Con l’entrata in vigore dell’art. 22 della legge 182/2025 (Legge Semplificazioni), dal prossimo 18 dicembre cambia il regime degli obblighi informativi per i lavoratori che percepiscono la Cassa integrazione guadagni (CIG).
La norma introduce infatti un nuovo obbligo di comunicazione, aggiuntivo rispetto a quello già previsto, finalizzato a garantire maggiore trasparenza e tutela per le aziende che anticipano il trattamento.
Finora, l’art. 8 del D.lgs. 148/2015 imponeva al lavoratore in CIG di comunicare preventivamente all’INPS l’eventuale inizio di un’attività lavorativa, pena la decadenza dal diritto all’integrazione salariale. Dal 18 dicembre, invece, la comunicazione dovrà essere resa anche al datore di lavoro che ha richiesto l’intervento di integrazione salariale, oltre che all’INPS.
Per comprendere appieno la portata della modifica introdotta dalla Legge Semplificazioni, è utile riepilogare la disciplina vigente della CIG stabilita dal D.lgs. 148/2015, che regola i trattamenti di integrazione salariale per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa.
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1) La disciplina della CIG secondo il D.lgs. 148/2015: obblighi attuali e compatibilità
L’art. 8 del decreto 148 2015 prevede che il lavoratore beneficiario debba comunicare prima dell’avvio qualsiasi attività che possa generare reddito, anche occasionale, alla sede territoriale dell’INPS: si tratta di un obbligo tassativo, a tutela della correttezza del trattamento e della verifica di compatibilità tra i diversi redditi. La mancata comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla CIG, salvo i casi in cui il lavoratore dimostri l’assenza di dolo o colpa grave.
La finalità della norma è duplice: garantire all’istituto previdenziale un quadro aggiornato delle fonti di reddito del beneficiario e consentire il corretto calcolo della riduzione della CIG in caso di attività lavorativa remunerata.
Il decreto stabilisce infatti che lo svolgimento di un’attività lavorativa durante la sospensione non elimina automaticamente il diritto all’integrazione salariale. La CIG viene rimodulata tenendo conto dei proventi percepiti, e solo nei casi in cui i redditi risultino incompatibili con la situazione di sospensione può essere disposto l’azzeramento del trattamento. È proprio questa regola di proporzionalità, consolidata dalla giurisprudenza, che rende necessario un aggiornamento tempestivo da parte del lavoratore.
Con il nuovo obbligo introdotto dal 18 dicembre, il legislatore rafforza la trasparenza nei rapporti tra lavoratore, datore e INPS, riducendo le criticità operative per le imprese che anticipano l’integrazione.
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