Il contribuente impugna l’avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, osservando l’invalidità della motivazione effettuata per relationem e basata su presunzioni semplici. Contesta inoltre la sommatoria di tutte le operazioni attive e passive sul conto corrente bancario.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso del contribuente, ritenendo illegittima la visita ispettiva della Guardia di Finanza presso il domicilio, con conferma anche in secondo grado.
L’Amministrazione Finanziaria e il Ministero dell’Economia e delle Finanze propongono allora ricorso per Cassazione, opponendo quattro motivi.
La Suprema Corte dichiara, infine, inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie gli altri motivi. Cassa, così, la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, affermando che anche in caso di contabilità ordinaria l’esistenza di indizi per fondare presunzioni gravi, precise e concordanti compromette l’attendibilità della contabilità stessa.
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1) Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 7813/2010
Per un approfondimento dell'argomento scarica il documento di commento al link:Metodo induttivo in contabilità ordinaria e visita ispettiva domiciliare - Sent. Cass. n. 7813/2010
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