News Pubblicata il 15/02/2022

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Spese di giudizio: Agenzia Riscossione, in caso di condanna, paga su richiesta

di Redazione Fisco e Tasse

Per le sentenze di condanna emesse dal 21 dicembre 2021, le spese di giudizio vanno richieste con apposita domanda. Ecco il modello utile



A norma dell'art 5 octies del DL n 146/2021 convertito dalla legge 215/2021 l'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante:

A tal fine, le somme sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione:

Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta

Le disposizioni descritte si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ossia, dal 21 dicembre 2021.

Spese di giudizio per sentenza di condanna: come richiederle all'Agenzia della Riscossione

La richiesta deve essere effettuata compilando l’apposito modello denominato “Richiesta di pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio, liquidate con pronuncia di condanna emessa a decorrere dal 21 dicembre 2021” 

SCARICA QUI IL MODELLO RP
Essa potrà avere ad oggetto un’unica pronuncia di condanna; in presenza di più pronunce dovranno essere compilati più modelli. Ciascun modello dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà essere trasmesso singolarmente.
Come specificato dalle istruzioni pubblicate sul sito di agenzia della Riscossione, ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni, stabilito dall’art. 5-octies,la richiesta di pagamento dovrà essere inviata:

INDIRIZZI PEC:

Alla richiesta dovrà essere allegata copia del documento di identità del richiedente, salvo che la medesima sia firmata digitalmente e trasmessa tramite PEC.

Si specifica che la richiesta non potrà essere presa in carico e avviata alla lavorazione se inoltrata ad indirizzi diversi da quelli dedicati in via esclusiva al ricevimento delle richieste di pagamento. 

Analogamente, non potranno essere prese in carico e avviate alla lavorazione, comunicazioni di contenuto diverso, inviate agli indirizzi predetti.

Fonte: Fisco e Tasse



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