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LA MANCATA PRESENTAZIONE DI ELENCHI INTRA PORTA ALL'ESCLUSIONE DAL VIES

La mancata presentazione di elenchi Intra porta all'esclusione dal VIES

I soggetti passivi inclusi nel VIES rischiano l'esclusione se non presentano elenchi Intra per quattro trimestri consecutivi

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I soggetti passivi inclusi nella banca dati VIES (“VAT Information Exchange System”), ovvero nel sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell’Unione Europea, rischiano l’esclusione dal predetto archivio se non presentano alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi.

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Sullo stesso argomento Leggi VIES e Intrastat 2018: si attendono chiarimenti

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I reati dichiarativi

1) La banca dati VIES

Come anticipato in premessa, la banca dati VIES, la cui fonte giuridica è il Regolamento UE 904/2010 (che ha sostituito il 7 ottobre 2010 il Regolamento CE 1798/2003), è il sistema di scambi automatici tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell’Unione Europea ed è attivo dal 1° gennaio 1993.

La finalità del sistema VIES è il controllo delle transazioni commerciali in ambito comunitario e dei soggetti passivi IVA che le pongono in essere.

In particolare, posto che in ambito comunitario tutti i soggetti passivi IVA hanno un codice identificativo fiscale rilasciato dal proprio Stato di appartenenza, per gli operatori commerciali nazionali che intendono effettuare un’operazione con un soggetto passivo comunitario il VIES consente di verificare la validità del numero di identificazione IVA comunicato dal cliente non residente.

Il riscontro, quindi, permette di verificare non solo la correttezza del codice del cliente, ma anche l’esistenza in attività dello stesso.
In Italia i soggetti già titolari di Partita IVA possono richiedere l’inclusione nella banca dati VIES in modalità telematica tramite i servizi on line disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Diversamente per coloro che dichiarano di voler effettuare operazioni intracomunitarie in sede di dichiarazione di inizio attività, l’inclusione nel sistema in argomento avviene contestualmente all’attribuzione della Partita IVA.

Esiste però anche una specifica causa di esclusione dal sistema VIES: qualora infatti il soggetto passivo IVA non presenti alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri consecutivi, viene disposta l’esclusione dalla predetta banca dati.

2) Causa di esclusione dal VIES

Come detto il soggetto che intraprende l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel nostro Paese deve presentare un’apposita dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.

La lettera e-bis) del secondo comma dell’art. 35 D.P.R. 633/1972 stabilisce che dalla dichiarazione di inizio attività deve risultare, tra le altre cose, anche la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie. In tal senso deve essere quindi esercitata un’opzione.

Il successivo comma 7 bis, però, pur indicando che l’opzione di cui al precedente comma 2, lettera e-bis) determina l’immediata inclusione del soggetto passivo dichiarante nella banca dati VIES, fa presente che: “si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione della partita IVA dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo”.

Di questa causa di esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie l’Amministrazione finanziaria ne ha evidenziato i contorni in alcuni documenti di prassi.

Nello specifico nella circolare 30 dicembre 2014 n. 31/E della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, come anche nel provvedimento prot. n. 2014/159941 sempre dell’Agenzia delle Entrate, mentre recentemente il tema è stato argomentato anche nella circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza (“Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”).

Come ricordato nel documento di prassi della Guardia di Finanza, nei 60 giorni che intercorrono tra la ricezione della comunicazione relativa all’esclusione della partita IVA dal sistema VIES e la cancellazione stessa, il contribuente, se ancora interessato a mantenere l’iscrizione al VIES, potrà fornire la documentazione necessaria a comprovare l’esistenza di operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri di riferimento.

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