News Pubblicata il 13/01/2021

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Bonus affitti: spetta anche in caso di indennità di occupazione

Spetta il bonus affitti per immobili non abitativi anche con contratto scaduto e immobile non restituito pagando indennità di occupazione al posto del canone.



Con Risposta a interpello n 34 dell'11 gennaio l'Agenzia delle entrate replica ad un locatario che ha pagato in luogo del canone di affitto di immobile uso ufficio, una indennità di occupazione e necessita di sapere se gli spetta il bonus affitti previsto dall'art 28 del DL 34/2020, ossia il credito di imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto d'azienda.

L'agenzia risponde che, nel caso di specie, l’indennità di occupazione può essere considerata al pari del canone di locazione e pertanto spetta il bonus se ricorrono tutti i requisiti previsti dalla norma per l’accesso a tale agevolazione.

Vediamo i dettagli dell’interpello.

L’istante riferisce di essere titolare come conduttore di un contratto di locazione di immobile strumentale per uso ufficio scaduto nel 2019 per effetto di disdetta comunicata dalla società proprietaria.

Egli ha però conservato la disponibilità del bene con il consenso del proprietario anche dopo la cessazione del contratto senza un titolo, ma corrispondendo una indennità di occupazione pari al canone di locazione che prima versava.

L’immobile non è stato liberato a causa della pandemia da covid ed è stato raggiunto un accordo tra le parti in base all’art 1591 del codice civile rubricato “danni per ritardata restituzione”.

L’istante chiede se possa beneficiare del credito di imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo per l’indennità da lui corrisposta per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.

L’agenzia nel rispondere riepiloga la disciplina del credito di imposta in oggetto ricordando anche le modifiche apportate alla stessa dai decreti ristori e successivamente specifica che il credito ex art 28 comma 1 del DL 34 del 2020 spetta per i canoni di locazione così come identificati dalla disciplina dell’art 1571 e seguenti cod.civ (come chiarito dalla circolare 14/E del 2020) ovvero ai contratti assimilati ai contratti di locazione in quanto finalizzati a godere di immobili con la stessa funzione economica del contratto di locazione tipico (come chiarito dalla circolare n 14 del 2020)

L’indennità di occupazione non è invece secondo l’agenzia assimilabile ai canoni di locazione (come chiarito dalla circolare n 43/2007) tuttavia essendo il credito di imposta in oggetto un provvedimento emergenziale volto a dare ristoro ai soggetti che hanno subito riduzione dei ricavi e compensi a causa della pandemia da covid, l’Agenzia ritiene che tale indennità di occupazione possa dare diritto alla agevolazione del credito di imposta qualora ricorrano tutti i requisiti di legge per poterne usufruire.

L'agenzia riconosce cioè che, nel caso di specie, l’accordo tra le parti da cui scaturisce il pagamento di una indennità di occupazione di immobili non restituito a causa della emergenza covid possa godere del credito di imposta venendo assimilato al rapporto che deriva dal contratto di locazione, di leasing o di concessione di immobili previsto dall’art 28.

Fonte: Fisco e Tasse



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