News Pubblicata il 19/01/2022

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Accorpamento di due immobili: quando si perde la cedolare secca

di Redazione Fisco e Tasse

L'accorpamento di immobile C1 a immobile C3 perde la cedolare secca per alcuni contratti in essere, vediamo quando e perchè



Con la Risposta a interpello n 28 del 17 gennaio 2022 le Entrate chiariscono un caso di due immobili accorpati successivamente alla stipula dei contratti di locazione ed eventuale applicazione della cedolare secca.

L'istante è comproprietario di due unità commerciali accatastate, in un primo tempo, separatamente e rispettivamente in categoria C/3 e C/1.

L'unità immobiliare che era classificata come C/3 è stata posta in locazione con contratto più volte prorogato e ancora in essere, che avrà scadenza nel 2022.  Nell'anno 2019 è stata locata anche l'unità di categoria C/l, adiacente al primo. 

Per tale seconda locazione, è stato stipulato un ulteriore contratto, al quale è stato applicato il regime sostitutivo della "cedolare secca", in quanto consentito dalla normativa vigente anche per gli immobili di categoria catastale C/1. 

L'interpellante evidenzia che "Nel corso del corrente anno a seguito di lavori di accorpamento, gli immobili anzidetti (Cl e C3) sono stati accatastati unitariamente (con regolare procedura edilizia) in un'unica unità immobiliare di categoria C3, senza che però venissero modificati i contratti di locazione originari"

Pertanto, chiede: 

L'agenzia risponde specificando che a seguito di interventi di accorpamento posti in essere è risultata una nuova unità immobiliare, che costituisce oggetto diverso del contratto di locazione rispetto a quelli determinati nei due atti in vigore. 

Con l'accorpamento delle due unità immobiliari, oggetto ciascuno di separati contratti di locazione, gli immobili cessano la loro esistenza in condizioni di indipendenza l'uno dall'altro. 

Inoltre, l'attribuzione di un'unica e diversa, seppure solo per uno degli immobili, categoria catastale comporta, sotto il profilo catastale, l'esistenza di nuova unità immobiliare, prima inesistente, con caratteristiche nuove e autonome. 

Come chiarito nella circolare n. 27/E del 13 giugno 2016, la categoria catastale dell'unità immobiliari dipende, di norma, dalle caratteristiche intrinseche del fabbricato che le ospita e dalla destinazione dell'unità, ordinariamente compatibile con dette caratteristiche. 

Sotto il profilo fiscale, chiarisce l'agenzia, a seguito dell'accorpamento delle due unità immobiliari di categoria catastale C/1 e C/3, all'immobile ottenuto è stata attribuita la categoria catastale C/3 che, come noto, è esclusa dalla normativa di favore recata dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, cedolare secca, la cui applicazione è stata invece estesa, dall'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, agli immobili di categoria C/1, per i soli contratti stipulati nel 2019. 

Pertanto, mantenere in essere i contratti stipulati prima dell'accorpamento comporterebbe l'applicazione, sia pure parziale, di un regime fiscale agevolato, ad una categoria catastale che ne risulta esclusa (C/3). 

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Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Risposta a interpello n 28 del 17 gennaio 2022

TAG: Cedolare Secca 2024