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CONTRATTO DI ESPANSIONE: STOP DAL 2024

Contratto di espansione: stop dal 2024

L'esodo incentivato per le aziende sopra i 50 dipendenti non è stato prorogato per il 2024 - Confronto con l'isopensione

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Il contratto di espansione introdotto nel 2019 dal decreto Crescita  in forma sperimentale prevedeva un regime di aiuto  per la riorganizzazione delle imprese  basato su un accordo  in sede governativa con le rappresentanze sindacali che prevedeva :

  1. cassa integrazione straordinaria  e 
  2. esodo anticipato fino a 5 anni dei lavoratori con assegno ponte a carico dei datori di lavoro
  3. piano di formazione e riqualificazione per i lavoratori che rimangono e
  4. eventuale piano di  assunzioni per agevolare il turn-over generazionale e di competenze con agevolazione prorogata per ulteriori 12 mesi 

La misura , che inizialmente sostituiva l'istituto previsto dall'art 41 del D.LGS 148-2015 ( contratto di solidarietà espansiva) è stata prorogata   piu volte  fino al 2023 e  l'applicazione ampliata ad aziende di qualsiasi settore con almeno 50 dipendenti , NON è stata riconfermata con la legge di bilancio 2024.

 L’ultima modifica è stata apportata con il decreto Lavoro (48/2023) che inizialmente  conteneva la proroga  del contratto di espansione fino a tutto il 2025,  poi defalcata dal testo finale . Era stata concessa  invece la possibilità, per i contratti stipulati entro il 2022, di intervenire entro il 2023 per rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro in un arco di tempo di 12 mesi ulteriori rispetto al termine individuato in origine.

Con questa novità restano a disposizione delle aziende come strumenti di accompagnamento alla pensione   nel 2024:

  • l'isopensione (art. 4, c. 1 e 2, della L. 92/2012)
  •  l’assegno straordinario dei  fondi di solidarietà bilaterali e
  •  l’Ape sociale, riservata solo ad alcune categorie di lavoratori svantaggiati .

Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche e un confronto con la misura dell'isopensione 

Leggi ulteriori dettagli in Isopensione  uscita con 7 anni di anticipo fino al 2026

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1) Contratto di espansione e accordi sindacali

Non cambiano per il 2023 le modalità di realizzazione del contratto di espansione.

Per presentare il piano l’impresa  deve :

  1. concordare con le  RSA o alla RSU delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative  le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati, nonchè la volontà di sottoscrivere un contratto di espansione ex art. 41 comma 5 e 5 bis D.Lgs. 148/2015.  
  2. Deve anche essere presentata domanda di esame congiunto della situazione aziendale al competente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  o agli uffici regionali .

Per i lavoratori interessati dal piano di formazione e di riqualificazione e che non si trovano nella condizione di beneficiare dello scivolo pensionistico è  prevista una cassa integrazione per un massimo di 18 mesi in cui  la riduzione media oraria non può superare il 30% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.

Inoltre, per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, fino al 100% nel periodo coperto dal contratto.

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2) Scivolo pensionistico del contratto di espansione: requisiti e costi

Il contratto di espansione consente di avviare piani concordati di esodo per i lavoratori  che si trovino a non più di 60 mesi (5 anni) dal conseguimento del diritto alla pensione ( che puo essere sia di vecchiaia che pensione anticipata legge 92 2012). 

Nei 60 mesi sono compresi anche i 3 mesi di decorrenza ritardata (le cd. finestre)  in caso di accesso alle pensioni anticipate .

 Gli interessati devono dare il loro consenso in forma scritta. L'accordo puo riguardare anche un periodo inferiore ai 5 anni.

A questi lavoratori il datore di lavoro riconosce un'indennità mensile, "di esodo", commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto,  fino alla  prima decorrenza utile della pensione . 

Per il versamento dell'indennità  l'azienda gode del contributo dello Stato per 24 mesi   pari all'importo  di NASPI che sarebbe spettato al lavoratore .

Se l'uscita è correlata alla decorrenza di una  pensione anticipata ( ma non Quota 100 o Quota 102), il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, ridotti  dell'importo della  contribuzione figurativa, che viene comunque calcolata per intero.

Si sottolinea che la legge di bilancio 2022 ha modificato anche il meccanismo di decalage della NASPI che non iniziava a scendere dal 4° mese bensi:

  • a partire dal 6 mese per i lavoratori fino a 49 anni
  • a partire dal 8° mese per i lavoratori dai 50 anni 

Questo portava un ulteriore risparmio per i datori di lavoro, in particolare nelle aziende in cui lo scivolo pensionistico venga utilizzato solo per due anni . Dopo i primi due anni, corrispondenti alla  durata della NASPI, infatti, i costi dell'indennità ponte sono interamente a carico del datore di lavoro . 

3) Contratto di espansione e nuove assunzioni: novità 2022

Un ulteriore beneficio era garantito alle imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che  si impegnino ad effettuare:

  •  almeno una assunzione
  •  per ogni tre lavoratori che usufruiscono dello scivolo pensionistico;

 in questo caso  la riduzione dei versamenti  contributivi spetta per  ulteriori 12 mesi.

Possibili anche assunzioni a  tempo parziale.

La legge di bilancio 2022  aveva reso lo strumento più conveniente  ricomprendendo assunzioni  con contratto di apprendistato professionalizzante, di  lavoratori in cassa integrazione straordinaria, purche rispondenti  al piano di riorganizzazione e apporti nuove competenze all'azienda .

4) Confronto tra contratto di espansione e Isopensione


isopensionecontratto di espansione
aziende interessate sopra i 15 dipendentiimprese o reti di imprese sopra i 250 dipendenti 
requisiti prepensionamento7 anni di distanza dalla decorrenza della pensione (fino al 2023) poi 45 anni
costi per il datore di lavoropiu costoso: indennità ponte + contribuzione calcolata sulla retribuzione degli ultimi 48 mesimeno costoso:
  •  solo indennità ponte  verso la pensione di vecchiaia 
  • indennità +  (contribuzione - valore della naspi) verso la pensione anticipata per 2 anni poi indennità + contribuzione
adempimentiaccordo sindacaleaccordo sindacale in sede governativa
tutela per i lavoratori da modifiche formative futuresalvaguardia solo se prevista nell'accordosalvaguardia a norma di legge


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