La determinazione del valore in dogana costituisce un passaggio fondamentale nell’immissione in libera pratica, poiché è su tale base che si calcolano dazi, IVA e ogni altro onere connesso all’importazione. Tuttavia, non sempre tutti gli elementi che compongono o rettificano il valore di transazione sono immediatamente quantificabili al momento della dichiarazione. In questi casi l’art. 73 del CDU introduce la possibilità di ricorrere alla forfetizzazione, consentendo di definire criteri autorizzati per stimare tali importi in modo coerente e verificabile. Le recenti istruzioni dell’Agenzia delle Dogane aggiornano l’operatività di questo strumento, precisandone condizioni, limiti e requisiti procedurali. L’analisi che segue inquadra l’istituto e ne illustra l’impatto pratico per gli operatori.
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1) Il valore in dogana
All’atto dell’immissione in libera pratica delle merci provenienti da Paesi al di fuori del territorio doganale della UE occorre l’importatore deve dichiarare il valore di tali beni.
La regola primaria di determinazione del valore è rappresentata dal valore di transazione, ossia «il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato» (art. 70, par. 1, Reg. UE 952/2013 – CDU).
L’adeguamento tiene conto di elementi da aggiungere, elencati tassativamente dall’articolo 71 del CDU (ad esempio, le spese di trasporto fino alla prima frontiera unionale), e da taluni elementi esclusi dal valore in Dogana (articolo 72 del CDU; si pensi alle spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo di introduzione nel territorio doganale dell’Unione).
Talvolta, alcuni elementi facenti parte del valore stesso di transazione come pure degli adeguamenti del valore di transazione (da aggiungere o da sottrarre) potrebbero non essere quantificabili prima della dichiarazione in dogana (nel qual caso la valorizzazione va effettuata puntualmente).
Si pensi ai pagamenti effettuati a beneficio del venditore che fanno parte del valore di transazione, come le royalties (solo se e nella misura in cui queste costituiscono una condizione della vendita). In tal caso le variazioni di prezzo determinate da aggiustamenti dei prezzi di trasferimento potrebbero dar luogo ad una rettifica del valore inizialmente dichiarato.
Per ovviare a questa problematica l’importatore potrebbe avvalersi:
- della dichiarazione semplificata (o incompleta) di cui all’art. 166 del CDU, la quale contiene un numero limitato di dati o di documenti, in attesa di completare la pratica mediante una dichiarazione complementare. In questo modo potrebbe essere differita la definizione del valore. Questa può essere presentata una tantum e previo assenso della Dogana, viceversa è richiesto il rilascio di un’apposita autorizzazione dell’autorità doganale nel caso di un regolare ricorso a tale procedura (art. 166, par. 2 del CDU);
- della forfetizzazione del valore, sul quale concentreremo la nostra attenzione.
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2) La forfetizzazione del valore
È consentito agli operatori economici, autorizzati a seguito di istanza di parte, di forfetizzare la base imponibile in dogana e/o gli elementi da addizionare o da sottrarre.
Nello specifico, a seguito dell’ottenimento di una autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Dogane, l’operatore economico può – in alternativa al ricorso alla dichiarazione semplificata (incompleta) di cui all’articolo 166 del CDU, la quale potrebbe dar luogo al sostenimento di costi sproporzionati – determinare taluni importi sulla base di criteri specifici (art. 73 del CDU). Questi ultimi, si ribadisce, devono essere sempre preventivamente concordati ed autorizzati dalla Dogana, su richiesta dell’operatore economico, se gli elementi di cui all’art. 73 non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana (art. 73 cit.).
Lo scopo di questo istituto è quello di:
- garantire certezza agli operatori economici nella valorizzazione degli elementi non determinabili alla data di accettazione della dichiarazione;
- evitare il ricorso alla dichiarazione semplificata di cui all’art. 166 del CDU, che comporterebbe il sostenimento di costi sproporzionati e il differimento della definizione del valore.
Come detto, la semplificazione può riguardare sia il valore di transazione (art. 70, par. 2 del CDU), sia gli elementi che devono essere inclusi (art. 71 del CDU) o sottratti (art. 72 del CDU) del valore in dogana.
L’art. 71, Reg. UE 2446/2015 (Regolamento Delegato - RD) precisa le condizioni soggettive e oggettive al ricorrere delle quali è possibile ottenere l’autorizzazione.
Condizioni per la semplificazione del valore in dogana:
Condizioni oggettive | Condizioni soggettive |
1) gli importi da includere o escludere dal valore in dogana non possono essere quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione di importazione. Si pensi alle royalties non determinabili al momento dell’immissione in libera pratica in quanto parametrate alle vendite; 2) sproporzione dei costi amministrativi (per l’operatore economico o per l’Amministrazione finanziaria) connessi all’utilizzo della dichiarazione semplificata (art. 71, par. 1, lett. a) del RD). Si pensi ad alcuni documenti in maniera ripetitiva devono essere prodotti o ad alcuni valori oggetto di continui cambi di valore; 3) il valore in dogana determinato forfetariamente non dovrà differire in modo significativo da quello determinato in assenza di un’autorizzazione (art. 71, par. 1, lett. b) del RD). A tal fine andranno forniti alla dogana dati oggettivi e verificabili che lasciano presumere una differenza di valore non significativa. | Sono analoghe a quelle previste per ottenere l’autorizzazione AEO, quali (art. 71, par. 2 del RD): 1) l’assenza di violazioni gravi o ripetute in materia doganale e fiscale; 2) l’esistenza di un sistema contabile conforme ai principi contabili adottati e idoneo ad agevolare i controlli; 3) la presenza di un’adeguata organizzazione amministrativa corrispondente al tipo e alla dimensione dell’impresa; 4) essere dotati di un sistema di controllo interno atti a prevenire le transazioni illegali e irregolari
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3) Chiarimenti delle Dogane
Con la circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 24 novembre 2025, n. 30/D sono state aggiornate, a far data dal 1° dicembre 2025, le disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione di semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci (Customs Value Authoritation).
Le nuove istruzioni si sono rese necessarie per via delle modifiche intervenute nel tempo al sistema unionale CDMS – Customs Decisions Management System, alle più recenti versioni del Trader Portal, nonché per effetto degli orientamenti adottati dalla Commissione europea in relazione all’art. 73 del CDU (documento Taxud/A6/2024/1621936).
L’Agenzia delle Dogane ricorda che l’obiettivo principale dell’istituto è quello di permettere all’operatore economico di determinare con certezza gli elementi del valore in dogana che non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione, evitando il ricorso alla dichiarazione semplificata (che comporterebbe costi amministrativi sproporzionati).
Inoltre:
- l’ambito di applicazione è circoscritto al solo regime dell’immissione in libera pratica e si applica unicamente quando il valore è determinato con il metodo primario del valore di transazione (articolo 70 del CDU);
- il valore in dogana determinato con la semplificazione non deve differire in modo significativo da quello determinato in assenza di autorizzazione;
- è ammessa unicamente la rappresentanza diretta; la rappresentanza indiretta non è consentita per la dichiarazione del valore in dogana utilizzando la semplificazione CVA.
La circolare 30/D in esame sostituisce quanto previsto dalla circolare 5/D/2017: l’argomento è pur sempre quello delle regole sulla forfetizzazione delle componenti del valore delle merci in dogana ai sensi dell’articolo 73, Regolamento Ue 952/2013 (Codice doganale dell’Unione-Cdu). Ma muta la modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione, in quanto viene meno il modello cartaceo (allegato alla circolare 5/D) e viene introdotto l’obbligo di presentazione tramite il sistema delle Customs Decisions (CDS).
In particolare, quanto alla richiesta dell’autorizzazione, l’istanza[1] dev’essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Trader Portal del Customs Decisions System e deve contenere:
- oltre alcuni dati identificativi (il responsabile delle questioni doganali, la validità geografica dell’autorizzazione, le merci oggetto di analisi);
- una relazione dettagliata con il metodo di calcolo proposto e i dati a consuntivo (storico di almeno un’annualità) oggettivi e quantificabili a supporto della formula.
Il richiedente deve proporre il metodo ovvero la formula da applicare per individuare un determinato elemento del valore in dogana secondo criteri specifici, non quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana; tali metodi/formule dovranno essere giustificati, ad esempio, facendo riferimento a informazioni contenute nei contratti di vendita e in altri documenti relativi ai contratti di vendita, ai contratti di servizi di trasporto, alle polizze assicurative, agli accordi di licenza, a indicazioni risultanti da dichiarazioni doganali relative a un determinato periodo di riferimento prima della presentazione della domanda
L’accettazione della domanda avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, a cui farà seguito un periodo massimo di 60 giorni per i controlli da parte dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente (quella del luogo in cui è tenuta la contabilità principale ai fini doganali). La fase si conclude nei successivi 30 giorni (quindi la fase istruttoria si conclude entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza) da parte dell’Ufficio Origine e Valore[2].
Per i soggetti in possesso dello status AEO, l’autorità doganale si impegna ad emettere l’autorizzazione richiesta nel termine di 90 giorni dalla data di accettazione della domanda.
L’autorizzazione (Customs Value Authorization, CVA) è valida senza limiti di tempo[3], salvo diversa decisione dell’Autorità doganale in sede di monitoraggio annuale della decisione di semplificazione[4] e fatto salvo il potere di controllo, al momento dell’importazione, degli elementi della dichiarazione doganale all’atto della sua presentazione (art. 188 del CDU) o di controllo a posteriori (art. 48 del CDU), anche al fine di verificare che il ricorso alla semplificazione corrisponda all’ambito di applicazione dell’autorizzazione e non sia indebitamente esteso a situazioni che non riguardano tale autorizzazione.
Infine, si precisa che, a norma dell’art. 23, par. 1 e 2 del CDU, nel più ampio ambito del sistema unionale delle Custom Decisions, il titolare dell’autorizzazione alla semplificazione del valore è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dalla decisione, compreso il ricorso alla semplificazione solo per le operazioni ivi contemplate e individuate, informando senza indugio l’Ufficio Origine e valore di qualsiasi elemento emerso dopo la decisione, che può influenzare il suo mantenimento o il suo contenuto.
[1] I campi da compilare per la domanda di autorizzazione sono stabiliti dall’Allegato A, Titolo V del RD (Note relative ai requisiti specifici in materia di dati per la domanda e l'autorizzazione alla semplificazione della determinazione degli importi che fanno parte del valore in dogana delle merci - Tabella dei requisiti in materia di dati).
[2] L’Ufficio Origine e valore della Direzione Dogane è l’unità organizzativa responsabile del procedimento.
[3] Nel sistema precedente l’autorizzazione aveva una validità di 1 o di 3 anni. Di conseguenza, l’Ufficio Origine e valore provvederà a modificare in tal senso nel sistema CDS la validità temporale delle autorizzazioni, già rilasciate e in essere alla data del 31 dicembre 2025, dandone comunicazione via PEC agli operatori economici titolari.
[4] Proprio per la validità senza limiti di tempo dell’autorizzazione rilasciata le autorità doganali effettueranno un monitoraggio annuale della semplificazione, al fine di attualizzare il valore forfetizzato.