News Pubblicata il 10/02/2017

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Comunicazione dati tessera sanitaria 2017: le sanzioni per chi non ha trasmesso

Ecco le sanzioni per chi ieri non ha trasmesso la comunicazione con i dati delle spese mediche sostenute dai contribuenti nel 2016



L'invio delle spese sanitarie prevista per il 31 gennaio 2017 è stata prorogata al 9 febbraio 2017, ma non tutti i soggetti obbligati sono riusciti a trasmettere la comunicazione correttamente nei termini. Attenzione però; le sanzioni per chi non trasmette i dati nei tempi non sono leggere.

L'obbligo di comunicare i dati delle spese sanitarie è stato previsto per permettere all'Agenzia delle Entrate di elaborare le dichiarazioni dei redditi precompilate(730 e Unico PF).  Dopo i provvedimenti estivi, si ricorda che l'elenco delle categorie obbligate comprende gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, le farmacie (pubbliche e private), le strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, gli esercizi commerciali autorizzati alla distribuzione di farmaci da banco; gli psicologi; gli infermieri; le ostetriche/i; i tecnici sanitari di radiologia medica; gli ottici e i veterinari.

Tutti questi soggetti devono provvedere all'invio entro il 9 febbraio 2017 (scadenza originaria 31 gennaio 2017) altrimenti:

La norma di riferimento che prevede espressamente le sanzioni per la comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria è l'art. 23 del Dlgsv 158 del 24/9/2015 che ha modificato l'art. 3 del Dlgsv 175 del 21/11/2014 aggiungendo il comma 5 bis.

Più flessibilità è concessa a coloro che trasmettono i dati per il primo anno, infatti l’articolo 3, comma 5-ter, del D.Lgs. 175/2014, prevede che per le trasmissioni effettuate nel primo anno di assolvimento dell’obbligo non si applichino le sanzioni previste nei casi di “lieve tardività“ o di errata trasmissione dei dati, laddove l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni/deduzioni nella dichiarazione precompilata.

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Fonte: Fisco e Tasse



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