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DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2022: L'INVIO DAL 1 FEBBRAIO AL 2 MAGGIO

Dichiarazione annuale IVA 2022: l'invio dal 1 febbraio al 2 maggio

Le Entrate pubblicano il modello IVA 2022 e le istruzioni per presentare la Dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2021

Dal 1 febbraio parte l'invio della Dichiarazione annuale IVA 2022 da parte dei soggetti obbligati ossia, in generale, tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA. 

Ricordiamo che in data 14 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha approvato il Provvedimento n. 11160 con il modello di dichiarazione IVA 2022 concernente l’anno 2021, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

SCARICA QUI IL MODELLO CON LE RELATIVE ISTRUZIONI

Come specificato dal provvedimento, è resa disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA, e viene approvato il Modello IVA BASE/2022 che può essere utilizzato in alternativa al Modello IVA/2022.

1) Modalità e termini di presentazione del Modello IVA 2022

In base all’art. 8 del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2021 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022 esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate 

Il DPR 22 luglio 1998, n. 322, non prevede un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate. 

Si ricorda che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 

Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. 

La dichiarazione IVA 2022 può essere trasmessa: 

a) direttamente dal dichiarante; 

b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; 

c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 

d) tramite società appartenenti al gruppo. 

In merito all'IVA e ai rispettivi adempimenti potrebbero interessarti i seguenti prodotti:

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La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. 

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 

Attenzione al fatto che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Tra le novità della nuova dichiarazione IVA 2022, da presentare entro il 2 maggio, come anche sottolineato dal comunicato stampa della stessa agenzia vi è l’introduzione di nuovi campi per indicare:

  • le percentuali di compensazione applicate dagli agricoltori nell’ambito del regime speciale loro riservato, 
  • per le operazioni riguardanti beni e servizi necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

e nuove regole, inoltre, per l’applicazione dell’imposta nell’e-commerce.

2) Novità del modello IVA 2022

In sintesi le novità del modello IVA 2022:

QUADRO VE 

Nella sezione 1, rigo VE3, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021. Conseguentemente i righi della sezione sono stati rinumerati. 

QUADRO VF 

Nella sezione 1, rigo VF4, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021. Conseguentemente i righi della sezione e anche i righi della sezione 2 sono stati rinumerati. Nella sezione 3-A, rigo VF34, il campo 7 è stato ridenominato “ Operazioni esenti art.19, co.3, lett. a-bis) e d-bis)” per consentire l’indicazione delle operazioni esenti di cui all’articolo 10, terzo comma, equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione, Inoltre, il campo 9, quest’anno, è denominato “Operazioni esenti legge n. 178/2020” per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle operazioni di cui all’articolo 1, commi 452 e 453 della legge n. 178 del 2020. Nella sezione 3-B, rigo VF41, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021. Conseguentemente i righi dello scorso anno da VF44 a VF50 sono stati rinumerati. 

QUADRO VO 

Nella sezione 1, i righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati “Vendite a distanza intracomunitarie di beni– Art. 41, primo comma, lett. b), d.l. n. 331 del 1993” per tenere conto delle modifiche introdotte nel decreto-legge n. 331 del 1993 dal decreto legislativo n. 83 del 2021. Inoltre, è stato previsto il nuovo rigo VO17 per consentire ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia di comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata.

QUADRO VX Nel rigo VX4 è stato eliminato il campo 6 riservato ai subappaltatori.

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3) Modello IVA 2022: soggetti obbligati alla presentazione e soggetti esonerati

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5, titolari di partita IVA. 

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA i seguenti soggetti d’imposta: 

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.); 
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”); 
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986); 
  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta; 
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
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