Con la circolare n. 55 dell’11 dicembre 2025, l’INAIL fornisce le prime istruzioni applicative sulle importanti novità introdotte dall’articolo 9 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, in materia di assegno di incollocabilità. La principale innovazione riguarda l’adeguamento del limite massimo di età per la fruizione della prestazione, che non è più fissato in modo rigido, ma viene collegato ai requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione.
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1) Nuove regole sull'età per il diritto all'assegno di incollocabilità
La modifica normativa sostituisce integralmente il precedente riferimento ai 65 anni di età, previsto dall’articolo 10 della legge n. 248/1976, introducendo un criterio dinamico: l’assegno spetta agli invalidi del lavoro fino al limite di età previsto per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria, come adeguato periodicamente all’età pensionabile.
In questo modo, il legislatore ha inteso garantire una maggiore coerenza tra la tutela assicurativa e l’evoluzione del sistema previdenziale, evitando che l’innalzamento dell’età pensionabile produca effetti penalizzanti sui lavoratori invalidi.
Nelle more della conversione in legge del decreto, l’INAIL chiarisce che dal 1° gennaio 2026 l’assegno di incollocabilità potrà essere mantenuto fino al compimento del 67° anno di età, in linea con l’attuale requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Eventuali futuri incrementi dell’età pensionabile comporteranno automaticamente un corrispondente innalzamento del limite di età per l’erogazione dell’assegno
Sul piano operativo, la circolare individua tre diverse categorie di assicurati interessati dalle nuove disposizioni.
- In primo luogo, i titolari di rendita con assegno già in pagamento che compiono 65 anni dal 1° gennaio 2026: per questi soggetti, l’INAIL procederà d’ufficio al mantenimento dell’erogazione, senza necessità di una nuova istanza.
- Una seconda categoria riguarda i titolari di rendita che abbiano compiuto 65 anni prima del 1° gennaio 2026 e abbiano perso il diritto all’assegno in base alla normativa previgente. In tali casi, le sedi INAIL provvederanno a informare gli interessati affinché presentino tempestivamente domanda: la prestazione decorrerà dal mese successivo alla presentazione dell’istanza.
- Infine, la circolare disciplina la posizione dei titolari di rendita che, pur avendone i requisiti, non hanno mai richiesto l’assegno di incollocabilità. Anche per questi soggetti resta possibile presentare domanda fino al raggiungimento dell’età pensionabile, con decorrenza dal mese successivo.
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2) Assegno di incollocabilità INAIL : a chi spetta
La circolare riepiloga i requisiti sostanziali per il diritto alla prestazione, che restano invariati sotto il profilo sanitario e contributivo:
- riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% per eventi fino al 31 dicembre 2006, oppure
- menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20% per eventi successivi, nonché l’impossibilità di beneficiare dell’assunzione obbligatoria.
La novità riguarda esclusivamente il requisito anagrafico, ora adeguato ai limiti pensionistici.
Su altri aspetti leggi anche Assegno incollocabilità 2025 importo e modalità di richiesta
L’estensione fino a 67 anni opera per il periodo successivo al compimento dei 65 anni e consente la continuità dell’erogazione dell’assegno fino alla maturazione dei requisiti per il collocamento in quiescenza. In tal modo, viene rafforzata la tutela economica dei soggetti più fragili, in coerenza con i principi costituzionali di cui all’articolo 38 della Costituzione
Trovi qui il Testo Unico sulla sicurezza - D.Lgs 81 2008 - aggiornamento 2025
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