Nel settore della nautica da diporto, come sappiamo, ricorrono tre figure contrattuali attraverso le quali si provvede alla messa a disposizione dell’unità nautica in favore del cliente/consumatore finale.
In particolare:
- in caso di locazione commerciale, il locatario deve essere in possesso della patente nautica[1];
- in ipotesi di noleggio[2] il noleggiante deve rendere disponibile l’imbarcazione in favore del noleggiatore con tutte le dotazioni necessarie e, soprattutto, fornire anche l’equipaggio per la navigazione munito dei particolari titoli abilitativi disciplinati dal D.M. n. 121 del 10 maggio 2005;
- per il noleggio occasionale, invece, la condotta dell’unità può essere esercitata dal noleggiatore o da altro proprio personale munito della sola patente nautica, in deroga alle disposizioni sui titoli professionali del diporto di cui al citato decreto ministeriale[3].
Il citato D.M. n. 121/2005, emanato in attuazione dell’art. 2, comma 3, lett. a) e c), Legge n. 172/2003, infatti, ha introdotto una peculiare disciplina in ordine al possesso dei titoli necessari per la condotta e il comando di unità da diporto adibite ad attività di noleggio.
In particolare, il provvedimento, applicabile a tutto il personale imbarcato su imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi a noleggio per finalità turistiche (ex art. 3, legge n. 172/2003) e al personale che lavora sulle navi da diporto, ha istituito le figure professionali del diporto denominate (cfr. art. 2):
- Ufficiale di navigazione del diporto;
- Capitano e ufficiale di macchina;
- Comandante del diporto;
- Ufficiale di macchina del diporto;
- Capitano di macchina del diporto;
- Direttore di macchina del diporto.
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1) Conduzione unità da diporto: nuova figura dello Skipper professionale
In merito ai complessi requisiti richiesti per l’esercizio di tali attività professionali, il citato decreto dispone, in primis, l’obbligo d’iscrizione per tutto il personale nelle matricole della gente di mare (1^ categoria) e il possesso del libretto di navigazione, in base al Codice della navigazione (D.P.R. n. 328/1952).
Con più puntuale riguardo[4], poi, al noleggio d’imbarcazioni da diporto, sia a motore, sia a vela, assume rilievo quanto previsto dall’art. 5 del citato decreto che disciplina la figura dell’Ufficiale di navigazione del diporto, giacché tale figura può essere imbarcata come comandante su tutte le unità da diporto adibite al noleggio[5].
Preso atto della carenza di personale dotato delle anzidette qualifiche proprio a causa della estrema complessità e difficoltà dei requisiti previsti, la tematica è stata oggetto di una rilevantissima novità introdotta con lo scopo di agevolare lo sviluppo delle imprese operanti nella locazione/noleggio di unità da diporto e regolarizzare la posizione fiscale e contributiva di quei soggetti che svolgono funzioni di conduzione delle imbarcazioni da diporto senza il possesso dei relativi titoli.
In particolare, ad opera del D.M. 13 dicembre 2023, n. 227, facendo salve le disposizioni in materia di noleggio occasionale ex artt. 39 e 49-bis del Codice della nautica, sono state apportate rilevanti modifiche al citato decreto del 2005 al fine di prevedere:
- l’istituzione di una ulteriore figura denominata “Ufficiale di navigazione del diporto di 2^ classe” che non è tenuta all’iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
- la possibilità per detta figura di imbarcarsi in qualità di comandante su imbarcazioni e navi da diporto adibite al noleggio o navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;
- requisiti meno stringenti per l’accesso a detta categoria quali: 18 anni di età, possesso di un diploma di secondo grado, possesso del certificato di operatore Short Range -SRC, corso antincendio e primo soccorso, corsi di sopravvivenza e salvataggio - PSRR, idoneità psicofisica per il conseguimento della patente B, requisiti morali e superamento di un esame teorico-pratico appositamente previsto con apposito decreto.
Quanto appena detto costituisce una rilevante novità per il settore che finalmente ha aperto la strada alla regolarizzazione dell’attività svolta da molte imprese operanti nel settore che, proprio a causa della mancanza di soggetti abilitati ex lege erano costretti a concedere l’imbarcazione da diporto solamente in locazione in favore di soggetti dotati di patente nautica nonché consente l’emersione sul piano fiscale e contributivo di tutti quei soggetti che, ad oggi, essendo privi di una qualifica riconosciuta alla conduzione del diporto erano impossibilitati ad emettere la certificazione fiscale relativa alle proprie prestazioni.
L’evoluzione del quadro normativo e regolamentare di settore, così come appena evidenziata, peraltro, permette di ritenere ormai superata quella impostazione interpretativa secondo cui: “…il contratto atipico della locazione con skipper nell’ambito della nautica da diporto non paia perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico a norma dell’art. 1322 comma 2 del Codice Civile, anzi tenda a perseguire fini contrari all’ordinamento medesimo, che per il noleggio prescrive l’obbligo del titolo professionale per i comandanti e il limite di dodici passeggeri”[6].
2) NOTE
[1] Ai sensi dell’art. 42 del Codice della nautica da diporto (D.lgs. n. 171/2005), il locatore si obbliga a far godere all’altro (conduttore) l’unità da diporto per un tempo determinato, verso pagamento di un certo canone. Ai sensi della citata norma, “Con l’unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.”.
[2] Ex art. 46 dello stesso Codice, il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte (noleggiatore, oppure più noleggiatori a cabina), rispettivamente, l’unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata, come precisa la stessa norma, rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio.
[3] L’art. 49-bis del Codice disciplina il “Noleggio occasionale” prevedendo la possibilità, solo per le persone fisiche e società non operanti nel settore della nautica, di noleggiare l’unità da diporto occasionalmente, senza che tale attività costituisca “utilizzo commerciale” della stessa, fruendo peraltro di modalità di tassazione agevolata dei proventi. Per tale tipologia di noleggio, la citata norma chiarisce che il comando e la condotta dell’imbarcazione noleggiata possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione, ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso, da almeno 3 anni, della patente nautica, in deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
[4] Sul punto, NAPOLI G., Sullo Skipper la nautica da diporto si gioca il futuro, Sole24ore del 2.08.2022.
[5] Secondo la citata disposizione, per acquisire detto tiolo è obbligatorio aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione di cui, almeno 24, su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio, con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto.
[6] Cfr. Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 13685 del 22.08.2008 e Circolare n. 9004 del 27.5.2015 dello stesso Dicastero.