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IMPRESE SOCIALI: COSTITUZIONE E ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Imprese sociali: costituzione e iscrizione nel Registro delle imprese

La Costituzione e l'iscrizione nel Registro delle imprese sociali dopo il Decreto interministeriale del 16 marzo 2018

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Gli adempimenti da seguire per la costituzione di un'impresa sociale dopo la riforma del Terzo settore e la pubblicazione del Decreto del 16 marzo 2018 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) a firma congiunta Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono state stabilite le modalità di iscrizione delle imprese sociali al Registro delle imprese, nonchè gli atti e i documenti che sono tenute a presentare in attuazione dell’art. 5, comma 5, del DLGS 112/2017.

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1) Costituzione e iscrizione e gli atti da depositare

L’ente che esercita un’impresa sociale deve essere costituito per atto pubblico che deve essere depositato entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale dell’ente a cura del notaio o degli amministratori per via telematica o presentandolo su supporto informatico.
Pertanto, anche le associazioni, riconosciute o non, le fondazioni ed i comitati che assumono la qualifica di “impresa sociale” hanno l’obbligo di iscrizione nell’apposita sezione delle imprese sociali del Registro delle Imprese.

L’atto costitutivo, oltre a rispettare le norme previste per ciascun tipo di ente, deve esplicitare il carattere sociale dell’impresa indicando l’oggetto sociale in riferimento all’art. 2 e l’assenza di scopo di lucro di cui all’art. 3 (art. 5, commi 1° e 2°).

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti che hanno anche la qualifica di impresa sociale perché svolgono una o più delle attività di interesse generale di cui all’art. 2 del Dlgs 112/2017 sono tenuti al deposito presso il Registro delle Imprese del solo regolamento, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che, nel rispetto della normativa che regola l’attività, l’organizzazione e le finalità di questi enti, recepisce le norme del decreto citato, e delle modificazioni di esso (comma 4°).

Ricordiamo che il 3° comma dell’art. 11 del Codice del terzo settore, il Dlgs 117/2017, prevede che l’iscrizione delle imprese sociali nell’apposita sezione del Registro delle Imprese vale anche come iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, mentre per le società cooperative rimangono gli obblighi di iscrizione all’apposita sezione del Registro delle Imprese ed agli Albi delle cooperative, vale a dire l’Albo nazionale tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e gli Albi regionali delle cooperative sociali.

Le procedure per il deposito degli atti per via telematica o su supporto informatico presso il Registro delle Imprese da parte delle imprese sociali sono disciplinate dal Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e del Lavoro del 16 Marzo 2018.

I documenti e gli atti da presentare all’Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale dell’impresa sociale sono i seguenti:

  1. l’atto costitutivo, lo statuto ed ogni successiva modificazione di essi. Gli atti costitutivi devono prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti professionali di cui all’art. 2397 c.c. e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all’art. 2399 c.c.
  2. il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli art. 2423 e ss., 2435-bis o 2435-ter c.c. (vale a dire col bilancio ordinario, con quello in forma abbreviata o con quello per le microimprese), in quanto compatibili (su cui vedi oltre in questo paragrafo);
  3. il bilancio sociale che, fino alla data di entrata in vigore di un apposito decreto del Ministero del Lavoro dovrà essere redatto secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale (oggi del Lavoro) del 24 Gennaio 2008 (trattato oltre in questo paragrafo);
  4. per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui ai commi 1° e 2° dell’art. 2497-bis c.c. (cioè l’indicazione della società o dell’ente, che riteniamo possa anche non essere un’impresa sociale, alla cui direzione o coordinamento l’impresa sociale è soggetta e l’iscrizione dell’ente capogruppo e delle imprese sociali soggette alla direzione o al coordinamento di questo in un’apposita sezione del Registro delle Imprese), oltre all’accordo di partecipazione al gruppo e ogni sua modificazione, nonché il bilancio di esercizio e quello sociale di cui sopra in forma consolidata;
  5. ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa (1°, 2° e 4° comma dell’art. 2° del Decreto Interministeriale del 16 Marzo 2018).

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti che hanno anche la qualifica di impresa sociale sono invece tenuti, come abbiamo detto prima, al deposito presso il Registro delle Imprese del regolamento, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che, nel rispetto della normativa che regola l’attività, l’organizzazione e le finalità di questi enti,  recepisce le norme del Dlgs 112/2017, e delle successive modificazioni di esso nonché dell’eventuale atto di costituzione del patrimonio destinato all’esercizio delle attività di interesse generale di cui all’art. 2 del decreto citato.

Per i medesimi enti, gli adempimenti di cui alle lettere b), c) e d) dell’elenco precedente si eseguono limitatamente alle attività indicate nel regolamento dell’ente depositato presso il Registro delle Imprese (3° comma).

 Per l’attribuzione dei codici di attività economiche alle imprese sociali viene utilizzata la classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit Organization) elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE – Ateco (5° comma).

Il deposito degli atti e dei documenti citati viene effettuato, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento (per esempio, dall’approvazione del bilancio o dall’adozione della modifica dell’atto costitutivo), fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito di questi atti, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico per la presentazione delle domande di iscrizione di essi nel Registro delle Imprese (6° comma).

Come abbiamo già detto nel primo paragrafo, il 2° comma dell’art. 17 del Dlgs 112/2017, confermato dalla norma di attuazione dell’art. 3 del Decreto Interministeriale del 16 Marzo 2018, prevede che le imprese sociali iscritte nell’apposita sezione del Registro delle Imprese alla data del 20 Luglio 2017 debbano adeguare i loro statuti e atti costitutivi alle norme del Dlgs 112/2017 entro il 20 Luglio 2018.

Entro tale termine, esse possono modificare i propri statuti ed atti costitutivi con le maggioranze da essi previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (1° comma dell’art. 3 del D.I. del 16 Marzo 2018).

Le cooperative sociali ed i loro consorzi, ai sensi del 4° comma dell’art. 1 sempre del Dlgs 112/2017, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali mediante l’interscambio del dati tra l’Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ed il Registro delle Imprese (2° comma dell’art. 3 dello stesso D.I.).

Fino al 20 Luglio 2018 permane l’obbligo per le imprese sociali di depositare presso il Registro delle Imprese, oltre ai documenti indicati dalla disciplina civilistica (atto costitutivo, statuto, successive modificazioni di essi e bilancio di esercizio) anche il bilancio sociale redatto secondo le linee guida previste dal Decreto del Ministro della Solidarietà sociale del 24 Gennaio 2008 (trattato nel Sottoparagrafo 5.3) (4° comma).

A tutti gli atti depositati presso il Registro delle Imprese dalle imprese sociali possono accedere per via telematica il Ministero del lavoro e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per verificare il rispetto delle norme del Dlgs 112/2017 (9° comma).

L’Ufficio del Registro delle Imprese che riceve la domanda di deposito dell’atto ne verifica la completezza formale e la presenza nell’atto costitutivo dell’oggetto sociale e dell’assenza di scopo di lucro prima di procedere all’iscrizione nell’apposita sezione e può, nel caso in cui ciò sia necessario, invitare l’impresa sociale a completare, modificare od integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell’atto (commi 1° e 3° dell’art. 4 del D.I. del 16 Marzo 2018).

Ai fini dell’iscrizione, l’Ufficio del Registro delle Imprese acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell’ente relativa all’eventuale iscrizione in essere presso un’altra Sezione del Registro unico nazionale del terzo settore.

L’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione delle imprese sociali del Registro delle Imprese è comunicata, a cura del competente Ufficio del Registro delle Imprese, all’Ufficio del Registro unico nazionale del terzo settore competente, che provvede a cancellare l’ente iscritto come impresa sociale dall’altra Sezione del Registro unico nazionale del terzo settore con la medesima decorrenza dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Si applica, in via transitoria, il comma 3° dell’art. 101 del Codice del terzo settore nel senso che, fino all’avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (prevedibilmente, nel secondo semestre del 2019), il requisito dell’iscrizione ad esso si intenderà soddisfatto attraverso l’iscrizione ai registri delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale oppure all’anagrafe unica delle ONLUS (Dlgs 117/2017) (comma 2° dell’art. 4 del D.I. citato).

Infine, il D.I. del 16 Marzo 2018 entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dalla stessa data abroga le norme corrispondenti contenute nel Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale del 24 Gennaio 2008 (art. 5).

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