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ENTI NON PROFIT: IL SECONDO PRINCIPIO CONTABILE

Enti non profit: il secondo principio contabile

E’ stata resa nota la bozza del secondo principio contabile elaborato dal tavolo tecnico istituito per la formazione delle linee guida da applicarsi agli enti non profit. Il secondo principio si occupa del processo di iscrizione e valutazione delle liberalità nel bilancio di esercizio degli enti non profit.

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Il secondo principio contabile dedicato agli Enti non profit esamina le problematiche relative alla contabilizzazione delle “liberalità” in funzione di un sistema contabile basato sul principio di competenza economica come indicato dal principio contabile numero 1.

Il secondo principio individua anche le disposizioni da applicare per gli Enti non Profit che adottano un sistema per flussi di cassa.

Vediamo di seguito alcuni aspetti della contabilizzazione in un sistema basato sul principio di competenza.

1) Cosa sono le "liberalità"

Con il termine “liberalità” intendiamo l’atto con cui il beneficiario si arricchisce di un determinato bene mobiliare o immobiliare mentre chi compie l’atto di donazione diminuisce la sua ricchezza; l’erogazione della liberalità è compiuta senza alcun tipo di costrizione.

Nel caso delle liberalità erogate agli enti non profit, il trasferimento è effettuato con l’intento di sostenere le finalità istituzionali e di utilità sociale dell’ente.

Le liberalità sono rilevate nel periodo in cui sono ricevute oppure in quello in cui si acquisisce il diritto a riceverle indipendentemente dai vincoli che possono condizionare il momento di utilizzo.

I beni ricevuti mediante atti di liberalità vengono iscritti a bilancio nell’attivo dello stato patrimoniale nel momento del ricevimento oppure nel momento in cui sorge il diritto all’utilizzo.

Nel caso si ricevessero liberalità caratterizzate da “immobilizzazioni immateriali”, la loro iscrizione deve avvenire se tali risorse sono identificabili giuridicamente come nel caso dei brevetti, concessioni, licenze ed inoltre possono essere quantificati monetariamente.

Le liberalità che riguardano beni non monetari verranno iscritte al fair value oppure secondo qualsiasi altro valore capace di identificare il beneficio che portano all’ Ente non profit. 

 Per la valutazione dei beni immobili, invece, qualora il fair value non sia reperibile, si potrà procedere adottando il valore catastale. In presenza di situazioni in cui il valore stimabile non sia identificabile, il bene non potrà essere iscritto nello stato patrimoniale ma dovrà essere illustrato in nota integrativa.

Sin qui abbiamo evidenziato il riflesso della liberalità nello stato patrimoniale, mentre la contropartita nel rendiconto di gestione sarà l’appostamento di un provento. Nello specifico si potranno evidenziare le seguenti situazioni:


1) Proventi da attività tipiche
2) Proventi da contratti con enti pubblici
3) Proventi da soci ed associati
4) Proventi da non soci
5) Proventi da raccolta Fondi

2) Trattamento contabile delle liberalità

1. Liberalità non vincolate

Nella precedente disamina abbiamo visto come i beni ricevuti con atto di liberalità siano iscritti nella voce dello stato patrimoniale attivo, ed ove ricorrano le condizioni saranno trattate secondo il normale processo di ammortamento, calcolato in funzione della vita residua del bene. Può verificarsi che gli amministratori oppure gli associati decidano di destinare la liberalità ricevuta ad un determinato progetto, comportando sulla stessa un relativo vincolo. Questa fattispecie non determina nessuna variazione se non nel fatto che in sede di destinazione dell’avanzo economico il valore pari alle risorse vincolate dovrà essere evidenziato nel Patrimonio Netto.

2. Liberalità vincolate

Le liberalità possono essere assoggettate ad una serie di restrizioni  in modo temporaneo oppure in modo permanente.

 In particolare i vincoli permanenti prevedono che la risorsa erogata non possa mai essere alienata dall’Ente non profit, che può però utilizzarla per esigenze di natura operativa come avviene in presenza di donazioni di beni materiali. Il trattamento contabile delle liberalità vincolate è distinto secondo le seguenti casistiche:


1) liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati ad incrementare durevolmente il valore dell’Ente non profit;
2) liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati all’utilizzo strumentale al perseguimento del fine istituzionale;
3) liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati alla reperibilità di risorse da impiegare nell’attività istituzionale.

Le liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati ad incrementare durevolmente il valore dell’Ente non Profit come immobili di valore artistico, storici o di pregio sono iscritte, qualora ne ricorrano le condizioni, nell’attivo patrimoniale. Un eguale importo è imputato, in sede di destinazione dell’avanzo economico, alla voce della sezione del passivo patrimoniale A) III – Fondi vincolati destinati da terzi.

Tali beni spesso non sono soggetti ad ammortamento, poiché non utilizzati ai fini dell’ottenimento di risorse da utilizzare nel perseguimento del fine istituzionale o in quanto non soggetti a processi di obsolescenza e/o senescenza. Qualora i beni siano soggetti ad ammortamento, l’Ente non profit, contestualmente all’imputazione della quota di ammortamento nel rendiconto della gestione, gira un uguale importo del fondo vincolato alla voce della sezione del passivo patrimoniale A) III – Patrimonio libero.
Nel caso in cui tale bene sia alienabile e l’organo amministrativo decida di destinare il ricavato derivante dalla cessione dello stesso ad uno specifico progetto, si rinvia a quanto previsto per le liberalità rappresentate da immobili destinati alla reperibilità di risorse da impiegare nell’attività istituzionale.

Le liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati all’utilizzo strumentale al perseguimento del fine istituzionale, come, per esempio, le autovetture e, in generale, gli immobili destinati ad attività operative, sono iscritte nella sezione dell’attivo dello stato patrimoniale e contabilizzate in conformità a quanto previsto per tale posta.

Le liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati alla reperibilità di risorse da impiegare nell’attività istituzionale, come per esempio immobili destinati a locazione, sono contabilizzati in conformità a quanto previsto per tale posta.

3. Liberalità condizionate

Questa fattispecie riguarda quelle liberalità che vengono donate sotto la condizione che si verifichi un determinato evento, al venir meno del quale, le stesse possono essere restituite a chi le ha conferite. Le liberalità condizionate sono da considerarsi alla stregua di quelle incondizionate se la possibilità che la condizione non venga soddisfatta risulti sin dal primo momento. Giova ricordare che qualora nell’esercizio di ricevimento della liberalità o in un esercizio successivo il verificarsi della condizione risolutiva divenga probabile occorrerà effettuare un apposito accantonamento che transiterà sui seguenti conti: Oneri diversi di Gestione  -  Fondi per Rischi ed Oneri

4. Liberalità destinate ad enti terzi

Può accadere che un ente non profit destini la liberalità ricevuta ad un altro Ente non profit, previo consenso dell’organo amministrativo. Contabilmente l’Ente non profit che riceve la liberalità la scriverà tra le attività, rilevando una contestuale voce di debito, ritenuto appropriato rispetto all’ente donato.
Il debito sarà estinto quando l’attività che rappresenta la liberalità verrà dismessa.

5. Oggetti d’arte

I beni ricevuti in donazione appartenenti a collezioni dovranno essere iscritti tra le immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale, a meno che la loro valutazione non risulti eccessivamente costosa. Per quanto riguarda la descrizione occorrerà documentare adeguatamente in nota integrativa la tipologia di bene e le sue caratteristiche.

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