News Pubblicata il 05/05/2023

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Contratti di espansione: piu tempo per i prepensionamenti

di Redazione Fisco e Tasse

Le istruzioni INPS sulle modalità di accesso ai prepensionamenti connessi al Contratto di espansione e le novità in arrivo con il decreto lavoro del 1 maggio 2023



Il nuovo Decreto lavoro approvato dal Governo  il 1 maggio scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta ,  garantisce più tempo per l'attuazione dei piani di riorganizzazione che consentono i pensionamenti con anticipo fino a 5 anni  correlati ai Contratti di espansione (art 41 d.lgs 148 2015)  .

Ma ATTENZIONE: La novità riguarda solo le  aziende con  più di 1.000  dipendenti  che hanno già stipulato  entro il 2022 il contratto di espansione  con le rappresentanze sindacali. (Per le altre restano valide quindi le istruzioni già fornite dall'INPS sintetizzate nei paragrafi seguenti)

Per le grandi aziende in particolare è possibile dunque rimodulare le date di prepensionamento nell'arco di 12 mesi  a partire dal termine originario.  

Si ricorda che la norma istitutiva del contratto di espansione   prevede :

  1. per i lavoratori  che accettano l'esodo anticipato una indennità mensile pari alla pensione maturata     
  2. per i datori di lavoro le seguenti agevolazioni 

Inoltre per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità  che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori  in uscita anticipata , la riduzione dei versamenti  per ulteriori dodici mesi, 

Le istruzioni INPS 2022 sulle date di esodo  

La circolare 88 pubblicata il 26 luglio  2022 fornisce le istruzioni dettagliate per l'applicazione dei prepensionamenti previsti  dal contratto di espansione (art 41 d.lgs 148 2015) come modificato dall'ultima legge di bilancio (L. 234 2021) che ha previsto  l'applicabilità per i datori di lavoro che impiegano almeno 50 dipendenti( mentre in precedenza il limite era fissato a 500, poi a 100 dipendenti).

Leggi per maggiori dettagli Contratto di espansione guida aggiornata

Nel  documento di prassi  in particolare   si chiarisce che:

NON  possono accedere i lavoratori che intendono  chiedere 

La circolare precisa anche  le modalità di applicazione del contratto per il tramite dei  seguenti Fondi di solidarieta  bilaterali (ex art. 26 D.lgs. n. 148/2015)

  1. Imprese assicuratrici "Fondo intersettoriale di solidarietà per il  sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza"
  2. Fondo di solidarietà del trasporto aereo
  3. Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e  della riconversione e riqualificazione professionale del personale  addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali
  4. Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e  barcaioli dei porti italiani
  5. Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo,
  6. Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimoSOLIMARE
  7. Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del  reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo  Ferrovie dello Stato Italiane
  8. Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del  personale del credito, 
  9. Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del  personale delle aziende di trasporto pubblico 
  10. Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali
  11. Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali 
  12. Gruppo Poste Italiane S.p.A. "Fondo di solidarietà per il sostegno del  reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione  professionale del personale del Gruppo Poste Italiane"
  13. Fondo TRIS – Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico.

L'accesso all'esodo, a motivo dell'obbligo di monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa  è consentito in una sola data prevista dal piano per tutti i lavoratori la quale:

Solo in casi particolari è prevista la presentazione di più di un piano di esodo in un anno.

(Occorre attendere la pubblicazione del nuovo decreto e le istruzioni INPS  per le aziende oltre i 1000 dipendenti interessate dalla novità in materia)

Come presentare domanda,  piani di esodo e fidejussione

Per ciascun piano di esodo, il singolo datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità degli  obblighi, ovvero: 

Resta escluso il caso in cui il  datore di lavoro  decida di effettuare il versamento  in unica soluzione.

L'istituto precisa che  gli importi oggetto delle obbligazioni garantite potranno variare, anche mensilmente, quindi per la fidejussione  l’importo complessivamente dovuto deve essere maggiorato di una parte variabile pari almeno al 15%. 

Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere alla Struttura INPS territoriale

  1. - copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
  2. - la “Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile di cui all’art. 41 comma 5-bis, del d.lgs. 148/2015, come modificato dall’art. 1, comma 349, della legge 178/2020” (modulo “SC96”), disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Moduli”;
  3. - la domanda di autorizzazione all’accesso al Portale delle prestazioni atipiche (“PRAT”) per il personale o il delegato individuato dal datore di lavoro a operare sull’applicazione (modulo “AA02”, denominato “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici per gli Enti esodanti”), disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Moduli”.

L’Inps si impegna a rilasciare una certificazione del diritto se il datore di lavoro presenta domanda almeno 90 giorni prima della data di ingresso alla prestazione di accompagnamento a pensione del primo lavoratore. Tale possibilità è garantita al massimo per il  20% dei lavoratori indicati nel contratto di espansione.

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Fonte: INPS



TAG: Assegni familiari e ammortizzatori sociali La rubrica del lavoro