×
HOME

/

LAVORO

/

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI

/

CIG 2025: NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER I LAVORATORI

CIG 2025: nuovo obbligo di comunicazione per i lavoratori

Obbligo dal 18 dicembre di avvisare anche il datore se si svolge un’attività mentre si percepisce la cassa integrazione. Le nuove regole e il riepilogo della disciplina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con l’entrata in vigore dell’art. 22 della legge 182/2025 (Legge Semplificazioni), dal prossimo 18 dicembre cambia il regime degli obblighi informativi per i lavoratori che percepiscono la Cassa integrazione guadagni (CIG). 

La norma introduce infatti un nuovo obbligo di comunicazione, aggiuntivo rispetto a quello già previsto, finalizzato a garantire maggiore trasparenza e tutela per le aziende che anticipano il trattamento.

Finora, l’art. 8 del D.lgs. 148/2015 imponeva al lavoratore in CIG di comunicare preventivamente all’INPS l’eventuale inizio di un’attività lavorativa, pena la decadenza dal diritto all’integrazione salariale. Dal 18 dicembre, invece, la comunicazione dovrà essere resa anche al datore di lavoro che ha richiesto l’intervento di integrazione salariale, oltre che all’INPS.

Per comprendere appieno la portata della modifica introdotta dalla Legge Semplificazioni, è utile riepilogare la disciplina vigente della CIG stabilita dal D.lgs. 148/2015, che regola i trattamenti di integrazione salariale per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa.


Calcola gli effetti fiscali delle imposte sostitutive previste dalla Legge di Bilancio 2026 per rinnovi contrattuali, premi di produttività e trattamento accessorio con il tool excel Calcolo detassazione Lavoro 2026 | Excel

Ti segnaliamo: 

Per approfondimenti sul nuovo diritto del lavoro, abbiamo organizzato il Corso avanzato di diritto del lavoro il corso online di 4 appuntamenti in diretta di 2 ore, che intende esaminare, con taglio operativo, le principali novità e criticità nella gestione del rapporto di lavoro privato. 

1) La disciplina della CIG secondo il D.lgs. 148/2015: obblighi attuali e compatibilità

L’art. 8 del decreto 148 2015  prevede che il lavoratore beneficiario debba comunicare prima dell’avvio qualsiasi attività che possa generare reddito, anche occasionale, alla sede territoriale dell’INPS: si tratta di un obbligo tassativo, a tutela della correttezza del trattamento e della verifica di compatibilità tra i diversi redditi. La mancata comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla CIG, salvo i casi in cui il lavoratore dimostri l’assenza di dolo o colpa grave.

La finalità della norma è duplice: garantire all’istituto previdenziale un quadro aggiornato delle fonti di reddito del beneficiario e consentire il corretto calcolo della riduzione della CIG in caso di attività lavorativa remunerata.

Il decreto stabilisce infatti che lo svolgimento di un’attività lavorativa durante la sospensione non elimina automaticamente il diritto all’integrazione salariale. La CIG viene rimodulata tenendo conto dei proventi percepiti, e solo nei casi in cui i redditi risultino incompatibili con la situazione di sospensione può essere disposto l’azzeramento del trattamento. È proprio questa regola di proporzionalità, consolidata dalla giurisprudenza, che rende necessario un aggiornamento tempestivo da parte del lavoratore.

Con il nuovo obbligo introdotto dal 18 dicembre, il legislatore rafforza la trasparenza nei rapporti tra lavoratore, datore e INPS, riducendo le criticità operative per le imprese che anticipano l’integrazione. 

Fonte immagine: Foto di Mohamed Hassan da Pixabay
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI · 16/03/2026 NASpI e assegno di invalidità: si può scegliere anche dopo la domanda

La Cassazione chiarisce che l'opzione del lavoratore per la NASpI non ha termini di decadenza. Cassazione 5414 del 11 marzo 2026

NASpI e assegno di invalidità: si può scegliere anche dopo la domanda

La Cassazione chiarisce che l'opzione del lavoratore per la NASpI non ha termini di decadenza. Cassazione 5414 del 11 marzo 2026

FIS e Fondi solidarietà:  file CSV Dichiarazione Fruito

Modello aggiornato e istruzioni per le comunicazioni dei trattamenti di integrazione fruiti. Messaggi INPS 769 2026 e precedenti

Milleproroghe 2026: ripristinata la mobilità in deroga in  aree di crisi  complessa

Nella conversione in legge entra il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa: quadro normativo, istruzioni INPS

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.