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RUNTS: TUTTE LE REGOLE SU TRASMIGRAZIONE E ISCRIZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

RUNTS: tutte le regole su trasmigrazione e iscrizione degli Enti del terzo settore

Datata 21 aprile la Circolare n 9 del Ministero reca regole su: trasmigrazione dati delle ODV e APS, procedimento di verifica di iscrizione, nuovi iscritti, TRUST degli ETS

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Con la Circolare n 9 del 21 aprile 2022 il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito alle regole del RUNTS registro unico nazionale del terzo settore reso operativo dallo scorso 23 novembre 2021.

In particolare vengono chiariti aspetti sui seguenti temi:

  • Caratteristiche dell'attività istruttoria nel procedimento di iscrizione.
  • L’iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti.
  • Casi particolari: Il trust e il Terzo settore.
  • La competenza degli uffici regionali del RUNTS e l'operatività territoriale degli ETS.
  • Il procedimento di verifica post-trasmigrazione degli enti già iscritti nei registri precedenti.
  • Presenza nei registri ODV/APS di posizioni relative ad articolazioni territoriali/sedi secondarie prive di autonomo codice fiscale 
  • Enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021 rispetto ai quali, in corso di trasmigrazione, si siano verificate modifiche degli atti e dei dati risultanti dai registri stessi 
  • Enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021 che senza attendere il perfezionamento posttrasmigrazione abbiano avviato una richiesta di iscrizione ex novo al RUNTS 
  • Modifiche statutarie degli enti iscritti ai registri ODV/APS al 22/11/2021, in possesso della personalità giuridica.

Il 23 novembre 2021 è stato reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) (D.D. n. 561 del 26.10.2021, ai sensi dell’articolo 30 del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020). Il provvedimento con il quale si è dato avvio al registro, contiene il calendario degli adempimenti ai quali sono chiamati:

  • sia l’ufficio statale, 
  • sia gli uffici del RUNTS delle Regioni e delle Province autonome

Leggi anche Provvedimento di avvio del RUNTS. Fissato il termine al 23 novembre 2021

1) L’iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti

Il procedimento di iscrizione al RUNTS su domanda del notaio può riguardare, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 22 del Codice, anche enti già dotati di personalità giuridica, che intendono acquisire la qualifica di ETS. 

In tali casi, per effetto del provvedimento di iscrizione al RUNTS si determina, per tutto il periodo di mantenimento dell’iscrizione la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di provenienza e conseguentemente l'inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000. 

Come esplicitato nella relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. n. 105/2018 Codice del Terzo settore la disposizione è stata inserita al fine di evitare la sovrapposizione di funzioni e competenze derivanti da una doppia, contemporanea iscrizione degli enti del Terzo settore:

  • nei registri delle persone giuridiche
  • e nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Per gli enti che si iscrivono nel Registro unico nazionale del terzo settore se già iscritti nei registri delle persone giuridiche in caso di cancellazione dal RUNTS si riprende la pregressa iscrizione, evitando in tal modo la perdita della personalità giuridica precedentemente acquisita dall’ente sulla base del D.P.R. n. 361/2000.

In virtù di ciò, per tutto il periodo nel quale l’ente è iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore, esso soggiacerà alla disciplina propria del Codice del Terzo settore e sarà sottoposto ai controlli in esso previsti, dovendosi escludere la contemporanea sottoposizione ai controlli da parte della P.A. competente alla tenuta del registro delle persone giuridiche

Pertanto, per effetto dell'iscrizione al RUNTS gli enti in parola non acquistano una nuova o diversa personalità giuridica rispetto a quella già riconosciuta ai sensi del DPR n. 361/2000. 

Ugualmente, a seguito dell’eventuale cancellazione dal RUNTS è ravvisabile una riespansione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e, conseguentemente, il riattivarsi dei poteri di controllo in capo all'ufficio gestore del registro delle persone giuridiche, quale autorità governativa ai sensi del codice civile, caratterizzati, tra l'altro dalla discrezionalità nel valutare l’adeguatezza del patrimonio residuo ai fini del conseguimento dello scopo sociale. 

In merito alla sussistenza del patrimonio minimo per gli enti già dotati di personalità giuridica all'atto della iscrizione al RUNTS la circolare di cui si tratta specifica che nei confronti di tali enti al momento dell’acquisto della personalità giuridica, la competente autorità governativa aveva evidentemente valutato positivamente l’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo sociale. 

Il comma 1-bis dell’articolo 22 fa richiamo al rispetto dei requisiti ivi indicati, tra i quali, appunto, il patrimonio minimo sottoposto a controllo notarile di legalità.

La verifica del patrimonio minimo dovrà essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile.

La suddetta verifica non deve essere temporalmente distante dal momento della proposizione dell'istanza di scrizione al RUNTS, a garanzia dell'attualità delle valutazioni effettuate, ai fini delle quali, inoltre, è necessario che il notaio possa disporre di una documentazione di supporto affidabile. 

Il Ministero sottolinea che sotto questo profilo, si condivide l’orientamento espresso nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda.

L'attestazione circa il positivo superamento della verifica non può che essere demandata al notaio, non potendo procedere l'ufficio del RUNTS ad una verifica di natura sostanziale, per le ragioni espresse nel precedente.

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2) Il TRUST e il Terzo settore: i motivi della esclusione

Il tema dell’accesso al RUNTS si pone anche con riguardo all’istituto del trust. 

Con la circolare in oggetto il ministero esclude la possibilità di iscriversi al registro unico dei trust a fronte della mancanza della soggettività giuridica. 

In particolare, la circolare ricorda che con l’articolo 1, comma 74 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), è stato modificato l’articolo 73 del TUIR, ed è stato attribuito al trust la soggettività tributaria.

In coerenza con la disciplina recata dall’articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997, per effetto della quale l’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS comporta l’acquisizione di un’autonoma e distinta qualifica avente rilevanza fiscale, e conseguente regime tributario di favore, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 38/E dell’1 agosto 2011, aveva ammesso l’iscrivibilità del trust all’Anagrafe delle ONLUS sulla base della soggettività passiva ai fini tributari e della conformità alle condizioni richieste dal citato articolo 10 del d.lgs. n. 460/1997. 

L'articolo 4, comma 1 del d.lgs. n.117/2017, che definisce il perimetro del Terzo settore, dopo aver declinato le varie tipologie di ETS menziona, in via residuale, i cd. ETS atipici, ricompresi nella formulazione “gli altri enti di carattere privato diversi dalle società”. 

Il Codice del Terzo settore trae le mosse da una regolazione civilistica degli ETS e solo successivamente prende in considerazione il trattamento fiscale.

La circolare di cui si tratta, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. civ, Sez. V, ordinanza n. 3986/2021, alla quale si rinvia per i riferimenti ai numerosi precedenti ivi citati), specifica che il trust non è un soggetto giuridico, ma piuttosto un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, non rilevando ai fini della conformazione della soggettività giuridica l’attribuzione della soggettività tributaria. 

L’affermata inesistenza della soggettività giuridica del trust, ovvero la non configurabilità di esso come ente, ne preclude la possibilità di essere ricompreso all'interno del Terzo settore, tra gli enti individuabili ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del Codice, difettando uno degli elementi essenziali della fattispecie "ETS" disciplinata in detta disposizione.

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3) Verifica post-trasmigrazione degli enti già iscritti nei registri regionali

Dopo la trasmigrazione, ovvero il processo di trasferimento dai precedenti registri verso il RUNTS degli elementi informativi e documentali riguardanti le ODV e le APS iscritte, ha avuto inizio il procedimento di verifica sulla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione dell’ente nel RUNTS, previsto dall’articolo 54 del RUNTS e dettagliatamente disciplinato negli artt.31-33 del D.M. n. 106/2020. 

Il procedimento, a differenza del procedimento di iscrizione (ex art. 8 D.M. n.106/2020, riservato ai soggetti non coinvolti nella trasmigrazione), è avviato d'ufficio e non su istanza di parte. 

Esso ha in comune con il procedimento di prima iscrizione il carattere di accertamento, diretto a riscontrare, attraverso l’esame della documentazione e delle informazioni trasferite e quelle eventualmente acquisite dall'ente, la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione e la conformità delle clausole statutarie alle norme imperative previste dal Codice in materia di assetto organizzativo dell’ente, anche con riferimento alla disciplina particolare di ciascuna tipologia di ente. 

Il procedimento ha una durata di 180 giorni (al netto di eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti), il cui inutile decorso, senza che l’ufficio del RUNTS abbia adottato un provvedimento espresso, genera, in applicazione del principio del silenzio-assenso ex articolo 20 della legge n. 241/1990, l’effetto dell’ iscrizione dell’ente nel RUNTS nella sezione delle ODV o delle APS (articolo 31, comma 10, del D.M. n. 106/2020, in conformità alla tipologia di registro dal quale sono pervenuti al RUNTS i dati comunicati mediante la trasmigrazione) e la conseguente attribuzione allo stesso della relativa qualifica.

In pendenza di procedimento, gli enti iscritti nei previgenti registri della promozione sociale e del volontariato continuano ad essere considerati APS ed ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica. 

Fatto salvo il caso in cui l'ufficio non si attivi, deve osservarsi che la verifica post - trasmigrazione potrebbe anche non richiedere lo sviluppo di alcuna interlocuzione tra l’ufficio del RUNTS e l’ente, nel caso cioè in cui la documentazione e il set di informazioni pervenute attraverso la trasmigrazione fossero idonee a confermare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nella pertinente sezione del RUNTS. Viceversa, i citati articoli del D.M. n. 106/2020 prevedono lo sviluppo di un’interazione tra l’ufficio del RUNTS e l’ODV o APS coinvolta nella trasmigrazione in due casi: 

  • il primo, ove vi sia necessità di acquisire elementi informativi o documentali mancanti o incompleti; 
  • il secondo, all’apertura di un contraddittorio in presenza di motivi ostativi all’iscrizione (eventualmente anche soltanto relativi alla sezione del RUNTS in cui iscrivere l'ente). 

Il tratto comune ad entrambe le ipotesi è costituito dall’attivazione del dialogo con l’ente su iniziativa dell’Amministrazione procedente.

Una delle conseguenze di tale procedimentalizzazione della verifica post trasmigrazione è costituita dal fatto che la fase di interazione tra l’ufficio del RUNTS e l’ente può essere attivata anche su iniziativa di quest’ultimo. 

Il D.D. n. 561/2021 individua espressamente nel 22 febbraio 2022 il termine dal quale decorrono i 180 giorni a disposizione dell’ufficio medesimo per la chiusura del procedimento di verifica.

Le ODV e le APS interessate dalla trasmigrazione potranno, anche senza attendere la richiesta dell’ufficio del RUNTS, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) della già citata legge n. 241/1990, presentare memorie e documenti all’amministrazione competente, tra cui ad esempio lo statuto modificato, anche ai fini dell'iscrizione in una sezione del RUNTS diversa da quella di provenienza. 

Detta partecipazione non determina un mutamento della natura del procedimento, che rimane un procedimento ex officio, né tanto meno incide sulla sua durata, legislativamente fissata in 180 giorni, a meno di una sua anticipata chiusura attraverso l'emanazione del provvedimento conclusivo di iscrizione o di rigetto. 

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