News Pubblicata il 05/10/2022

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Riduzione termini accertamento con i pagamenti tracciabili: le condizioni

di Redazione Fisco e Tasse

Beneficiare della riduzione dei termini di accertamento con i pagamenti tracciabili: le Entrate ricordano le condizioni necessarie



Con risposta a interpello n 438 del 26 agosto 2022 le entrate forniscono chiarimenti sulla riduzione dei termini di accertamento per i pagamenti tracciabili.

In particolare, in merito alla riduzione dei termini di decadenza per i pagamenti tracciabili ex articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 le Entrate specificano che l’agevolazione è subordinata non soltanto al fatto che il soggetto passivo IVA interessato garantisca la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500 euro, ma anche che le operazioni attive siano certificate, in alternativa, mediante:

Questa regola resta valida anche nell’ipotesi di esonero dagli obblighi di certificazione fiscale, come accade per le vendite per corrispondenza.

Pertanto, la tracciabilità di incassi e pagamenti è condizione indispensabile ma non sufficiente a fruire dell’agevolazione.

Ma vediamo i dettagli dell'interpello. L'istante svolge attività di vendita secondo diverse modalità. 

Egli riferisce che i clienti della propria attività sono esclusivamente soggetti privati. I

 canali di vendita sono i seguenti: 

Nei primi due casi, la fattura viene emessa su base volontaria e il pagamento è effettuato tramite bonifico bancario o carta di credito. 

Nel caso della vendita intermediata, invece, l’operazione non viene documentata né con fattura né con documento commerciale.

 L’istante chiede:

L’Agenzia come già chiarito in precedenza, ribadisce che anche in relazione alla vendita online con intermediazione per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi, dovrà documentare le operazioni mediante e-fattura o memorizzazione e invio dei corrispettivi.
La fattura potrà essere emessa in forma ordinaria o semplificata con indicazione del codice fiscale del cessionario o committente.
Per l’invio dei corrispettivi è possibile ricorrere alla procedura web “Documento commerciale on line” senza dotarsi di registratore fiscale.

Per quanto concerne il secondo quesito l'agenzia rimanda ai chiarimenti forniti con la Circolare n 26/2022 sulle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, introdotte a decorrere dal 1° luglio 2022 dalla legge di bilancio 2021.
E' stato evidenziato che tra i codici documento TD17, TD18 e TD19 indicati nel file xml della fattura elettronica, sussiste una differenza a seconda che siano utilizzati a fini integrativi oppure sostitutivi delle fatture.
In quest’ultimo caso i file costituiscono in tutto e per tutto le “autofatture” anche a livello probatorio.
Nei casi in cui esistono documenti fiscali originari, per i quali sussiste l’obbligo di integrazione, di comunicazione e trasmissione, invece, tali file non sostituiscono gli originari che, quindi, devono essere inviati all’amministrazione finanziaria secondo le modalità prescritte.
Gli obblighi di integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, ed esterometro dall'altro, precisa ancora l’Agenzia, sono tra loro autonomi.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che, ai fini della riduzione dei termini di accertamento, devono essere certificate le sole operazioni attive

Per gli acquisti è irrilevante il fatto che i documenti siano in formato cartaceo o elettronico.

Leggi anche Accertamento e tracciabilità pagamenti: confermata la riduzione per RIBA e MAV

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello n 438 del 29 agosto 2022

TAG: Accertamento e controlli