News Pubblicata il 02/03/2022

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Ingresso in Italia: le nuove regole dal 1 marzo 2022

Nuova ordinanza 22 febbraio 2022: abolita la quarantena per gli ingressi dai paesi europei. Modulo PLF . Elenchi dei paesi esteri.Tutte le Ordinanze sull'emergenza COVID 19



Il ministro della salute  Speranza ha firmato la nuova ordinanza 22 febbraio 2022  che mette fine agli obbliighi di quarantena per l'ingresso in italia dai paesi stranieri.

Vediamo di seguito allora quali limitazioni restano in vigore   e con quali deroghe. 

Le limitazioni all'ingresso in Italia nell'emergenza COVID 19  

Per l'ingresso in Italia,  sempre che non siano presenti  sintomi da Covid 19 è necessario  presentare:

Solo in caso di mancata presentazione della certificazione, è obbligatorio sottoporsi alla  sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di 5 giorni, al termine del quale è obbligatorio  sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico).

Gli spostamenti da e per Città del Vaticano e San Marino non sono soggetti a limitazioni né a obblighi  di dichiarazione.

INGRESSI DI MINORI

Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati  dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.

DEROGHE

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di presentazione  del modulo digitale di localizzazione del passeggero, l’obbligo di presentare la certificazione verdeCovid-19 non si applica:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi  di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

d) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;

e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorionazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di quarantena presso l’indirizzo indicato nel digital  Passenger Locator Form per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a  un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;

f) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;

g) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale  situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

Passenger Location form (modulo di localizzazione passeggeri )

La compilazione obbligatoria del modulo di localizzazione del passeggero (Passenger Locator Form - PLF) PLF, era stata prevista dall’Ordinanza del 16 aprile 2021 e riiguarda tutti i passeggeri in arrivo in Italia, attraverso qualsiasi mezzo di trasporto,

Le istruzioni  e tutti i moduli per la compilazione  sono disponibili  sul sito : https://app.euplf.eu/#/

E' necessario , al primo acccesso:

Ciascun passeggero adulto deve compilare un modulo ;  in caso di presenza di minori quest’ultimi potranno essere registrati nel modulo dell’adulto accompagnatore.

In caso di minori non accompagnati, il PLF dovrà essere compilato dal tutore prima della partenza.

Di seguito alleghiamo i PLF modulo cartaceo per i  passeggeri da paesi :

Elenco C - modulo in italiano - 

Elenco D modulo  in  italiano - 

Elenco E - modulo in  italiano -

Elenchi paesi esteri

ELENCO A -  Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino 

ELENCO B - Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico individuati con ordinanza ministeriale tra quelli di cui all' Elenco C. Al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco.

ELENCO C - Austria, Belgio, Bulgaria,  Cipro,  Croazia,  Danimarca  (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia,  Francia  (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana,  Riunione,  Mayotte  ed  esclusi  altri territori situati al di  fuori  del  continente  europeo),  Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi  Bassi (esclusi territori situati  al  di  fuori  del  continente  europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre  e  Madeira),  Repubblica  Ceca, Romania,  Slovacchia,  Slovenia,  Spagna (inclusi   territori   nel continente  africano), Svezia,  Ungheria,  Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

ELENCO D - Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia,  Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait,  Nuova  Zelanda,  Peru',  Qatar,  Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord (compresi  Gibilterra,  Isola  di  Man,  Isole  del  Canale  e   basi britanniche  nell'isola  di  Cipro  ed  esclusi   i   territori   non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America,   Emirati   Arabi   Uniti,   Uruguay, Taiwan,  Regioni Amministrative speciali di Hong Kong e Macao.

ELENCO E - Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

Ordinanza 15 dicembre 2021  

Ordinanza del 26 novembre 2021 

Ordinanza del 29 luglio 2021


Fonte: Ministero della Salute


6 FILE ALLEGATI:
Ordinanza Ministro della salute 18 giugno 2021 Ordinanza Ministro della Salute 14 maggio 2021 Ordinanza Ministro della salute 29 aprile 2021 Ordinanza del 29 luglio 2021 ingressi in Italia Ministero della Salute Ordinanza del 22 ottobre 2021 Ordinanza Ministro della salute 14.12.2021

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