Così come per le imposte, anche i crediti relativi ai contributi IVS (acronimo di Invalidità Vecchiaia Superstiti) versati all'INPS e derivanti dalla dichiarazione dei redditi sono liberamente utilizzabili in compensazione tramite modello F24, sia verticalmente (compensando con altri contributi INPS) sia orizzontalmente (compensando con oneri di diversa natura, per esempio imposte, per i quali è prevista la compensazione tramite F24).
Ogni anno l'INPS emana una specifica Circolare di chiarimento sulla compilazione del quadro RR del modello Redditi PF 2021 in cui si forniscono indicazioni anche in merito alla gestione delle compensazioni dei crediti contributivi per artigiani, commercianti e autonomi (quindi per gli iscritti alla gestione artigiani, alla gestione commercianti e alla gestione separata).
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1) La compensazione dei crediti INPS
La compensazione dei crediti INPS segue delle regole diverse ma similari dalla compensazione delle imposte sui redditi.
Sia per le imposte che per i contributi vige la regola generale in base alla quale i crediti relativi a un determinato anno possono essere compensati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta successivo.
La differenza di trattamento tra crediti per imposte e per contributi INPS nasce successivamente, al termine del periodo utile per la compensazione libera tramite modello F24, in sede di riporto ed esposizione in dichiarazione dei redditi.
Infatti i crediti non utilizzati in compensazione:
- in caso di imposte, verranno riportati nella dichiarazione dei Redditi successiva e potranno essere di nuovo utilizzati in compensazione tramite F24;
- in caso di contributi INPS, non potranno più essere compensati in F24.
Cosa succede ai crediti residui per contributi INPS da dichiarazione una volta scaduto il termine per la compensazione in F24?
Risponde la Circolare INPS n.88 del 21/06/2021: “le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all’anno 2019 non devono essere esposte in dichiarazione, ma devono essere oggetto di richiesta di rimborso oppure di istanza di autoconguaglio”.
Sarà quindi necessario:
- esporre l'importo a credito non utilizzato in compensazione nella casella “Residuo a rimborso o in autoconguaglio” del modello Redditi PF 2021 al rigo RR2 colonna 22 o 36 (a seconda che l'importo si riferito a contributi eccedenti o non eccedenti il minimale) per le gestioni commercianti ed artigiani, e al rigo RR8 colonna 7 per la gestione separata;;
- trasmettere apposita istanza telematica di rimborso o di autoconguaglio attraverso il sito dell'INPS, nella sezione domande telematiche del cassetto previdenziale del contribuente.
L'autoconguaglio è una sorta di compensazione interna, di contributi INPS con altri contributi INPS, effettuata direttamente dall'INPS.
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2) La tassazione dei crediti INPS compensati o rimborsati
Argomento collegato alla compensazione dei crediti da dichiarazione per contributi INPS da gestione commercianti, gestione artigiani e gestione separata è la questione della tassazione dei contributi INPS compensati.
In base all'articolo 17 comma 1 lettera n-bis del TUIR, sono soggetti a tassazione separata “le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti”.
Molto semplicemente, i contributi INPS rappresentano un onere deducibile e dedotto dal reddito complessivo in un anno precedente rispetto all'anno in cui è avvenuto il rimborso; di conseguenza, i rimborsi di questi contributi INPS dovranno essere portati a tassazione nella dichiarazione dell'anno in cui il rimborso è avvenuto; il regime naturale di tassazione, in questo caso, è la tassazione separata.
Sono necessarie alcune precisazioni:
- la compensazione tramite modello F24, di crediti per contributi INPS da dichiarazione, viene assimilata al rimborso, motivo per cui anche l'importo compensato è naturalmente soggetto a tassazione separata;
- la tassazione separata costituisce il regime naturale di tassazione dei rimborsi e delle compensazioni dei crediti per contributi INPS, ma il suo utilizzo non costituisce un obbligo: è comunque prevista la facoltà di optare per la tassazione ordinaria effettuando apposita scelta in sede di dichiarazione dei redditi (è possibile basarsi su un semplice calcolo di convenienza: in caso di redditi complessivi non elevati la tassazione ordinaria potrebbe rivelarsi più conveniente di quella separata, e lo è sicuramente in caso di disponibilità di perdite pregresse disponibili per la compensazione).
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3) Il caso dei contribuenti Forfetari
Per alcuni anni è stata motivo di incertezza la problematica della tassazione dei rimborsi e delle compensazioni dei crediti da contributi INPS per i contribuenti Forfetari (e per i vecchi Minimi). Si ricorda che questo tipo di contribuenti sono sottoposti ad una tassazione sostitutiva, quella forfetaria, dal cui reddito forfetario vengono dedotti i contributi IVS versati all'INPS.
Le incertezze derivano dal fatto che non esiste una norma che stabilisce come trattare la tassazione dei rimborsi e delle compensazioni dei crediti per contributi INPS nel caso specifico di questi contribuenti, motivo per cui questi rimborsi e compensazioni avrebbero dovuto essere attratti alla normativa ordinaria: il che vuol dire che la tassazione poteva essere quella separata o quella ordinaria, a scelta del contribuente, ma non quella sostitutiva.
Si può facilmente notare come questo fatto possa essere considerato iniquo: il contribuente, in sede di deduzione, ha un risparmio d'imposta (quella sostitutiva, calcolata sul reddito forfetario) di molto inferiore all'imposta da pagare (quella separata o quella ordinaria) in sede di rimborso o di compensazione.
L'Agenzia delle Entrate, rispondendo all'interpello n.400 del 09 ottobre 2019, da la sua interpretazione della questione, ritenendo che “ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il menzionato regime forfetario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d'imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d'imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM”.
Concretamente l'Agenzia delle Entrate ritiene corretto che l'importo dei crediti per contributi INPS utilizzati in compensazione, o rimborsati, venga decurtato dall'ammontare dei contributi INPS deducibili, versati nello stesso anno.
Permane qualche perplessità non chiarita in merito al caso in cui l'ammontare dei crediti compensati o rimborsati risulti maggiore dell'ammontare versato, in quanto non è possibile trasformare il rigo LM35 del Modello Redditi PF, dedicato appunto all'indicazione dei contributi previdenziali ed assistenziali deducibili e quindi versati, da variazione in diminuzione del reddito a variazione in aumento.
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