Durante le assemblee condominiali, alcuni partecipanti decidono di non votare su determinate questioni per evitare di schierarsi apertamente.
L'astensione può essere motivata dal desiderio di non entrare in conflitto con altri condomini che hanno opinioni divergenti.
In pratica, si tratta di una scelta strategica per mantenere rapporti neutri all'interno del condominio, senza favorire una parte o l'altra. Si tratta di una convinzione errata frutto della scarsa conoscenza della normativa condominiale.
A tale proposito si può affermare che l’amministratore preparato informerà il condomino delle conseguenze dell’astensione del condomino dalla votazione.
Potrebbero interessarti i Software:
- Software per l'invio delle spese di ristrutturazione e risparmio energetico che consente di inserire i dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
- Software Gestione Condominio con diverse configurazioni
Ti segnaliamo inoltre:
- Condominio: Guida pratica alla gestione dei conflitti | Libro di carta
- Guida pratica al condominio dalla A alla Z | Libro di carta
- La Contabilità del Condominio | Libro di carta
- Manuale di sopravvivenza in condominio | Libro di carta
- Manuale del condominio | Libro di carta
- Amministratore di Condominio e Riparto Spese (Pacchetto)
- L'impugnazione della deliberazione condominiale
1) Astenuto e quorum costitutivo
Il quorum costitutivo in un'assemblea condominiale è il numero minimo di partecipanti necessario affinché la riunione sia valida e possa deliberare.
Questo valore varia a seconda che si tratti di prima o seconda convocazione.
In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di condomini che rappresentino almeno due terzi del valore dell'edificio e la maggioranza dei partecipanti.
Se la prima convocazione non raggiunge il quorum, la seconda richiede un numero inferiore di partecipanti: almeno un terzo del valore dell'edificio e un terzo dei condomini.
Spetta al presidente dell’assemblea controllare che il quorum sia rispettato all’inizio della riunione.
Se il quorum costitutivo non viene raggiunto, l’assemblea non può deliberare validamente.
Chiarito quanto sopra bisogna evidenziare che anche un condomino astenuto contribuisce al quorum costitutivo, cioè al numero necessario per rendere valida l'assemblea.
Può interessarti il Software per l'invio delle spese di ristrutturazione e risparmio energetico che consente di inserire i dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Ti potrebbero interessare:
- Condominio: Guida pratica alla gestione dei conflitti | Libro di carta
- Come diventare Amministratore di Condominio | Libro di carta
- Guida pratica al condominio dalla A alla Z | Libro di carta
- La Contabilità del Condominio | Libro di carta
- Manuale di sopravvivenza in condominio | Libro di carta
- Manuale del condominio | Libro di carta
- Manuale del Contenzioso Condominiale | Libro di carta
- Il regolamento di condominio | Libro di carta
2) L’astenuto in assemblea: la posizione della giurisprudenza ante riforma del condomino
La giurisprudenza ante riforma del condomino aveva già precisato che il condomino astenuto, non avendo contribuito all'approvazione della delibera, si trova in una posizione analoga a quella dei partecipanti dissenzienti od assenti. In altre parole si è affermato che non è possibile assimilare gli astenuti (che hanno concorso, con tutti gli altri condomini, alla valida costituzione dell'assemblea) ai condomini che hanno votato a favore, essendo la loro posizione più simile a quella dei dissenzienti, considerato anche che l'astensione rappresenta, il più delle volte, un segno di protesta contro una proposta di deliberazione (Cass. civ., Sez. II, 09/01/1999, n. 129). In quest’ottica si è precisato che il dissenso può infatti risultare anche da semplice comportamento negativo quale quello di chi si limita a non manifestare né espressamente né tacitamente una volontà diretta a consentire, mentre devono considerarsi giuridicamente irrilevanti i motivi che hanno determinato l'astensione dal voto.
In ogni caso, in coerenza con il principio sopra espresso, è stato affermato che non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo i condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e il valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori; tali dati infatti consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'art. 1136 c.c. (Cass. civ., Sez. II, 10/08/2009, n. 18192).
3) La situazione attuale: l’impugnazione della delibera
Coerentemente con la giurisprudenza meno recente, l’attuale articolo 1137 c.c., modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220 (c.d. Riforma del condominio), attribuisce la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari, oltre che al condomino dissenziente e all’assente, anche all’astenuto. Nel verbale è necessario indicare le diverse categorie di votanti (assenti, dissenzienti o astenuti), poiché tale indicazione serve esclusivamente a verificare la sussistenza delle maggioranze previste dall'articolo 1136 c.c. In particolare, è utile per accertare la validità dell'approvazione delle deliberazioni sia con riferimento all'elemento reale (i millesimi) sia a quello personale (le teste), consentendo di identificare i condomini assenti, dissenzienti o astenuti. A questi ultimi è riservato il potere di impugnazione ai sensi dell'articolo 1137 c.c., oltre che la possibilità di rilevare eventuali situazioni di conflitto di interessi (App. Bologna, 3 aprile 2025, n. 626).
Di conseguenza quando una delibera è contraria alla legge o al regolamento condominiale, ciascun condomino — sia assente, dissenziente, o astenuto — ha il diritto di rivolgersi all’ autorità giudiziaria, chiedendone l’annullamento. I condomini astenuti possono perciò richiedere l’annullamento della delibera entro 30 giorni dalla data della deliberazione stessa. In considerazione di quanto sopra si è riconosciuto che l'art. 1137 c.c., comma 2, ammette, l'impugnazione della delibera assembleare soltanto da parte dell'assente, del dissenziente e dell'astenuto; pertanto, il condomino presente che abbia partecipato all'assemblea non può impugnare la delibera, se non è dissenziente o non si sia astenuto proprio in ordine alla deliberazione che impugna. Si ricorda che le delibere nulle non soggiacciono al termine decadenziale dei trenta giorni sopra indicato, poiché la nullità può sempre essere fatta valere da chi ne abbia interesse (compreso l’astenuto).
4) Astenuti e quorum deliberativo
Come detto la presenza degli astenuti in assemblea è importante per il raggiungimento del quorum costitutivo. Al contrario chi vuole rimanere “neutrale” non viene incluso nel conteggio del quorum deliberativo, poiché ha scelto di non votare su una determinata decisione. In altre parole l’astenuto è equiparato a chi ha espresso voto contrario. In sostanza, per approvare una delibera, si considera solo il numero di voti favorevoli, escludendo gli astenuti e i contrari. Questo meccanismo influisce sulla maggioranza richiesta per rendere valida una decisione assembleare.