HOME

/

FISCO

/

OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE

/

CONSIGNMENT STOCK: DISCIPLINA IVA

Consignment stock: disciplina IVA

Commercio internazionale con Paesi con o senza obbligo di identificazione IVA: guida al contratto di Consignment stock

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’ambito del commercio internazionale è in uso la pratica di inviare merce al proprio cliente, stabilito in un altro Paese comunitario, mantenendo la proprietà dei beni fino al momento del prelievo da parte del cliente stesso. Tale contratto è chiamato “consignment stock” quando il prelievo è effettato dal cliente allo scopo di rivendere i beni, mentre quando il cliente effettua il prelievo ai fini dell’utilizzo nel processo produttivo, il contratto è definito di “call off stock”.

1) Inquadramento IVA del contratto di Consignment Stock

Ai fini Iva nazionali entrambi i contratti sono trattati indistintamente, e possono essere assimilati al contratto estimatorio di cui all’art. 1556 del Codice Civile.

Dal momento che la proprietà della merce passa in un momento successivo rispetto alla spedizione, occorre analizzare la normativa del Paese nel quale viene spedita la merce; alcuni Stati, infatti, richiedono obbligatoriamente l’apertura di una posizione Iva nel Paese di arrivo della merce altri, invece, prevedono delle semplificazioni amministrative.

Ai fini Iva, le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Allo stesso modo nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratto estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento.

Le disposizioni operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all’art. 50, comma 5, del DL 331/1993 (quindi con obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei beni inviati senza trasferimento della proprietà).

2) Consignment stock nei paesi senza obbligo di identificazione IVA

In alcuni Paesi comunitari l’operazione di cessione intracomunitaria resta sospesa fino all’atto del prelievo: Austria, Croazia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Slovenia, Ungheria ne sono un esempio.

Nei casi in cui non sia richiesta l’apertura di una posizione Iva nel Paese di arrivo dei beni, si applica quanto indicato nella risoluzione n. 235/E del 18 ottobre 1996; la merce verrà indicata in un registro di carico e scarico della movimentazione e al momento del prelievo, coincidente con il passaggio di proprietà, verrà emessa una fattura per la cessione intracomunitaria come operazione non imponibile Iva.

3) Consignment stock nei paesi con obbligo di identificazione ai fini Iva

In altri Stati comunitari, al momento dell’ingresso dei beni nel Paese, l’operazione è considerata acquisto intracomunitario, anche se il passaggio della proprietà non avviene fino al momento del prelievo: Cechia, Lettonia, Lussemburgo, Regno Unito, Spagna, Slovacchia e Belgio ne sono un esempio.

Nel caso in cui il Paese destinatario dei beni richieda l’obbligo di avere una posizione Iva in loco, il cedente italiano è tenuto ad aprire una posizione Iva nel Paese di destinazione. In tal caso, nel momento in cui vengono inviati i beni nel Paese comunitario di destinazione, il cedente nazionale emette una fattura a sé stesso, ossia dalla partita Iva italiana alla propria partita Iva comunitaria mentre, al momento del prelievo, occorre emettere una fattura di vendita al cliente finale comunitario.

La fattura al cliente finale seguirà le caratteristiche richieste dal singolo Paese comunitario:

  • se è applicabile il reverse charge, la fattura sarà emessa dalla partita Iva italiana senza Iva come operazione fuori campo Iva art 7-bis, dpr 633/1972 – inversione contabile;
  • se non trova applicazione il reverse charge dovrà essere emessa una fattura dalla partita Iva aperta in loco con applicazione dell’Iva del paese comunitario.
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

OPERAZIONI INTRA ED EXTRA COMUNITARIE · 07/03/2024 Come funziona il Carbon Border Adjustment Mechanism “CBAM"

L'UE combatte le emissioni di carbonio e affronta il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci che entrano nell'unione doganale, introduce il CBAM

Come funziona il Carbon Border Adjustment Mechanism “CBAM"

L'UE combatte le emissioni di carbonio e affronta il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci che entrano nell'unione doganale, introduce il CBAM

Fatture per esportazioni: chiarimenti su esenzione dal bollo

Le Entrate chiariscono quando si applica l'esenzione dal bollo per le fatture per gli approvvigionamenti di dotazioni e provviste di bordo

Gestori piattaforme: primo invio dati alle Entrate entro il 15.02

FAQ per i gestori di piattaforme che in base alla DAC7 devo comunicare i dati del 2023 alle Entrate entro il 31 gennaio. Termine prorogato al 15.02

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.