HOME

/

DIRITTO

/

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

/

LA PROCEDURA FALLIMENTARE E I PIANI DI RISANAMENTO

La procedura fallimentare e i piani di risanamento

Piano risanamento, accordo ristrutturazione, concordato preventivo e fallimentare,liquidazione coatta amministrativa,5 procedure per la crisi dell'impresa

Ascolta la versione audio dell'articolo
La procedura fallimentare può dar luogo a diversi esiti.  Il fallimento non è l’unica procedura disciplinata dal R.D. 267/1942, essendone disciplinate altre cinque:
1. il piano di risanamento (art. 67, comma 3, lettera d);
2. l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis);
3. il concordato preventivo (artt. 160 – 186-bis);
4. il concordato fallimentare (artt. 124 – 141);
5. la liquidazione coatta amministrativa (artt. 194 – 215). 

L'articolo continua dopo la pubblicità

L'articolo è tratto dall'ebook - La procedura fallimentare e i suoi vari esiti,  che assieme agli altri due: Accordo ristrutturazione debiti e concordato preventivo e Le soluzioni extragiudiziali alla crisi di impresa 2015 sono disponibili nella Collana Mini Riforma Fallimentare anche in un conveniente Pacchetto

1) La procedura fallimentare e i suoi vari esiti

Il presente articolo è tratto dall'ebook "La procedura fallimentare e i suoi vari esiti" che comincia con l’illustrazione dei diversi organi coinvolti nella procedura fallimentare, ossia il Tribunale, il giudice delegato, il curatore, il Comitato dei creditori, per poi esaminare passo per passo la procedura fallimentare. Dopo aver richiamato le condizioni per l’attivazione della procedura, si descrive il primo passaggio, costituito dall’istruttoria prefallimentare, che può concludersi con la dichiarazione di fallimento.
A quel punto inizia la complessa gestione del fallimento, che si avvia con la ricognizione del passivo e la valutazione dell’attivo.
Nel frattempo però si possono attivare le misure tese alla conservazione dell’attività aziendale, e quindi il testo affronta gli istituti dell’esercizio provvisorio e dell’affitto dell’azienda.
Infine, si esamina il procedimento liquidatorio, nel cui ambito si inseriscono la vendita dell’azienda, così come l’alienazione delle sue singole componenti.
Si arriva così alla conclusione della procedura, con i passaggi della ripartizione dell’attivo e del rendiconto del curatore.
Il secondo Capitolo si conclude con una disamina degli effetti del fallimento sui creditori e sul fallito, ed in particolare per quest’ultimo si illustra il possibile beneficio dell’esdebitazione, tema con il quale si conclude il Capitolo II.
Il terzo Capitolo è invece dedicato al concordato fallimentare, che può costituire un possibile esito della procedura fallimentare, vantaggioso in termini di parziale mantenimento dell’attività dell’impresa in crisi, ma sottoposto a determinate condizioni.
Di seguito alcuni stralci del testo.

2) Le circostanze che danno luogo all’inizio della procedura fallimentare

L’art. 5 del R.D. 267/1942 pone la condizione per l’avvio della procedura fallimentare, che consiste nell’insolvenza. 
Lo stato d’insolvenza si manifesta a seguito di inadempimenti, o di altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
In conclusione, quando l’impresa in difficoltà non paga più i propri debiti, giunti alla loro scadenza, si ha il presupposto logico, oltre che normativo, per avviare la procedura fallimentare.
È il caso di rilevare che a differenza delle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo, nella procedura fallimentare non è sufficiente la condizione dello stato di crisi, invece richiesto dal comma 1, dell’art. 182-bis, della legge fallimentare per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, e dal comma 1, dell’art. 160, della legge fallimentare, relativamente al concordato preventivo.
Sebbene lo stato di crisi comprenda l’insolvenza, ai sensi del comma 3 dell’art. 160, si può certamente affermare che le procedure concorsuali diverse dal fallimento possono essere attivate in uno stadio della crisi d’impresa antecedente a quello grave dell’insolvenza.
Infatti, il citato comma 3 dell’art. 160 afferma che “per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”, e quindi evidentemente lo stato di crisi si realizza anche con situazioni diverse (e perciò meno gravi) di quella dell’insolvenza.

3) I soggetti che possono richiedere l’attivazione della procedura fallimentare

L’attivazione della procedura fallimentare spetta ad una serie di soggetti, elencati dall’art. 6 del R.D. 267/1942.
Dunque, il fallimento può essere avviato su ricorso:
1. del debitore;
2. di uno o più creditori;
3. del pubblico ministero (che presenta una richiesta).
È il caso di notare che non esiste il fallimento d’ufficio, che sarebbe contrario al principio del giusto processo, sancito dall’art. 111 della Costituzione.
Mentre per l’imprenditore in crisi ed i creditori il presupposto della richiesta non può che essere l’avvenuta insolvenza dell’impresa, per quanto riguarda l’intervento del pubblico ministero, è il caso di ricordare che esso è condizionato al verificarsi di uno dei 2 seguenti presupposti (ex art. 7 del R.D. 267/1942):
a) l’insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, o dalla fuga, dall’irreperibilità, o dalla latitanza dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione, o dalla diminuzione fraudolenta dell’attivo da parte dell’imprenditore;
b) l’insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice, che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.
È il caso di sottolineare che la possibilità di segnalazione dell’insolvenza da parte del giudice civile sostituisce la precedente dichiarazione di fallimento d’ufficio, abrogata dalle riforme del diritto fallimentare degli anni 2006-2007.
Inoltre, è evidente che anche nei casi di difetto di titolarità o di legittimazione dell’istante, o nei casi di rinuncia, è possibile che il Tribunale faccia la segnalazione al pubblico ministero, che a sua volta deciderà se procedere.
L’iniziativa del pubblico ministero può dunque attivare la procedura fallimentare anche nei casi di rinuncia (cd. desistenza) al ricorso per dichiarazione di fallimento da parte dei creditori istanti.

4) Per approfondire

1) Le soluzioni extragiudiziali alla crisi di impresa 2015 (eBook Pdf)
2) Accordo ristrutturazione debiti e concordato preventivo (eBook Pdf)
3) La procedura fallimentare e i suoi vari esiti (eBook Pdf)
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA · 19/04/2024 Adeguato assetto organizzativo: analisi del contesto aziendale

Check up per l’analisi del contesto aziendale propedeutica alla valutazione dell’assetto organizzativo; come fare con l'utilizzo dell'excel "Adeguato Assetto Organizzativo"

Adeguato assetto organizzativo: analisi del contesto aziendale

Check up per l’analisi del contesto aziendale propedeutica alla valutazione dell’assetto organizzativo; come fare con l'utilizzo dell'excel "Adeguato Assetto Organizzativo"

Monitoraggio dell'EBITDA: utile strumento di controllo dello stato di crisi

Monitoraggio dell’EBITDA, quale strumento operativo di controllo per gli adeguati assetti e le misure idonee previsti dal Codice della Crisi d’Impresa con esempi pratici di calcolo

Liquidità micro e PMI: sostegno se fornitrici d'imprese strategiche in crisi

Imprese strategiche in amministrazione straordinaria: novità per le PMI loro fornitrici nella Legge n 28/2024 di conversione del DL n 4 pubblicata in GU

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.