News Pubblicata il 22/09/2017

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Spesometro 2017: ecco chi sono i soggetti esonerati

Ecco quali sono i soggetti esonerati dalla presentazione dello spesometro 2017



Continua l'odissea dello spesometro 2017. Il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. "spesometro) è stato prorogato al 16 ottobre. Com'è noto, questo adempimento è stato introdotto dal decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2017 (D.L. 193/2016), che ha modificato il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (razionalizzando una serie di adempimenti comunicativi verso l’Agenzia delle entrate).
L’adempimento riguarda tutti i titolari di partita Iva, mentre ne sono invece esonerati i seguenti soggetti.

Soggetti con esonero totale

Soggetti con esonero parziale

Attenzione: i contribuenti che hanno:

elettronicamente tramite il Sistema d'interscambio, non sono obbligati ad includere i dati di dette fatture nello spesometro. Tuttavia, possono includere nello spesometro i dati di tutte le fatture (anche quelle transitate tramite SdI).

Si riporta il testo del comunicato stampa con cui l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'esonero per i dati comunicati dal sistema tessera sanitaria:

 "Nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3 comma 3 del D.lgs. n. 175/2014). L’Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria. L’Agenzia delle Entrate specifica inoltre che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente previsti per l’adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. Resta ferma la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell’assolvimento del propri incarichi."

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Fonte: Fisco e Tasse



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