News Pubblicata il 18/10/2022

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Istanze di rimborso per l’IMU dei coniugi residenti in Comuni diversi

di Dott. Francesco Paolo Fabbri

Per vedere applicati i principi di cui alla pronuncia n. 209/2022 della Consulta occorre che in contribuenti presentino istanza di rimborso per i versamenti effettuati in passato



Ad esito di quanto riportato dalla Corte Costituzionale con la propria sentenza n. 209 del 13/10/2022 (in proposito leggi: Possibile la doppia esenzione IMU per i coniugi residenti in Comuni diversi - FISCOeTASSE.com), i coniugi realmente residenti in immobili diversi – non invece, ad esempio, quelli che dimoravano insieme usufruendo dell’agevolazione prima casa per le abitazioni nelle località di villeggiatura – potranno ottenere la restituzione di quanto versato sulla base delle norme poi dichiarate illegittime dalla Consulta, ossia:

In sostanza, sulla base dei principi riportati dalla richiamata sentenza n. 209/2022, ai fine dell’esenzione per l’IMU relativa alla prima casa rileva solamente dove il singolo coniuge ha l’effettiva residenza e dimora, a prescindere che si tratti di immobili nello stesso o in diversi ambiti territoriali.

Con la conseguenza, però, che vista la tipica retroattività delle pronunce di incostituzionalità gli effetti di quanto stabilito dalla Consulta di recente dispiegheranno effetti anche per il passato, anche se in maniera diversa a seconda della fattispecie in cui versa il soggetto che ha effettuato i versamenti.

In primo luogo, infatti, vi sono i contribuenti che, in linea con la precedente previsione del D.L. 201/2011, hanno considerato agevolabile per il passato un solo immobile nel Comune di riferimento; cosa che potrebbero avere fatto, in casi limite, anche taluni coniugi residenti in Comuni diversi (qualora particolarmente “prudenti” nell’applicazione della disposizione in esame). 

Ebbene, costoro potranno richiedere il rimborso dei versamenti effettuati fino a 5 anni precedenti, considerando, nello specifico, il termine del quinquennio a partire dal versamento ex art. 1, comma 164 della Legge 296/2006. 

Rispetto al termine citato risulta opinione maggioritaria quella per cui occorre fare riferimento alla data in cui ha avuto luogo il versamento, senza che vi sia invece alcuna rilevanza del momento in cui è stata emessa la sentenza di illegittimità costituzionale che ha cagionato la richiesta di rimborso.

Diversa ipotesi è quella dei soggetti che, proprio in quanto non avevano effettuato alcun versamento per immobili diversi facenti capo ai due coniugi – verosimilmente con riferimento a cespiti siti non nello stesso Comune – sono stati raggiungi da atti impositivi: in questo caso, sempre in linea con l’efficacia “ex tunc” della pronuncia in discussione, sarà possibile ottenere la vittoria nei giudizi che sono stati incardinati nel corso del tempo (mediante ricorso oppure se è stato fatto appello avverso la sentenza di primo grado sfavorevole). 

Questo, però, solamente per i contenziosi ancora pendenti, ossia per quelli che non sono divenuti definitivi ad esito di sentenze non impugnate nei termini previsti dalla legge o, eventualmente anche in precedenza, qualora l’atto di accertamento non sia stato impugnato illo tempore – senza quindi che il processo avesse luogo.



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