HOME

/

FISCO

/

ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

/

STUDI DI SETTORE – NOTE TECNICHE E METODOLOGICHE E CORRETTIVI ANTI -CRISI

Studi di settore – note tecniche e metodologiche e correttivi anti -crisi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le Note tecniche e metodologiche, allegate ad ogni singolo studio di settore sono molto importanti per capire i criteri che sono stati seguiti per determinare la normalità economica, la coerenza e la congruità dei contribuenti soggetti agli studi di settore.
Se si prendono in esame ad esempio le note metodologiche allegate agli studi approvati con i decreti del 23 dicembre 2008 si osserva come dette note, illustrano con un elevato livello di dettaglio i criteri sulla base dei quali è stato costruito lo studio di settore, le modalità di applicazione dello stesso, nonché il funzionamento degli indicatori di normalità economica.
In particolare, sono stati esplicitati i passaggi logici che connotano la metodologia applicativa degli studi di settore, e riguardano in specie:
- l’analisi discriminante;
- l’analisi di coerenza;
- l’analisi della normalità economica;
- l’analisi della congruità.

Ti potrebbe interessare:

Il tool è compreso nella Raccolta completa di 7 Tools excel utili per la compilazione delle Dichiarazioni dei redditi 2024 Pacchetto Dichiarativi 2024 (Excel) tutti compresi nell'Abbonamento alla Banca dati

Visita il Focus sulle Dichiarazioni Fiscali continuamente aggiornato con Libri E-book Fogli di calcolo 

1) Revisione congiunturale speciale degli studi di settore

L’articolo 8 , del decreto legge n. 185 del 2008, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con legge n. 2 del 2009, ha previsto la possibilità che gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere della Commissione degli Esperti “…al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali....”.
Sono quindi stati approvati i nuovi 69 studi di settore, con i decreti del 23 dicembre 2008, alla quale ha fatto seguito la “revisione congiunturale speciale” che ha riguardato sia i predetti 69 nuovi studi che tutti gli altri 137 studi già in vigore.

Tale revisione si è tradotta nella elaborazione di specifici fattori correttivi, approvati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2009, n. 138.

Per le nuove versioni degli studi, in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2008, si segnalano di seguito le principali novità con particolare riferimento ai provvedimenti per far fronte la congiuntura negativa in cui si trova l’economia in generale.

I correttivi introdotti sono di quattro tipologie e rispondono all’esigenza di tenere in debita considerazione:
- il sensibile incremento dei costi delle materie prime e del costo del carburante che si è registrato, in particolare, all’inizio del periodo d’imposta 2008 e della contestuale impossibilità, da parte di alcune imprese, di attuare una completa e immediata traslazione di tali aumenti sui prezzi praticati;
- la rigidità di alcuni fattori impiegati nel processo produttivo che, per loro natura, non sono suscettibili di subire modificazioni nel breve periodo (personale impiegato, beni strumentali, ecc.);
- la presenza di consistenze di magazzino tendenzialmente più alte del normale, a causa della contrazione delle vendite a fronte di acquisti già effettuati;
- il verificarsi di andamenti congiunturali negativi nei diversi settori economici ed ambiti territoriali, nonché le contrazioni dei margini e delle redditività che si sono registrati nelle diverse attività economiche.

I correttivi definiti per rispondere a queste esigenze sono i seguenti:

1. relativi al costo delle materie prime, al costo del carburante, al credito d’imposta per caro petrolio e al familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria;
2. congiunturali di settore legati alla c.d. “riduzione dei margini di redditività ”
3. congiunturali individuali collegati alla c.d. “contrazione dei ricavi”;
4. relativi all’analisi della normalità economica.

I correttivi sopra indicati agiscono automaticamente secondo un meccanismo che può essere definito “a cascata” e che prevede l’applicazione prima dei correttivi di cui al punto 4 e, successivamente, dei correttivi di cui ai punti 1, 2 e 3.
I dati che vengono utilizzati sono quelli indicati negli appositi campi del quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, del modello studi allegato ad UNICO 2009.
L’applicazione dei correttivi scatta in caso di non congruità

Per accedere al correttivo relativo all’analisi della normalità economica (punto 4) è, invece, necessario che si verifichi una riduzione dei ricavi dichiarati ai fini della congruità nel periodo d’imposta 2008. Analoga condizione si applica anche al correttivo di cui al punto 3.

2) Correttivi relativi all’analisi della normalità economica

Nei confronti dei soggetti che presentano una riduzione dei ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità per il periodo d’imposta 2008, rispetto a quelli relativi al periodo d’imposta 2007, è stato previsto un adattamento delle soglie minime o massime individuate per il calcolo di alcuni indicatori di normalità economica.

Per le imprese soggette agli studi di settore non interessati da revisione per i periodi d’imposta 2007 e 2008, e per le quali trovano ancora applicazione gli indicatori di normalità di cui al comma 14 della legge 296 del 2006 le soglie minime degli indicatori “Valore aggiunto per addetto” e “Redditività dei beni mobili strumentali” vengono ridotte di una percentuale pari alla percentuale di riduzione dei ricavi dichiarati.

Tale intervento è stato anche previsto per le soglie degli indicatori “Resa oraria per addetto” e “Resa oraria del professionista”, individuati per le attività professionali. La nuova soglia minima di normalità economica viene in tal caso calcolata moltiplicando la soglia ordinariamente individuata, per il rapporto tra i ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità per il 2008 e quelli relativi al 2007.

Con riferimento agli indicatori di normalità economica relativi alla gestione del magazzino (Durata delle scorte o Rotazione del magazzino), deve essere in primo luogo osservato che la contrazione della domanda globale, generata dalla crisi economica in atto, potrebbe aver determinato una reale difficoltà per le imprese a collocare sul mercato i propri prodotti e,
conseguentemente, un incremento delle rimanenze finali.
L’intervento effettuato in relazione all’indicatore “Durata delle scorte” (o “Rotazione del magazzino”) è, pertanto, diretto a contrastare gli effetti derivanti da tale aumento della consistenza di magazzino e a neutralizzare il conseguente maggior costo del venduto, attraverso la determinazione della parte dell’incremento delle rimanenze finali riconducibile alla crisi e, nello stesso tempo, l’aumento della soglia massima di coerenza dell’indicatore (o la riduzione della soglia minima in caso di “Rotazione di magazzino”).

Per i soggetti che rimangono non normali anche dopo l’applicazione delle nuove soglie di coerenza dei due indicatori sopra indicati, il maggiore costo del venduto, utilizzato come parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, viene diminuito dell’incremento delle rimanenze finali riconducibile alla crisi economica.
Per l’applicazione di tale correttivo è stata prevista l’introduzione, nel quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, del modello per la comunicazione dei dati, di un apposito rigo in cui viene richiesta l’informazione relativa ai “Ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo d’imposta 2007”.

3) Correttivi da applicare ai risultati degli studi di settore

Ai soggetti che dichiarano per il periodo d’imposta 2008 ricavi o compensi ai fini della congruità inferiori al ricavo o compenso puntuale derivante dall’applicazione dell’analisi di congruità e di normalità economica, modificata come descritto nel precedente paragrafo, si applicano i seguenti interventi correttivi:
- Correttivi relativi al costo delle materie prime;
- Correttivi relativi al costo del carburante;
- Correttivi congiunturali di settore;
- Correttivi congiunturali individuali.

Tali correttivi vengono applicati in maniera automatica, indipendentemente dal posizionamento rispetto all’analisi di normalità economica, e determinano una riduzione dei ricavi o compensi stimati dal singolo studio di settore.

Correttivi relativi al costo delle materie prime, al costo del carburante

I correttivi relativi al costo delle materie prime e al costo del carburante costituiscono correttivi di tipo specifico, in quanto trovano applicazione nei riguardi di quegli studi di settore nei quali il costo del carburante e/o delle materie prime figurano tra le variabili della funzione di regressione.
L’intervento integrativo è finalizzato a sterilizzare gli effetti derivanti dall’incremento del costo del venduto o della produzione di servizi, causato dal forte aumento che, nel primo semestre del 2008, ha registrato il prezzo di alcune materie prime e il prezzo del carburante, cui ha corrisposto una contrazione della domanda di beni e servizi, nel secondo semestre dello stesso anno.
Il valore della riduzione derivante dall’applicazione di tali correttivi viene calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dall’analisi della congruità sui dati dichiarati e il ricavo stimato in base ai dati modificati con i correttivi stessi.

a) Correttivi relativi al costo delle materie prime. Tali correttivi trovano applicazione negli studi di settore del comparto manifatturiero
UD20U – Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo,
UD32U – Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici,
TD40U – Fabbricazione di motori
TD41U – Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio.

Accedono al correttivo i soggetti non congrui per i quali si sia verificato un incremento del rapporto tra l’ammontare della variabile “Costo del venduto e Costo per produzione di servizi” e quello dei ricavi dichiarati per il periodo d’imposta 2008, rispetto allo stesso rapporto calcolato con riferimento al periodo d’imposta preso a riferimento per la costruzione dello studio (2005 per gli studi TD40U e TD41U, 2006 per gli studi UD20U e UD32U).
I correttivi sono individuati in relazione al particolare materiale metallico utilizzato nel processo produttivo, da applicare per il periodo d’imposta 2008 alla variabile “Costo del venduto e costo per produzione di servizi”.
Nella nota tecnica e metodologica allegata al decreto 19 maggio 2009 sono riportate le tabelle dei coefficienti correttivi, per i singoli materiali metallici, da utilizzare, rispettivamente, negli Studi di settore UD20U e UD30U, e TD40U eTD41U.

b) Correttivi relativi al costo del carburante. Tali correttivi trovano applicazione in alcuni studi del comparto dei servizi e precisamente:
TG90U – Esercizio della pesca in acque marine, lagunari e dolci e servizi connessi,
UG61A/B/C/D/E/F/G/H, relativi alle attività di intermediazione nel commercio,
UG68U – Trasporto di merci su strada,
UG72A – Trasporto con taxi e trasporto mediante noleggio di autovetture con conducente UG72B – Altri trasporti terrestri di passeggeri.
Accedono al correttivo i soggetti non congrui, che abbiano barrato l’apposito campo Correttivo per l’incremento del costo del carburante, del quadro X del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

Negli studi contraddistinti dalle sigle TG90U, UG72A e UG72B, il correttivo viene applicato direttamente alla variabile “Costo del carburante”, mentre negli studi relativi agli intermediari del commercio, il correttivo viene applicato alla variabile “Costo del venduto e costo per la produzione dei servizi”.

Nello studio di settore UG68U, l’applicazione del correttivo tiene conto sia dell’aumento del prezzo dei carburanti, sia della quota parte dell’aumento del costo di carburante suscettibile di essere traslata sui prezzi praticati dalla singola impresa.
In particolare, per questo ultimo studio i “Costi per carburanti e lubrificanti” dichiarati per il periodo d’imposta 2008 vengono deflazionati, riportandoli a prezzi 2006, anno cui si riferiscono i dati presi a base per l’evoluzione dello Studio di Settore UG68U.
Successivamente, il ricavo puntuale, risultante dall’applicazione della sola analisi di congruità sulla base dei costi così deflazionati, viene incrementato della quota parte dei “Costi per carburanti e lubrificanti” che dalle analisi effettuate risulta essere stata traslata sui ricavi. A tal fine sono stati individuati degli appositi coefficienti di traslazione che, ponderati sulla base
della probabilità di appartenenza a ciascun gruppo omogeneo e moltiplicati per l’incremento della variabile più volte richiamata, consentono di determinare la parte dell’incremento dei costi dei carburanti suscettibile di essere traslata.
I predetti coefficienti sono riportati nella nota tecnica e metodologica allegata al decreto 19 maggio 2009, nella quale sono anche riportate anche le tabelle dei coefficienti correttivi da applicare:
- alla variabile “costo del carburante”, da utilizzare negli studi di settore
TG90U, UG72A e UG72B;
- alla variabile “costo del venduto e costo della produzione di servizi” da utilizzare negli studi di settore relativi agli intermediari del commercio.

Correttivi relativi al credito d’imposta per caro petrolio e al familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria

Per lo studio di settore UG68U sono stati realizzati, due ulteriori interventi correttivi applicabili in caso di non congruità:
1. correttivo relativo al credito d’imposta per il caro petrolio, che viene applicato, in fase di applicazione dell’analisi di congruità, riducendo il valore della variabile “Costo per carburanti e lubrificanti” di un importo pari all’ammontare del credito stesso;
2. correttivo relativo ai familiari che svolgono nell’impresa esclusivamente attività di segreteria; tale intervento prevede che, in fase di applicazione dell’analisi di congruità, per il calcolo della variabile di regressione “Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (numero normalizzato)”, la percentuale complessiva di lavoro prestato dai “Collaboratori familiari e coniuge dell’azienda coniugale” e dai “Familiari diversi” venga diminuita del valore maggiore tra la percentuale media di lavoro prestato dai “Collaboratori familiari e coniuge dell’azienda coniugale” e la percentuale media di lavoro prestato dai “Familiari diversi”.
Per l’accesso a tali correttivi è necessario che i soggetti non congrui compilino i righi appositamente previsti nel quadro X del modello UG68U.

4) Correttivi congiunturali di settore legati alla c.d. “riduzione dei margini di redditività”

I correttivi congiunturali di settore sono stati introdotti per tenere conto della possibile riduzione dei margini di redditività che, nel periodo d’imposta 2008, ha interessato in particolare alcuni settori del comparto delle manifatture, il commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature e l’attività rientrante nello studio di settore TG91U (Agenti, mediatori e periti assicurativi, promotori e agenti finanziari e mediatori creditizi), rispetto all’anno di costruzione dello studio.
L’unica condizione richiesta per l’accesso a tali correttivi è costituita dalla non congruità del singolo contribuente ai risultati dello studio di settore.

Gli studi interessati dai correttivi di secondo livello sono:
- TD17U – Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica;
- TD25U – Concia delle pelli e del cuoio;
- TD36U – Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell'acciaio;
- TD44U – Fabbricazione di accessori;
- TG91U – Attività degli intermediari delle assicurazioni;
- UD09A – Fabbricazione di mobili (relativamente al comparto del mobile imbottito);
- UD13U – Finissaggio dei tessili;
- UD14U – Lavorazione della lana;
- UD18U – Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta;
- UM04U – Farmacie;
- UM05U – Commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature.

Per le attività interessate dagli studi di settore del comparto delle manifatture e per lo studio UM05U, l’applicazione dei correttivi in oggetto determina una riduzione dei ricavi stimati, pari ad un valore ottenuto moltiplicando il ricavo puntuale, derivante dalla tradizionale analisi di
congruità, per i coefficienti congiunturali individuati a livello di singolo cluster e ponderati con la probabilità di appartenenza ai diversi gruppi omogenei.
Per le attività interessate dallo studio TG91U, invece, è stato previsto uno specifico fattore correttivo da applicare alla variabile “Dimensione del portafoglio prodotti”, tenuto conto che, sulla base delle analisi effettuate, si è rilevato che la crisi che ha investito i mercati finanziari nel 2008 ha determinato una modifica della composizione di tale portafoglio, tradottasi in una sensibile diminuzione della quota di risparmio gestito e in un contestuale incremento del
risparmio amministrato, caratterizzato da commissioni mediamente più basse.
La riduzione del valore di congruità, nel caso dello studio TG91U, viene pertanto determinata come differenza tra il ricavo puntuale calcolato attraverso l’analisi di congruità sulla base dei dati dichiarati, e il ricavo stimato tenendo conto dell’effetto del fattore correttivo sulla variabile di regressione sopra menzionata.

Infine, per le attività interessate dallo studio di settore UM04U (Farmacie), per tener in debita considerazione la riduzione dei ricarichi che potrebbe essersi registrata a partire dal 1° gennaio 2008 a causa della completa liberalizzazione della vendita dei farmaci non soggetti a prescrizione medica (prevista dalla legge 296/2006 articolo 1, comma 801), è stato introdotto uno specifico correttivo che determina una riduzione dei ricavi stimati in funzione della percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di medicinali SOP e OTC e della appartenenza ai singoli cluster.
Nella nota tecnica e metodologica, allegata al decreto 19 maggio 2009, sono riportate le tabelle dei coefficienti correttivi congiunturali da applicare agli studi di settore del comparto delle manifatture e agli studi UM04U e UM05U, nonché le modalità di calcolo del fattore correttivo da applicare alla variabile “dimensione del portafoglio prodotti” relativa allo studio TG91U.

5) Correttivi congiunturali individuali legati alla c.d. “contrazione dei ricavi”

I correttivi congiunturali individuali hanno carattere generale, in quanto riguardano tutti i 206 studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2008.
Sono stati introdotti per fronteggiare, in relazione al particolare momento congiunturale, situazioni di rigidità del modello di stima dei ricavi o dei compensi, dovute alla presenza, nella funzione di regressione, di variabili non modificabili nel breve periodo come il valore dei beni strumentali o il costo del personale.
Il correttivo trova applicazione nei confronti dei contribuenti che presentano ricavi o compensi dichiarati ai fini della congruità per il periodo d’imposta 2008, inferiori ai ricavi o compensi dichiarati storici di riferimento.

I ricavi o compensi storici di riferimento sono costituiti:
- dai ricavi dichiarati nel periodo d’imposta 2004, per gli studi di settore UD07A, UD07B, UD08U, UD13U, UD14U, UD18U, UD21U, UD33U;
- dalla media dei ricavi dichiarati per i periodi d’imposta 2005, 2006 e 2007, per lo studio di settore UM05U;
- dai ricavi o compensi dichiarati per il periodo d’imposta 2007, per gli altri 197 restanti studi.

Il correttivo agisce direttamente sul risultato della funzione di regressione, determinando un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati risultanti dall’analisi della congruità comprensiva di eventuali correttivi già presenti nei singoli studi e non riferibili alla crisi in atto e dall’analisi della normalità economica.
Tale riduzione è calcolata moltiplicando il ricavo puntuale di riferimento, derivante dalla sola analisi della congruità, per un coefficiente di ponderazione determinato in relazione a coefficienti congiunturali di natura sia strutturale che territoriale.
I coefficienti congiunturali strutturali sono stati individuati per ogni singolo modello organizzativo (cluster), mentre i coefficienti congiunturali territoriali per ciascuno studio di settore.
I coefficienti congiunturali territoriali sono stati definiti utilizzando i risultati dell’analisi della “territorialità generale” a livello comunale o provinciale per le attività rientranti nel comparto delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali; per le attività del comparto del commercio sono stati utilizzati i risultati dell’analisi della territorialità del commercio, sempre a
livello comunale o provinciale.

Occorre da ultimo precisare che per gli studi di settore per i quali, nelle note tecniche e metodologiche, era già prevista l’applicazione di un correttivo congiunturale strutturale (UD07A, UD07B, UD08U, UD13U, UD14U, UD18U, UD21U, UD33U e UM05U), ai fini della definizione dei correttivi in discorso, è stata prevista la valorizzazione dei soli coefficienti congiunturali territoriali.
Anche per quest’ultima tipologia di correttivo, i coefficienti congiunturali strutturali e territoriali sono riportati nella nota tecnica e metodologica allegata al
decreto 19 maggio 2009.

( Estratto e sintesi della circolare 29/E del 18 giugno 2009)

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

PROVVEDIMENTI · 06/03/2024 ISA 2024: pubblicati i 175 modelli per la comunicazione dei dati

Approvati i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da utilizzare per il periodo d'imposta 2023

ISA 2024: pubblicati i 175 modelli per la comunicazione dei dati

Approvati i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da utilizzare per il periodo d'imposta 2023

ISA 2024: regole ADE per dati rilevanti e revisioni

Provvedimento ADE n 21545 del 29 gennaio per le regole ISA 2024: tutti i dati rilevanti per gli ISA 2024 e le attività per cui effettuare la revisione

Visto di conformità: qual è la soglia di esonero?

Il Dlgs semplificazioni adempimenti innalza la soglia prevista per l'esonero dal visto di conformità: i dettagli

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.