News Pubblicata il 15/07/2022

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Rivalutazione beni d’impresa 2020: il riallineamento passa dal modello Redditi SC 2022

di Dott. Salvo Carollo

L’ammortamento fiscale in diciottesimi di marchi e avviamento richiede la corretta compilazione della dichiarazione annuale e il versamento dell’ulteriore imposta sostitutiva



La disciplina della Rivalutazione dei beni d’impresa, ex articolo 110 del DL 104/2020, il cosiddetto Decreto Agosto, prevedeva la possibilità, temporanea, per le imprese, di rivalutare civilmente i beni d’impresa e di riallinearne il valore fiscale, dietro pagamento di una conveniente aliquota (rispetto alle aliquote previste in passato per misure analoghe) del 3% d’imposta sostitutiva.

Nel perimetro di questa misura rientravano i beni d’impresa nella loro accezione più ampia, comprendendo anche attività immateriali quali i marchi e l’avviamento.

Proprio per i marchi e l’avviamento, beni immateriali che si distinguono per il fatto che sono soggetti ad ammortamento fiscale in misura non superiore a un diciottesimo, la Legge di bilancio 2022 ha dispostalcune modifiche, peggiorative per il contribuente, alle condizioni originarie contenute nell’articolo 110 del DL 104/2020:

In definitiva il Legislatore, in ragione di una misura agevolativa considerata, per la fattispecie, a torto o a ragione, troppo sbilanciata in favore del contribuente o troppo onerosa per le casse dello Stato, ha previsto un correttivo gratuito e uno oneroso; oltre che la possibilità di recedere recuperando quanto versato.

Ad oggi, però, non è stato ancora pubblicato il previsto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe definire le specifiche modalità di recupero dell’imposta sostitutiva versata; presumendo che, data la natura del credito fiscale, sarà data ampia possibilità di scelta tra rimborso e compensazione, senza particolari limitazioni.

Prima della modifica normativa in discussione, l’accesso alla misura fiscale si poteva considerare conclusa con la compilazione degli appositi quadri del modello Redditi SC 2021, dato che la rivalutazione e il riallineamento dovevano essere stati effettuati nell’esercizio 2020. 

In conseguenza di ciò, i contribuenti che accetteranno l’allungamento del piano di ammortamento non avranno specifici obblighi informativi da adempiere in sede di dichiarazione annuale dei redditi dell’anno fiscale 2021.

Diversamente, coloro i quali decideranno di versare l’imposta sostitutiva ex articolo 176 comma 2-ter del TUIR, per godere dell’ammortamento in diciottesimi, dovranno compilare (oltre che versare l’imposta sostitutiva dovuta) la Sezione XXIV “Rivalutazione delle attività immateriali” del modello Redditi SC 2022, che si riassume con il rigo RQ100.

Il rigo RQ100 è composto da cinque colonne, di semplice compilazione, dove si indicheranno:

Le istruzioni del modello Redditi SC 2022 precisano infatti cheil versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato, utilizzando l’apposito codice tributo, in un massimo di due rate di pari importo […] con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi”.

Ciò che le istruzioni dei modelli ministeriali non precisano invece, è il codice tributo da utilizzare a tale fine, in assenza di uno specificatamente previsto per questa finalità.

Il dubbio che il contribuente può avere è se debba utilizzare il codice tributo previsto per l’imposta sostitutiva ex articolo 10 del DL 104/2020 oppure quello per l’imposta sostitutiva ex articolo 176 comma 2-ter del TUIR.

Ci viene in soccorso la Circolare Assonime numero 20 del 24 giugno 2022, secondo la quale “in mancanza di apposite indicazioni, […] sembra preferibile l’utilizzo del codice tributo relativo all’imposta sostitutiva ex art. 110, comma 4, tenuto conto che, come detto, si tratta di un versamento integrativo dell’imposta sostitutiva inizialmente versata ex art. 110, comma 3 al fine di evitare gli effetti delle sopravvenute novità normative. È evidente che l’eventuale utilizzo dell’altro codice non pregiudica comunque la fruizione della disciplina in esame, non potendo l’efficacia dell’opzione in esame essere messa in discussione solo perché l’impresa, in mancanza di istruzioni, abbia utilizzato un codice tributo in luogo di un altro”.

Si conclude precisando, infine, che, per la determinazione dell’ammontare dell’imposta sostitutiva, l’articolo 176 comma 2-ter del TUIR prevede una differenziazione delle aliquote da applicare in base ai valori oggetto di rivalutazione; nello specifico è prescritta:

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Fonte: Assonime



TAG: Rivalutazione beni di impresa Redditi Società di Capitali 2024