individuabile nell’elenco da 1 a 31 dei codici esposti va indicato il codice 20, anche quando la misura non è riconosciuta a fronte di costi specifici, con la facoltà di non compilare la colonna 26.

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