Il DURC occorre sostanzialmente per tutti i lavori affidati in appalto che vengono svolti nel condominio, da quelli edilizi (ristrutturazione, ecc.) fino al servizio di pulizia.
Non sono tenuti al DURC le ditte senza dipendenti: in queste ipotesi, infatti, non occorre attestare alcuna regolarità contributiva.
Il DURC va richiesto dal condominio committente, rappresentato dal suo amministratore.
Alla luce di ciò, l'amministratore di condominio è tenuto a chiedere alle aziende tutti i documenti necessari a dimostrare la loro regolarità a livello legale e di tutela della sicurezza dei dipendenti.
Il documento unico di regolarità contributiva costituisce, infatti, la certificazione che devono avere le aziende o i professionisti per comprovare l'effettività dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ragion per cui è solo dal suo regolare possesso che può desumersi la certezza che sia stato corrisposto tutto quanto dovuto, a tal titolo, all'INPS e all'INAIL
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1) La mancata consegna del DURC: la sospensione del pagamento
Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l’una contro l’altra vicendevolmente domande contrapposte, come del resto nel caso in cui il convenuto si limiti a contrastare la domanda di risoluzione o di adempimento, giustificando la propria inadempienza con l’inadempienza dell’altro contraente, il giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l’inadempimento colpevole che possa giustificare l’inadempimento dell’altro (Cass. civ., sez. II, 11/06/2013, n. 14648).
Naturalmente, nel compiere tale valutazione bisogna considerare anche la gravità dell’inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l’eccezione secondo i canoni imposti dall’art. 1455 c.c., occorrendo quindi verificare l’importanza dell’inadempimento in relazione all’interesse dell’altra parte.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4079 del 9 febbraio 2022, ha affermato che, in caso di appalto di servizi, a fronte dell’inadempimento da parte dell’appaltatore dell’obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva, il committente-condominio è legittimato a sospendere il pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e la sua esposizione al rischio, quale responsabile in solido ex art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, di dover corrispondere gli oneri previdenziali e contributivi nell’ipotesi di inadempimento dell’appaltatore.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, alla luce dei principi sopra enunciati, ha ritenuto legittima la sospensione dei pagamenti per le prestazioni eseguite da una società di pulizie nei confronti di un condominio a fronte dell’inadempimento, da parte della società, dell’obbligo di presentazione del DURC.
Più recentemente, nell’ambito di una vicenda esaminata dal Tribunale di Siracusa, un condominio ha contestato l’inadempimento dell’impresa per non aver completato l’opera e perché era priva di un valido DURC attestante la regolarità dei pagamenti agli enti previdenziali e assicurativi come previsto dalla normativa vigente.
Secondo il decidente, è emerso pacificamente dagli atti come entrambe le parti si siano rese reciprocamente inadempienti: il condominio per non aver pagato interamente i lavori eseguiti, l'impresa per non essere in regola con il Durc.
Nel caso in esame il primo a venire meno all'obbligo di pagamento è stato il condominio, ma l’impresa è stata ritenuta maggiormente inadempiente a causa della mancanza del DURC.
Tale carenza ha infatti esposto entrambe le parti al rischio di responsabilità solidale per il versamento dei contributi previdenziali non versati dall’appaltatore.
Il Tribunale di Siracusa, perciò, con la sentenza n. 2152 del 23 ottobre 2024, ha ritenuto fondata l'opposizione del condominio avverso il decreto d'ingiunzione ottenuto dall’impresa.
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2) Mancata consegna del Durc al condominio e perdita benefici fiscali
Nell’ambito di un'altra vicenda giudiziaria il Tribunale di Ancona ha evidenziato che il DURC relativo all’impresa che ha effettuato i lavori di cui si chiede la detrazione fiscale è documento necessario per accedere alla detrazione da parte di chi ha sostenuto le spese, in quanto in sua mancanza l’Agenzia delle entrare, in sede di controllo, nega l’agevolazione fiscale, chiedendo la restituzione gli importi non pagati dal contribuente.
Pertanto, nella specie, l’inadempimento di all’obbligazione di consegnare il DURC ha causato al condominio la perdita del beneficio fiscale, anche di quello richiedibile dai singoli condomini. Tuttavia anche il condominio non aveva pagato le opere realizzate. Di conseguenza il giudicante ha stabilito che il credito di relativo al corrispettivo per la sostituzione dell’argano si è parzialmente estinto per compensazione con il controcredito del condominio da risarcimento del danno (Trib. Ancona 17 settembre 2024, n. 1552).