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DDL LAVORO: LA CONCILIAZIONE SINDACALE POTRÀ ESSERE TELEMATICA

DDL Lavoro: la conciliazione sindacale potrà essere telematica

DDL lavoro all'esame del parlamento : ecco le novità e l'emendamento in materia di conciliazione sindacale


Nel mese di novembre 2023 è stata presentato alla Camera il disegno di legge in materia di lavoro approvato dal governo nel mese di maggio,  contestualmente al decreto Lavoro 48/2023

Il provvedimento interviene in molti ambiti  con 23 articoli ed è oggi all'esame della commissione lavoro  della Camera, durante la quale sono stati presentati emendamenti anche da parte della maggioranza . Vediamo di seguito in sintesi di cosa si tratta e le novità piu interessanti 

Qui il testo del DDL

1) DDL Lavoro 2024: cosa contiene

Ecco l'elenco degli articoli del ddl e le relative materie 

Articolo 1: Istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura, per migliorare la qualità del lavoro agricolo e facilitare la condivisione di informazioni tra amministrazioni centrali e regioni.

Articolo 2: Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con l'introduzione di nuove norme sulla sicurezza sul lavoro, compresa la formazione dei medici competenti e la gestione della sicurezza.

Articolo 3: Sospensione della prestazione di cassa integrazione in caso di svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale: Nello specifico si prevede che  per i rapporti di lavoro fino a 6 mesi la prestazione sia sospesa e possa successivamente riprendere mentre per i rapporti di lavoro di durata superiore la prestazione integrativa viene ridotta in proporzione al reddito prodotto. 

Articolo 4: Modifiche relative ai Fondi di solidarietà bilaterali, per gestire le risorse accumulate dalle aziende del settore in modo più efficace.

Articolo 5: Modifiche in materia di somministrazione di lavoro, specificamente riguardo ai contratti a tempo indeterminato.

Articolo 6: Durata del periodo di prova, con nuove regole sulla durata massima e minima in relazione alla durata del contratto di lavoro.( in particolare  la durata del periodo di prova è fissata in un  giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro." In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere :inferiore a due giorni  né superiore a quindici giorni per i contratti  di durata fino a  sei mesi,  superiore a  trenta giorni per quelli con durata  tra  sei mesi e i dodici  mesi».

Articolo 7: Termine comunicazioni obbligatorie lavoro agile, con specifiche sulla tempistica delle comunicazioni in caso di lavoro agile. In particolare si prevede che le comunicazione di avvio variazione o cessazione avvengano entro 5 giorni dall'evento 

Articolo 8: Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato, per promuovere attività di formazione da parte delle regioni e province autonome.

Articolo 9: Modifiche in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, in particolare per le assenze ingiustificate protratte.

Si prevede in particolare che oltre i 5 giorni di assenza ingiustificata o oltre il termine previsto dal contratto collettivo se presente,  si prefigurano le dimissioni di fatto del lavoratore 

Articolo 10: Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali.

Articolo 11: Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali, per rafforzare il sistema informativo e la tutela dei minori.

Articolo 12: Modifica all’articolo 1 comma 446 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, per estendere le disposizioni riguardanti l'occupazione.

Articolo 13: Modifiche al Codice del terzo settore, per facilitare l'accesso all'assemblea e il voto degli associati.

Articolo 14: Attività dell'INPS per la promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi contributivi, introducendo nuove forme di comunicazione.

Articolo 15: Pagamento dilazionato dei debiti contributivi, con l'introduzione di nuove norme per facilitare il pagamento rateale dei debiti.

Articolo 16: Potenziamento dell'attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi.

Articolo 17: Disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva, per semplificare le procedure di notifica.

Articolo 18: Attività di Inps Servizi S.p.A. a favore del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le sue società o enti vigilati e in house: viene istituita una societa di servizi per la gestione di alcune attività a carico dell'INPS

Articolo 19: Apertura strutturale dei termini di adesione alla Gestione unitaria Credito e Attività Sociali, per permettere a più persone di aderire.

Articolo 20: Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto.

Articolo 21: Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia, per facilitare l'accesso alla rendita vitalizia con onere a proprio carico.

Articolo 22: Svolgimento in modalità videoconferenza o mista delle riunioni degli Enti previdenziali, per contenere i costi e permettere una maggiore partecipazione 

Articolo 23 Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

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2) Conciliazione assistita in forma telematica

L'emendamento prevede la possibilità che le procedure di conciliazione assistita in sede  sindacale o datoriale  delle controversie in materie di lavoro  siano condotte  anche in forma telematica  per favorire ulteriormente la risoluzione in forma semplificata del contenzioso.

Essendo un emendamento proposto dalla maggioranza ci sono buone probabilità che la modifica venga accolta dalla commissione e dalle aule parlamentari al momento della approvazione definitiva della legge.

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