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CONTENZIOSO TRIBUTARIO E LAVORO NELLO SPORT DILETTANTISTICO

Contenzioso tributario e lavoro nello sport dilettantistico

Incremento del contenzioso tributario e in materia di lavoro nello sport dilettantistico: allarme dell'Ugdcec di Vicenza

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Il contenzioso tributario nello sport dilettantistico

Lo scorso 17 marzo l'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Ugdcec) di Vicenza ha pubblicato sulle pagine del quotidiano "ItaliaOggi" un articolo (a cura di E. Savio) attraverso cui è stata posta l'attenzione sullo stato dei rapporti tra amministrazione finanziaria ed enti sportivi dilettantistici, con particolare riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche (asd).

Dall'analisi delle fattispecie concrete, secondo l'autore, è emerso un incremento significativo delle verifiche condotte nei confronti dei sodalizi sportivi dilettantistici sopratutto su aspetti quali:

  • effettività del rapporto associativo e della partecipazione democratica alla vita associativa;
  • reale promozione dell'attività sportiva dilettantistica;
  • deducibilità delle spese di sponsorizzazione sportiva.

Tali verifiche, sempre secondo l'autore, hanno creato un contesto di incertezza e timore nei confronti degli enti sportivi e dei relativi sponsor, con pericolose conseguenze.

Ci si chiede infatti, alla luce delle contestazioni emerse, cosa succederebbe se gli enti sportivi non fossero più sicuri di operare correttamente e temessero di perdere i benefici fiscali concessi dalla normativa vigente, in caso di controllo? Se i finanziatori non fossero più sicuri di poter godere del vantaggio fiscale connesso alle operazioni di sponsorizzazione? Chi si occuperebbe della promozione sportiva se molti tra costoro dovessero tirarsi indietro?

La risposta a tali quesiti non può altro che essere quella di assicurare una normativa di settore più puntuale ed organica, in grado di tutelare i meritevoli.

Per tale motivo l'Ugdcec di Vicenza ha lanciato un messaggio di allarme rivolto a tutti gli organismi competenti.

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1) Lo stato dell'arte in materia di contenzioso del lavoro.

Un discorso analogo si può condurre in materia di prestazioni lavorative in ambito sportivo dilettantistico. Anche in tale contesto infatti esiste tanta incertezza e un numero elevato di verifiche e contestazioni da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro e dell'Inps-ex Enpals.

E' certo che le asd che promuovono lo sport (come diritto costituzionalmente sancito!) abbiano bisogno di differenti forme di collaborazione, dal personale addetto alle attività amministrative e gestionali agli istruttori sportivi, dagli atleti ai preparatori, dagli accompagnatori ai custodi e manutentori degli impianti, fino agli addetti al bar e ai punti di ristoro situati presso i centri sportivi.

E' altrettanto certo che l'ordinamento vigente abbia disposto, anche in ambito lavorativo come in quello tributario, determinate agevolazioni a favore dei soggetti che operano nello sport senza scopo di lucro.

Tuttavia anche in ambito lavorativo come in ambito tributario possiamo sostenere che si navighi ancora a vista.   Le domande tipicamente poste ai professionisti che si occupano del settore sono le seguenti:

  • come si possono inquadrare gli istruttori sportivi, le segretarie, gli addetti alle pulizie (e simili) di una palestra gestita nella forma di asd?
  • è vero che i redditi corrisposti a tali soggetti sono esenti da imposizione fiscale (entro certi limiti) e da contribuzione previdenziale?
  • quali sono gli adempimenti da compiere per usufruire di tali collaborazioni lavorative?

Con il passare del tempo e alla luce delle recenti vicende, anche i professionisti più esperti hanno iniziato a dubitare della fermezza con cui, solo fino a qualche anno addietro, si rispondeva a tali quesiti senza esitazione.

La formulazione delle risposte ai quesiti precedenti oggi impone uno studio approfondito della natura:

  • del committente;
  • del lavoratore;
  • dell'attività lavorativa prestata;
  • del reddito percepito.

Quindi solo teoricamente e in linea generale si può affermare che la natura delle attività lavorative svolte nei confronti di un ente sportivo dilettantistico sia differente da quella del lavoro subordinato e da quella di lavoro autonomo.

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