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OTTO PER MILLE: FINALITÀ E CRITICITÀ

Otto per mille: finalità e criticità

La destinazione dell'otto per mille

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In questo periodo di scadenze fiscali, la fattispecie della destinazione del 8×1000 necessita di essere ulteriormente delineata. 

L’istituto dell’otto per mille nasce nel 1984 quando, a seguito del Concordato con la Chiesa Cattolica e delle Intese con le altre confessioni religiose, vennero abolite le forme di finanziamento destinate al clero e all’edilizia religiosa, introducendo una nuova forma di sostegno a quest’ultime, per gli utilizzi e gli scopi previsti dalla legge, in taluni casi anche l’intermediazione di enti no profit [1]. Volendo fare una descrizione semplicistica e non esaustiva, l’8×1000 consiste in una quota di IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) che il contribuente, in sede di dichiarazione, decide di destinare allo Stato o alle confessioni religiose, tra un totale di circa una dozzina di scelte. 

1) Destinazione dell'8x1000

Ogni beneficiario, Stato o ente religioso, può usufruire del gettito ricevuto secondo quanto previsto da apposite leggi che disciplinano la destinazione d’uso. Per quanto riguarda lo Stato, la legge n. 222/1985 prevede i seguenti usi: interventi per la gestione di calamità naturali, interventi straordinari per il contrasto della fame nel mondo, attività assistenziali ai rifugiati (e ai minori stranieri non accompagnati), interventi per la conservazione di beni culturali e ristrutturazione di beni pubblici, interventi di adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili pubblici adibiti all’istruzione scolastica. L’uso di questo strumento da parte dello Stato non è stato sempre lineare e coerente con gli usi previsti, soprattutto a partire dal 2004 in cui tale gettito è stato usato per finanziare operazioni militari[2], oppure ancora nel 2011 per la messa a norma di istituti penitenziari[3].

Dal lato delle istituzioni religiose, i recenti emolumenti sono stati destinati al contrasto dell’emergenza sanitaria per Covid-19, tra cui di particolare rilievo è stato l’intervento della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) che ha erogato più di due milioni di euro provenienti da 8×1000 alla Fondazione Paolo VI di Pescara.

L’elenco delle confessioni religione beneficiarie, attualmente 12 a partire dal 2016, comprende:

  • Chiesa Cattolica[4].
  • Assemblee di Dio in Italia[5]
  • Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno[6]
  • Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi[7]
  • Chiesa Evangelica Luterana in Italia[8]
  • Unione delle Comunità Ebraiche in Italia[9]
  • Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia[10]
  • Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta[11]
  • Chiesa Apostolica in Italia[12]
  • Unione Buddhista Italiana[13]
  • Unione Induista Italiana[14]
  • Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai[15]

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2) La donazione associata all'8x1000

Anche se in realtà non si tratta di un vero e proprio prelievo, ovvero di una sorta di sondaggio per poi definire le quote con cui ripartire il gettito IRPEF, apparirebbe incoerente il modo in cui l’8×1000 è stato fino ad ora pubblicizzato e reclamato. 

Basti pensare, per esempio, a locuzioni come “dona l’8×1000 alla Chiesa”, “dona l’8×1000 all’Associazione X”, “dona l’8×1000 all’Unione Y”. 

Ponendo la questione sotto il profilo della donazione, infatti, i dubbi aumentano. Secondo la definizione prevista dall’art. 769 del codice civile, la donazione è il negozio giuridico col quale una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Quest’ultima derivante da un atto volontario con spirito di liberalità

Partendo da una prima osservazione, lo Stato ci garantisce il diritto di scegliere a chi donare l’otto per mille al momento della dichiarazione, ovvero, di non indicare esplicitamente alcun beneficiario. Tale scelta, tuttavia, non ricade anche sulla volontà di ognuno di effettuare, o meno, la donazione stessa. 

Si evidenzia come tale istituto sia stato da sempre associato al concetto di donazione, dal cui confronto emergono, pertanto, numerosi elementi di contrasto. In primo luogo, la donazione è un istituto caratterizzato dallo spirito di liberalità, secondo il quale la donazione è un contratto bilaterale stipulato in maniera volontaria tra colui che la effettua e colui che la riceve, senza che vi sia alcuna imposizione. 

Gli elementi caratteristici della donazione sono quindi:

  • Accordo tra le parti
  • Liberalità della transazione
  • Impoverimento del cedente
  • Arricchimento del ricevente
  • Trasferimento di un diritto

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3) L'errata forma mentis

Tale assetto si distanzia nettamente dalla forma mentis che fino ad oggi ha accompagnato il contribuente, il quale si è visto imporre il dovere di effettuare una donazione avendo solo il diritto di sceglierne la destinazione. 

Da tale riflessione, sorge spontanea una domanda: se davvero di donazione si tratta, non sarebbe legislativamente corretto, o solo più opportuno, consentire ai contribuenti di scegliere SE effettuare la donazione, dato l’elemento essenziale di volontarietà della stessa, piuttosto che imporla a monte? 

La questione è presto risolta. Nonostante l’otto per mille sia stato, come già detto, più volte associato in maniera propagandistica all’istituto della donazione, quest’ultimo prevede che il donatore si impoverisca e il ricevente si arricchisca a seguito della stessa. Situazione che, in questo specifico caso, avviene solo in parte. 

Confermato il fatto che l’ente scelto come beneficiario ottiene un aumento della propria ricchezza a seguito di tale gettito, il contribuente (donatore) non soggiace all’impoverimento della sua disponibilità economica, poiché non subisce alcuna nuova trattenuta in dichiarazione.

Tramite la scelta, il contribuente si limita ad esprimere la propria preferenza indicando a chi destinare una quota (pari, appunto, a 8 millesimi) del gettito totale incassato dallo Stato in riferimento all’imposta sul reddito delle persone fisiche già calcolata. 

In sostanza, non si applica pertanto una nuova trattenuta ma si procede con allocazione diretta di otto millesimi dell’imposta già calcolata a monte

Viene a mancare, pertanto, l’elemento essenziale della donazione dato dalla riduzione delle risorse economiche della parte donatrice, e si promuove, piuttosto, una più diretta e consapevole partecipazione dei contribuenti all’attività di riallocazione delle risorse dello Stato.

Si rileva, quindi, che accostare la questione dell’otto per mille all’istituto della donazione è sia fuorviante che legislativamente errato. Lo stesso dicasi anche per la fattispecie del 5×1000, destinato a enti di volontariato, ricerca o interesse sociale, e il 2×1000 in favore di partiti politici[16], quest’ultimo non più obbligatorio dal 2014, i quali non si sostuiscono tra loro ma sono attivati contemporaneamente. 

Occorre infine specificare che l’assegnazione dell’8xmille è volontaria fino ad un certo punto, o meglio lo è solo se si esprime la propria preferenza. In mancanza di una scelta diretta, l’8xmille viene comunque prelevato e finisce in un calderone che viene poi suddiviso in proporzione alle indicazioni fatte, tale per cui, anche se fossero anche solo in poche le persone ad indicare un qualsiasi destinatario tra quelli in elenco, a quest’ultimo arriverebbe anche il gettito dei contribuenti che non lo hanno direttamente indicato. 

In realtà appena il 44% dei contribuenti esprime un’opzione. Si stima che Stato e Confessioni varie incassino così circa tre volte quel che verrebbe loro attribuito dalle scelte esplicite, con una percentuale stimata che supera l’80% per la Chiesa Cattolica.

Pertanto, nonostante restino ancora molti elementi di incertezza e di critica sulle proporzioni in cui avviene la ripartizione dell’otto per mille nei casi in cui non venga esplicitata una preferenza, si può senz’altro affermare che, tramite questo istituto, il contribuente può partecipare attivamente alla redistribuzione del gettito pubblico, senza che la sua resti solo una posizione passiva rispetto all’ente impositore.


[1] Legge n. 222 del 20 Maggio 1985

[2] Legge 350 del 24 Dicembre 2003

[3] D.L. n. 211/2011

[4] Legge n. 222/1985

[5] Legge n. 517 del 1988

[6] Legge n. 516 del 1988

[7] Legge n. 449 del 1984

[8] Legge n. 520 del 1995

[9] Legge n. 101 del 1989

[10] Legge n. 116 del 1995

[11] Legge n. 126 del 2012

[12] Legge n. 128 del 2012

[13] Legge n. 245 del 2012

[14] Legge n. 246 del 2012

[15] Legge n. 130 del 28 Giugno 2016

[16]  Per beneficiare della donazione, i partiti politici devono essere iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’articolo 4 del D.L. n. 149 del 28 dicembre 2013. L’elenco deve altresì essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

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