News Pubblicata il 27/07/2017

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Contratto metalmeccanici: le novità sull' apprendistato

Conclusa la definizione del CCNL metalmeccanici industria : ecco tutte le novità per gli apprendisti concordate il 19 luglio 2017 su welfare, periodo di prova , anzianità, retribuzione



Novità  nella disciplina dell'apprendistato di primo livello, professionalizzante e   di alta formazione per il settore metalmeccanico. La FIOM CGIL siglato con Federmeccanica e le altre organizzazioni sindacali, una serie di accordi che completano la definizione di alcuni aspetti del contratto collettivo nazionale  metalmeccanici industria,  siglato il 26 novembre 2016.  Si tratta dei  testi relativi a:

- Disciplina dell’Apprendistato Professionalizzante nell’industria metalmeccanica e nell'istallazione di impianti;

- Disciplina dell’Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore ( Apprendistato di primo livello );

- Disciplina dell’Apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Per quanto riguarda l’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE la  precedente disciplina  si arricchisce di due nuove norme:

- Il riproporzionamento dei singoli periodi quando la durata del contratto di apprendistato è inferiore a quella riportata nelle tabelle.

-  Inclusione degli  apprendisti nelle previsioni del contratto , in materia di  previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa e  welfare contrattuale.

- A decorrere dal 1 ottobre 2017, i periodi di apprendistato sono utili nella misura del 65% per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità.

Per l’APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO - CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA PROFESSIONALE O DI ISTRUZIONE SECONDARIA  i nuovi accordi migliorano l’accordo Interconfederale del 18 maggio 2016. In particolare  si prevede che :

- Possono essere assunti con il contratto di apprendistato di primo livello i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni.

- Il lavoratore ha il doppio status di studente e lavoratore apprendista.

- La disciplina dell’apprendistato interessa solo l’attività svolta in azienda e la durata è determinata in considerazione del percorso scolastico.

- Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino a un anno nel caso in cui l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma previsti dal corso; successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma il contratto può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante senza periodo di prova e con una riduzione della durata di 12 mesi.

- I percorsi formativi sono concordati dall’istituto scolastico e dall’impresa e articolati tenendo conto delle esigenze formative e professionali dell’impresa.

- La durata del periodo di prova è pari a 160 ore di presenza in azienda.

- All’apprendista è attribuito un inquadramento e una retribuzione convenzionale pari alla Terza Categoria del Ccnl.

- Per le ore di formazione a carico dell’impresa è riconosciuta una retribuzione del 10% del minimo tabellare, mentre le ore di lavoro in azienda sono retribuite con una percentuale iniziale del 55% (secondo anno) 60% (terzo anno), 65% (quarto anno), 70% (quinto anno); nei primi anni l’accordo migliora le percentuali definite dal citato accordo interconfederale.

- All’apprendista sono riconosciute 4 settimane di ferie (30 giorni lavorativi fino 16 anni compiuti) e 40 ore di PAR a prescindere dalle ore prestate e retribuite nella misura della retribuzione delle ore di lavoro.

- Gli apprendisti hanno diritto a fruire degli eventuali servizi presenti in azienda (a titolo esemplificativo mensa e trasporti), alle medesime condizioni in essere per tutti gli altri dipendenti.

Per quanto riguarda la disciplina dell’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA si è recepito tutto quanto previsto dal citato accordo interconfederale.

Accordi e Contratti Collettivi Di Lavoro aggiornati sono a tua disposizione nella Banca dati della  Circolare settimanale del lavoro , a cura dell'avv. R. Staiano.

Guarda l'indice della Normativa contrattuale !

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Fonte: Fisco e Tasse



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