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COMPOSIZIONE NEGOZIATA CRISI D'IMPRESA: BREVE PANORAMICA

Composizione negoziata crisi d'impresa: breve panoramica

Una Guida con le Novità introdotte dal DL 118/2021 in vigore già al prossimo 15 novembre 2021, dalla composizione negoziata alle modifiche alla legge fallimentare

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"La nuova composizione negoziata della crisi d'Impresa e gli  interventi in tema di crisi & fallimento" è il titolo di un ebook uscito in questi giorni di Commento alle novità introdotte dal DL 118/2021.

Gli autori esperti della materia sono dott. Arturo Gulinelli e dott.ssa Daniela Savi.

L'e-book intende offrire spunti di riflessione sul tema della crisi di impresa e le norme recentemente approvate da parte dell’attuale esecutivo, che hanno introdotto il nuovo strumento della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, ai sensi del D.L. 118/2021 (pubblicato in Gazzetta n. 202 in data 24 agosto 2021), nonché introdotto alcune modifiche alla Legge Fallimentare, differendo l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa.

L'e-book procede con una analisi del decreto ponendolo a confronto con il codice della crisi di impresa che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre 2021 e che è stato prorogato dalla norma in commento.

Vengono presi in esame i rinviati obblighi di segnalazione di allerta di cui all’art. 14 e 15 del CCII (Organi di controllo e creditori pubblici qualificati) al 31 dicembre 2023, oggi comunque anticipati da un generale obbligo di segnalazione all’organo amministrativo posto a carico degli Organi di Controllo per l’avvio della procedura di “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” (brevemente "composizione negoziata” o C.N.C.) in vigore già con il prossimo 15 novembre 2021.

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Composizione negoziata crisi impresa (Pacchetto eBook)

1) Estratto dalla premessa dell'ebook: La Crisi negoziata della Crisi d'Impresa


La situazione di crisi economica generata dalla diffusione della pandemia dovuta al coronavirus Sars Covid-19 ha indotto il governo a individuare una soluzione che mitigasse gli effetti della prossima entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (in seguito il CCII codice della crisi di impresa e dell’insolvenza).

L’intento di migliorare le norme sulla crisi di impresa è nobile e lo si capisce leggendo l’introduzione del D.L. 118 del 24 agosto 2021 che riforma o riduce gli effetti che ci si aspettava sotto la vigenza del D.Lgs 14/2019 che come detto dal primo settembre sarebbe entrato in vigore in un momento di crisi economica del paese.

Del resto le norme sulla crisi di impresa che avrebbero iniziato ad essere operative dal 1° settembre 2021 erano state pensate proprio per affrontare tempestivamente la crisi, introducendo obblighi di segnalazione a carico degli Organi di controllo e dei creditori pubblici qualificati (vedi gli indicatori della crisi e i meccanismi di allerta).

Infatti, la normativa italiana sulla crisi di impresa del 2019, che in larga parte ha anticipato quella comunitaria, prevede dei moderni meccanismi che agendo sull’organizzazione e sulla governance delle imprese dovrebbero agevolare l’emersione della crisi di impresa, evitandone il fallimento e migliorando il meccanismo di funzionamento dei mercati, con l’intento di preservare la capacità produttiva e l’occupazione e riducendo la possibilità che si creino crediti non performanti, con conseguenze negative sui bilanci delle banche.

Uno studio di Banca di Italia dimostra come l’insolvenza può essere evitata se le imprese anticipano l’emersione della crisi di impresa aderendo a procedure deflattive del fallimento come gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo.

Grande merito del CCII è quello di aver modificato l’articolo 2086 del codice civile prevedendo l’obbligo per gli imprenditori collettivi di introdurre validi assetti organizzativi e amministrativi al fine di individuare e affrontare tempestivamente le situazioni di crisi, anticipando così i percorsi di soluzione della crisi che, in tale contesto, possono effettivamente contribuire a recuperare e conservare la continuità aziendale (marginalità e sostenibilità finanziaria). Con tale innovazione si è cercato di emendare quei sistemi di governance inadeguati, che non dimostrino particolare attenzione e sensibilità ai segnali prospettici di crisi, in assenza, peraltro, di validi strumenti di programmazione e controllo e che possono condurre le imprese al fallimento. 

La crisi economica dovuta alla pandemia è l’ennesima di molte crisi economiche che dall’11 settembre del 2001, e anche prima con la crisi delle dot.com, ha mutato il contesto economico mondiale, creando una forte variabilità dei fondamentali macroeconomici.

In questo contesto maggiormente aleatorio le imprese si trovano a dover creare e gestire dei moderni meccanismi di previsione delle criticità esterne in grado di poter stabilizzare il proprio modello di business evitando tensioni finanziarie e fallimenti.

Le crisi degli ultimi decenni e la recente situazione di stallo generata dalla diffusione del coronavirus confermano palesemente che la gestione dell’impresa è ontologicamente soggetta a rischio e che per mitigare quest’ultimo e garantire la continuità serve una costante e profonda, più o meno articolata, attività di controllo di gestione e una governance amministrativa e contabile efficiente. Non ci sono altri modi per prevenire la crisi se non quello di investire energie e risorse nel monitoraggio continuo delle performances aziendali (nel breve e nel medio termine). 

In questo contesto economico e giuridico si inserisce il recente intervento del legislatore che con il D.L. 118/2021 ha inteso posticipare e modificare parzialmente le norme del D.Lgs 14/2019, poiché, con l’entrata in vigore dal 1° settembre 2021, si sarebbe richiesto un considerevole ed ulteriore sforzo alle imprese italiane, che oggi stanno affrontando una crisi economica senza precedenti generata dalla pandemia: secondo le stime di Banca d’Italia dello scorso gennaio “la forte contrazione del PIL registrata nel 2020 porterà a un aumento di circa 2.800 fallimenti entro il 2022. A questi potrebbero aggiungersi altri 3.700 fallimenti «mancanti» del 2020 che non si sono realizzati per gli effetti temporanei della moratoria e delle misure di sostegno”.

In tale contesto, come anticipato, parte dell’incipit della formula di promulgazione del D.L.: ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale; considerata, a tal fine, l’esigenza di introdurre nuovi strumenti che incentivino le imprese ad individuare le alternative percorribili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale e di intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l’accesso alle procedure alternative al fallimento esistenti etc. omissis.

Il momento è straordinario e la prossima entrata in vigore del CCII destava alcune perplessità, soprattutto per i rinviati obblighi di segnalazione di allerta di cui all’art. 14 e 15 del CCII (Organi di controllo e creditori pubblici qualificati) al 31 dicembre 2023, oggi comunque anticipati da un generale obbligo di segnalazione all’organo amministrativo posto a carico degli Organi di Controllo per l’avvio della procedura di “Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa” (brevemente "composizione negoziata” o C.N.C.) in vigore già con il prossimo 15 novembre 2021.

Per proseguire la lettura completa si rimanda all'e-book "La nuova composizione negoziata della crisi d'Impresa e gli  interventi in tema di crisi & fallimento"

2) Indice

"La nuova composizione negoziata della crisi d'Impresa e gli  interventi in tema di crisi & fallimento"

INDICE

1. Breve esame della normativa di cui è stato differita l’introduzione

2. Confronto sommario e breve sulle principali differenze tra composizione negoziata e composizione assistita

3. La piattaforma e i professionisti

4. Accesso alla composizione negoziata, le misure protettive e cautelari

4.1 Profili soggettivi

4.2 Profili Oggettivi

4.3 Requisiti, competenze e ruolo dell’esperto indipendente

4.4 L’istanza per la nomina dell’esperto a cura del debitore e l’avvio del procedimento di composizione negoziata della crisi

4.4.1 La documentazione da depositare

4.4.2 La Relazione sull’attività esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare

4.4.3 La nomina dell’esperto indipendente

4.4.4 L’accettazione dell’incarico a cura dell’esperto

4.4.5 La convocazione dell’imprenditore e la valutazione delle prospettive di risanamento

5. La valutazione dell’esperto delle prospettive di risanamento

6. Misure premiali per l’imprenditore

7. Misure protettive per l’imprenditore

7.1 La procedura per la richiesta di applicazione delle misure protettive e adempimenti successivi

7.2 I documenti da depositare per la richiesta dell’applicazione delle misure protettive

7.3 Il procedimento giudiziale per la conferma e/o modifica delle misure protettive

8. La gestione dell’impresa in pendenza delle trattative

9. Trattative ed effetti – La conclusione del processo di composizione negoziata

10. Il concordato liquidatorio dell’articolo 18

11. La segnalazione degli organi di controllo

12. Le imprese sotto soglia

13. Modifiche alla legge fallimentare RD 267/42

14. Conclusioni

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