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ENASARCO: I CONTRIBUTI DA VERSARE PER IL 2018 E SCADENZE

Enasarco: i contributi da versare per il 2018 e scadenze

Un riepilogo delle aliquote dei contributi Enasarco da versare per il 2018, prima scadenza per il versamento relativo al primo trimestre il 21 maggio

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Il pagamento dei contributi ENASARCO relativi al primo trimestre 2018 ha come termine ultimo il 21 maggio 2018 (il 20 cade di domenica), anticipato a 5 giorni lavorativi prima della scadenza per le ditte che utilizzano l'addebito automatico bancario, le quali devono confermare la distinta per evitare di incorrere in sanzioni.

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1) Aliquote 2018 contributi Enasarco

Le aliquote contributive sono diverse a seconda che l’agente svolga l’attività in forma:
  • di ditta individuale / società di persone
    In questo caso l'aliquota 2018 (quindi per le provvigioni maturate a partire dall'1.1.2018) è fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del 16,00% (nel 2017 era il 15,55%) e va ripartita al 50% tra agente e casa mandante - 8,00% ciascuno;
  • di società di capitali
    In questo caso si applica un’aliquota differenziata per scaglioni, così ripartita tra casa mandante e agente:
Scaglioni
Aliquota 2018
A carico della casa mandante
A carico dell'agente
Fino a 13.000.000,00 €
4,00%
3%
1,00%
Oltre 13.000.000,00 e fino a 20.000.000,00 €
2%
1,5%
0,5%
Oltre 20.000.000,00 e fino a 26.000.000,00 €
1%
0,75%
0,25%
Oltre 26.000.000,00 €
0,5%
0,3%
0,2%

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2) Massimali e minimali provvigionali per versamenti contributi Enasarco 2018

Per gli agenti che esercitano l'attività in forma individuale e in società di persone (snc/sas) i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali, che ogni anno sono rivalutati secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Per gli agenti che svolgono l’attività in forma di società di capitali (spa / srl) non è previsto alcun minimale / massimale.
Per il 2018 il massimale provvigionale è il seguente:
Soggetto Massimale provvigionale 2018
Agente monomandatario
(impegnato per atto scritto ad esercitare l’attività per una sola casa mandante)
37.913,00 euro
Agente plurimandatario 25.275,00 euro
Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale;
la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo. Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

Il minimale contributivo, invece, è il seguente:
Soggetto Minimale contributivo 2018
Agente monomandatario
(impegnato per atto scritto ad esercitare l’attività per una sola casa mandante)
846,00 euro
Agente plurimandatario 423,00 euro
Si ricorda che per determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi:
  • di produttività
    Il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. In tal caso, e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. L’integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l’entità dei contributi e l’importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante, che può eventualmente recuperarla dai contributi dovuti nei trimestri successivi. Se il rapporto di agenzia è rimasto “improduttivo” per tutto l'anno, il minimale contributivo non è dovuto;
  • di frazionabilità
    Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre. Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).

3) Termine di versamento contributi Enasarco 2018

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, in particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2018, le scadenze sono le seguenti:
Trimestre Scadenza di versamento
1° trimestre 21.05.2018
(il 20 cade di domenica)
2° trimestre Aprile-Maggio-Giugno 2018 20.08.2018
3° trimestre Luglio-Agosto-Settembre 2018 20.11.2018
4° trimestre Ottobre-Novembre-Dicembre 2018 20.02.2019

4) Modalità di compilazione della distinta e versamento

Per poter pagare i contributi, la ditta deve collegarsi alla sua area riservata nel sito inEnasarco, verificare i propri mandati di agenzia e quindi generare una distinta online che contiene l’elenco dei propri agenti.
In corrispondenza della riga dell’agente interessato, va inserita la provvigione maturata nel trimestre: il sistema calcola il contributo dovuto automaticamente.

La compilazione avviene in più fasi:

  1. generazione
  2. salvataggio provvisorio
  3. ricarica e invio

1 - Nella prima fase innanzitutto vanno verificati i dati e vanno inseriti eventuali dati mancanti come le date di chiusura di rapporti  ad es. se un mandato non compare si puo fare il conferimento online;oppure per gli agenti che operano in forma di società  deve risultare l’esatta composizione societaria, in caso contrario l’agente interessato potrà aggiornarla nella propria area riservata.

2 - Una volta generata la distinta online,  va confermata per  tutti i trimestri dell’anno solare in cui l’agente matura una provvigione, anche se il contributo fosse pari a zero ( ad es. per raggiungimento del massimale). Viceversa se tutti gli agenti in un trimestre non maturano provvigioni, la distinta non deve essere compilata.
In calce alla distinta  è indicata la modalità di pagamento valida, che puo essere modificata e fissata al momento della conferma. se si scegli di utilizzare il Mav  è possibile stampare il bollettino dopo aver confermato la distinta ed effettuare il pagamento presso qualsiasi istituto di credito. Le aziende che invece intendono utilizzare l’autorizzazione di addebito devono prima attivare il Mandato Sepa presso il proprio istituto di credito eq uindi confermare la distinta almeno 5 giorni lavorativi prima della data di scadenza per consentire l'accredito in tempo utile Eventuali ritardi nell’accredito bancario automatico comportano l’addebito di sanzioni.

3 - Al termine della compilazione, che può essere salvata porvvisoriamente anche da un giorno all'altro, la distinta può essere CONFERMATA e inviata.

Con questa operazione, la ditta certifica che tutti i dati indicati sono corretti e possono essere acquisiti in via definitiva nell'archivio online. E' possibile stampare le distinte confermate; tutte quelle salvate in provvisorio ma non confermate entro la scadenza, vengono automaticamente eliminate dal sistema. Dopo la conferma, la distinta online non è più modificabile, ma può sempre essere  consultata on line.

Si consiglia di effettuare il caricamento dei dati qualche giorno prima della scadenza ad evitare rallentamenti telematici da sovraffollamento.

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Commenti

francesca - 08/07/2019

Buongiorno se viene raggiunto il massimale e successivamente si emette una nota credito lenasarco vine calcolato con segno negativo . E corretto oppure non deve essere calcolato

Vincenzo - 07/09/2018

Salve , essendo plurimamdatario il tetto dei 25.000 euro lo calcolo globalmente o a singola azienda per non versare più contributi enasarco ?

andrea - 27/08/2018

ciao io sono amministratore di una società agente di una mandante estera che paga i contributi Enasarco volevo sapere finito il rapporto di collaborazione con questa società estera è corretto che non percepirò nessun contributo a seguito di tutti quelli versati? se e cosi chi si intasca tutti imiei contributi ? grazie

flavio - 22/05/2018

buonasera, nel primo trimestre ho pagato contributi enasarco in misura superiore, cosa devo fare?

Patrizia - 06/10/2017

Buongiorno, sono dovuti i contributi enasarco agli agenti che esercitano l'attività in forma di società cooperativa?

mapi - 12/04/2017

Salve, il firr e l'indennità suppletiva di clientela liquidata, per cessazione del mandato, a un rappresentate in regime forfettario, è assoggettata a ritenuta di acconto del 20%? e il rappresentate forfettario dove dovrà dichiarare tali introiti? nel quadro M a tassazione separata? grazie

Abdon Piccoli - 16/11/2016

SONO PENSIONATO ENASARCO, HO RICOMINCIATO A LAVORARE COME AGENTE DI COMMERCIO , A QUANTO AMMONTA L'ALIQUOTA CHE DEVO FATTURARE CONSIDERANDO CHE SONO GIà IN PENSIONE?

Damiano - 21/07/2016

un agente che ha chiuso il mandato con la sua preponente,per provvigioni successive alla cessazione deve comunque sempre indicare l'enasarco in fattura?oppure essendo terminato il rapporto puo' ometterlo?

Riccardo - 30/03/2016

Ciao a tutti... Vorrei intraprendere una attività come venditore ambulante sulla spiaggia per Giugno, Luglio e Agosto... Una ditta individuale dove lavoro solo io, la quota di contributi minima mi sembra che si aggiri intorno ai 3500 per anno, ma io che opererei solo per 3 mesi devo cmq pagare l'intera quota? Grazie in anticipo

Luigia Lumia - 30/03/2016

L'unica cosa che mi viene in mente è la possibilità di sospendere l'attività quando non viene esercitata. Direi che è possibile. La sospensione deve essere comunicata alla Camera di Commercio e all'Inps.

Pesce dott.Giorgio - 10/05/2016

buongiorno.. la risposta è NO.!! intanto devi richiedera l'autorizzazione amministrativa al comune di pertinenza o a comuni facenti parte della stessa Regione. l'autorizzazione sarà stagionale , quindi identificherai la durata al comune. dopo, dovrai verificare con il comune se puoi effettuare istanza per richiesta di eventuali posti fissi sparsi qua e la, oppure se decidi di essere itinerante ovvero senza posto fisso, che vuol dire che se hai la fortuna di trovare posti liberi per assenze giustificate, dovrai metterti in graduatoria. oppure se la tua attività è veloce e non impegnativa non potrai sostare più di 30 minuti nello stesso luogo. ricorda il registratore di cassa da prendere in locazione. dopo ti iscriverai alla camera di commercio e li partirà l'iscrizione all'inps, quando la tua attività sarà finita chiuderai la posizione alla camera di commercio e con essa cesserà il versamento contributivo ovvero ti arriverà quello di pertinenza dei mesi lavorati intorno i 1000 euro che potrai scaricarti dal sito inps mediante il tuo pin .

Tiziana - 19/03/2016

Salve, sono collaboratore di intermediario OAM, quindi con obbligo di versare contributi Enasarco. Avendo optato per il Regime Forfettari 2016, per la contribuzione Enasarco posso fruire di riduzioni/agevolazioni?

giampaolo leoperdi - 29/07/2016

ciao sono un tuo collega hai saputo poi se devi o no pagare enasarco con regime forfettario????

Flavia Morandi - 18/02/2016

Buongiorno, ho acquistato il Vs. utile pacchetto agenti per il calcolo delle indennità di fine rapporto spettanti che ho utilizzato per un agente cessato in data 30.11.2015 e assunto in data 01.01.2005. L'azienda ha liquidato le provvigioni sull'incassato fino al 30.11 oltre a quelle fino al 31.12.2015. Vi sono ulteriori provvigioni che andranno ad essere liquidate nel 2016 su affari andati a buon fine e considerati di competenza dell'agente. In tal caso come ci si deve comportare per il calcolo/versamento Firr, versamento provvigioni e indennità di fine rapporto? Ringrazio e porgo cordiali saluti.

cesarina de vecchi - 13/11/2015

buon giorno, sono iscritta all'Enasarco dal 2004 e se adesso vado in pensione con INPS l'azienda mi deve liquidare l'indennità supplettiva di clientela e l'indennità meritocratica?

Flavio - 10/10/2015

Ho iniziato questo anno quale impresa forfetaria l'attività di rappresentante di commercio. L' impresa per la quale lavoro mi trattiene i contributi spettanti all' enasarco. Quale documento è necessario per poter detrarre l'importo dei contributo versato ? E' sufficiente la fattura rilasciatami dalla ditta committente sulla quale figurano gli importi trattenuti ? Distinti saluti Flavio Giunchi

Luigia Lumia - 10/10/2015

Di solito la società rilascia una attestazione dove dichiara l'ammontare dei contributi versati e la parte a suo carico. Tuttavia ritengo che per la detrazione è documento valido anche la fattura, da dove si vede che l'importo le è stato trattenuto.

Pesce dott.Giorgio - 10/05/2016

NO OLTRE A QUELLO DEVI FORNIRTI DI DISTINTA RILASCIATA E TIMBRATA DALLA DITTA

carlo antonelli - 10/10/2015

Salve, ho superato da pochi giorni l'esame OAM e pertanto da gennaio mi iscriverò al relativo albo come AAF. Ho altresì incorso di definizione un contratto di agenzia con un Istituto finanziario. Ritengo che ai fini contributivi debba iscrivermi all'Enasarco, ma avendo 64 anni ed essendo già pensionato INPS, quale dovrà essere la mia formalità contributiva ed a quali fini? Grazie, resto in attesa di vostri chiamenti.

emidio - 04/12/2014

ciao sono d'accordo all'intervento delle iene per sollevare un altra ruberia da parte di chi ci gestisce.... per qualsiasi sono a disposizione...

emilio - 19/03/2014

Salve, vi contattav poiché dal primo aprile andrò a lavorare come rappresentante x la san carlo s.p.a. solo fino a settembre. Pertanto volevo chiedervi se dovevo pagare i contributi o se c'è quale agevolazioni x i minimi contribuenti e/o x i giovani in tal caso. Inoltre se a settembre finisco x i successivi 3 mesi mica devo cmq pagare i contributi? Grazie della collaborazione e cordiali saluti.

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